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Bonifici on line non autorizzati. Quando scatta la responsabilità della banca.

Scritto da: Giulia Sorrentino - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Al giorno d’oggi le operazioni bancarie vengono compiute, prevalentemente, da migliaia di utenti tramite le piattaforme di home banking.

Generalmente, per garantire un’operatività sicura, il cliente ha a disposizione un codice identificativo, una password e una chiave di autenticazione (con un sistema di protezione a due fattori) per effettuare l’accesso.

Tuttavia, sono sempre più frequenti i casi di disconoscimento di operazioni bancarie non autorizzate. Mi riferisco alle ipotesi di bonifici materialmente deviati dall’esterno e indirizzati a beneficiari sconosciuti o pagamenti che vengono inspiegabilmente addebitati sul proprio conto.

Quando scatta la responsabilità della banca?

In questo articolo cercheremo proprio di far chiarezza sulle ipotesi di responsabilità della banca a fronte di operazioni effettuate dalla clientela tramite home banking non preventivamente autorizzate.

In linea di massima, il prestatore del servizio (la banca) ha l’obbligo di assicurare che i dispositivi forniti alla clientela non siano accessibili a soggetti diversi dal legittimo titolare. L’istituto di credito è ,infatti, tenuto ad operare secondo il parametro di diligenza, ex art. 1176 II comma c.c., dell’accorto banchiere.

In capo alla banca gravano obblighi di informazione e protezione verso i clienti in ragione della asimmetria che caratterizza il rapporto interno. La clientela si pone rispetto la banca in una “posizione debole” sia a livello informativo sia a livello di forza contrattuale. Questo giustifica gli obblighi informativi e di protezione posti a carico dell’istituto di credito.

Al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema,  la giurisprudenza tende a ricondurre nell’area del rischio professionale dell’istituto di credito l’utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi (Cass. Sent. 2950/2017).

In poche parole la banca ha l’obbligo di adottare tutti gli accorgimenti adeguati per prevenire e quindi evitale un accesso fraudolento al sistema di home banking da parte di soggetti non autorizzati.

Responsabilità per esercizio di attività pericolosa

Nello specifico, qualora si verifichi un accesso non autorizzato o l’impiego di dati raccolti per finalità non conformi alla legge, la banca risponde ai sensi dell’art. 2050 c.c.  responsabilità per esercizio di attività pericolosa.

L’attività delle banche è ritenuta pericolosa nella misura in cui comporta la gestione di dati sensibili dei clienti. A tal proposito, infatti, opera la disciplina dettata dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, l’art. 15 del D.lgs.196/2003 prevede che chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 c.c. Ed ancora, i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita degli stessi o accesso non autorizzato.

L’intermediario (la banca) ha quindi l’obbligo, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, di adottare tutti gli accorgimenti adeguati a prevenire l’illecita captazione degli stessi. Diversamente si andrà incontro ad una responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c.

Si tratta di una responsabilità oggettiva aggravata. Il prestatore del servizio, per andare esente da responsabilità, non deve solo dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ma è tenuto a fornire la prova positiva di una causa esterna (ad esempio la colpa dell’utente che ha mal custodito o rivelato a terzi le chiavi di accesso al sistema).

Alla base di questo modello di responsabilità vi è una giustificazione al contempo sociale e commerciale, il cosiddetto rischio di impresa. L’idea è quella secondo cui i rischi di attività oggettivamente pericolose, che interessano un’ampia moltitudine di utenti gravano, sull’impresa che può, grazie alla determinazione dei prezzi di vendita di beni o servizi, convertire tali rischi in costi distribuiti, così, tra tutti i consumatori e non sul singolo.

Quali meccanismi è possibile attivare?

Per accertare la responsabilità della banca si potrà avviare un giudizio ordinario e chiedere al Giudice la condanna al risarcimento del danno subito, generalmente quantificato nella somma sottratta al singolo dall’operazione non autorizzata.

Peraltro occorre ricordare che in materia dei contratti bancari la legge impone la mediazione obbligatoria. Ciò significa che prima di rivolgersi al Giudice, dando avvio ad un procedimento ordinario, occorrerà esperire il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda.

Come vedi, ogni vicenda ha delle peculiarità proprie e delle caratteristiche che la rendono unica. Rivolgersi ad un legale può aiutarti a capire come procedere, i passaggi da seguire e quali strade è possibile percorrere.

Infine, vale la pena ricordare che, una valida alternativa, all’avvio di un giudizio per la definizione della controversia, può essere la presentazione di un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

Si tratta di uno strumento di tutela celere, semplice ed economico rispetto l’instaurazione di un procedimento ordinario dinanzi ad un giudice. Un sistema di risoluzione delle controversie, tra clienti e banche, alternativo al giudizio ordinario.

Per depositare il ricorso non è necessaria l’assistenza di una avvocato, ma si potrà seguire una procedura on line, depositando la relativa documentazione.

Proporre tale ricorso non escluderà, in una fase successiva, la possibilità di adire il giudice ordinario. Contemporaneamente non possono essere attivati entrambi gli strumenti.

L’unico limite del ricorso all’ABF è rappresentato dal fatto che le sue decisioni non sono vincolanti, come vale per le sentenze di un giudice, ma hanno un effetto “persuasivo” . Se la banca non rispetta le decisioni dell’Arbitro viene resa pubblica per cinque anni la notizia dell’inadempimento sul sito internet della banca e del ABF.

Ad oggi tale strumento ha un’operatività in forte crescita perché offre una risposta concreta ai cittadini che non intendono sottostare alle tempistiche di un processo e affrontare costi senz’altro più elevati dei 20 euro necessari per la presentazione del ricorso all’ABF.

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Giulia Sorrentino

Avvocato civilista a Modena