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Inquilino rumoroso. Le molestie come causa di risoluzione del contratto di locazione.

Scritto da: Giulia Sorrentino - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Quando viene concesso in locazione un immobile, normalmente, si inseriscono clausole che regolamentano i rapporti tra le parti, conduttore(inquilino) e locatore(proprietario). Gli aspetti non puntualmente regolamentati dal contratto sono di regola integrati dalla disciplina codicistica, ossia dagli artt. 1571 ss c.c.

Tra gli obblighi imposti per legge a carico dell’inquilino vi è quello di servirsi del bene osservando la diligenza del buon padre di famiglia. Con questa formula si fa riferimento alla diligenza media, nell’uso e nella custodia del bene, ossia alla diligenza che un uomo medio è tenuto ad osservare, secondo le regole di comune esperienza.

Si tratta di un parametro di riferimento che ritroviamo spesso nelle previsioni codicistiche e che viene utilizzato per far comprendere il livello di cura richiesto, in questo caso nel godimento del bene.

Nel corso della locazione, il conduttore non deve compiere alcun abuso, ossia deve evitare qualsiasi comportamento che si traduca in una lesione o compromissione degli interessi del locatore.

L’obbligo che fa capo all’inquilino di servirsi del bene osservando la “diligenza del buon padre di famiglia” impone a quest’ultimo di evitare, altresì, comportamenti molesti nei confronti dei vicini, a pena di risoluzione del contratto. La diligenza richiesta non solo nei rapporti interni tra conduttore e locatore, per ciò che attiene all’immobile locato, ma assume anche una portata verso l’esterno nei rapporti tra conduttore e terzi.

Secondo la giurisprudenza prevalente l’obbligo del conduttore di usare, nel godimento del bene, la diligenza del buon padre di famiglia deve ritenersi violata non soltanto quanto il conduttore arrechi un danno materiale all’immobile, ma anche quanto egli o le persone della sua famiglia con lui conviventi agiscano in modo da ledere l’interesse del locatore al valore locativo della cosa, il quale va inteso non solo in senso materiale, ma anche morale per il disagio e il discredito che possono derivare.

In poche parole, è abuso della cosa locata e quindi inadempimento il comportamento del conduttore rissoso, molesto e violento nei confronti dei vicini.  

Il comportamento dell’inquilino che molesta gli altri vicini integra un inadempimento contrattuale, sotto forma di abuso della cosa locata, nei confronti del locatore, il quale se tollerasse tali molestie dovrebbe rispondere come di fatto proprio verso gli altri inquilini. Il contratto di locazione può quindi essere risolto non solo se vi è una diminuzione di valore del bene, ma anche quando il locatore potrebbe diventare responsabile nei confronti dei vicini per molestie dell’inquilino.

Per molestia si intende un comportamento lesivo degli interessi altrui, talmente grave da giustificare l’interruzione del rapporto. Ad esempio integra una molestia imbrattare di vernice la porta del vicino, insultare ripetutamente lo stesso ecc.. ecc. 

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Giulia Sorrentino

Avvocato civilista a Modena