Pubblicazione legale:
Quando viene concesso in
locazione un immobile, normalmente, si inseriscono clausole che regolamentano i
rapporti tra le parti, conduttore(inquilino) e locatore(proprietario). Gli
aspetti non puntualmente regolamentati dal contratto sono di regola integrati
dalla disciplina codicistica, ossia dagli artt. 1571 ss c.c.
Tra gli obblighi imposti
per legge a carico dell’inquilino vi è quello di servirsi del bene osservando
la diligenza del buon padre di famiglia. Con questa formula si fa
riferimento alla diligenza media, nell’uso e nella custodia del bene, ossia
alla diligenza che un uomo medio è tenuto ad osservare, secondo le regole di
comune esperienza.
Si tratta di un parametro
di riferimento che ritroviamo spesso nelle previsioni codicistiche e che viene
utilizzato per far comprendere il livello di cura richiesto, in questo caso nel
godimento del bene.
Nel corso della
locazione, il conduttore non deve compiere alcun abuso, ossia deve evitare
qualsiasi comportamento che si traduca in una lesione o compromissione degli
interessi del locatore.
L’obbligo che fa capo
all’inquilino di servirsi del bene osservando la “diligenza del buon padre
di famiglia” impone a quest’ultimo di evitare, altresì, comportamenti
molesti nei confronti dei vicini, a pena di risoluzione del contratto. La diligenza richiesta
non solo nei rapporti interni tra conduttore e locatore, per ciò che attiene
all’immobile locato, ma assume anche una portata verso l’esterno nei rapporti
tra conduttore e terzi.
Secondo la giurisprudenza
prevalente l’obbligo del conduttore di usare, nel godimento del bene, la
diligenza del buon padre di famiglia deve ritenersi violata non soltanto quanto
il conduttore arrechi un danno materiale all’immobile, ma anche quanto egli o
le persone della sua famiglia con lui conviventi agiscano in modo da ledere
l’interesse del locatore al valore locativo della cosa, il quale va inteso non
solo in senso materiale, ma anche morale per il disagio e il discredito che
possono derivare.
In poche parole, è
abuso della cosa locata e quindi inadempimento il comportamento del conduttore rissoso,
molesto e violento nei confronti dei vicini.
Il comportamento
dell’inquilino che molesta gli altri vicini integra un inadempimento
contrattuale, sotto forma di abuso della cosa locata, nei confronti del
locatore, il quale se tollerasse tali molestie dovrebbe rispondere come di
fatto proprio verso gli altri inquilini. Il contratto di locazione
può quindi essere risolto non solo se vi è una diminuzione di valore del bene,
ma anche quando il locatore potrebbe diventare responsabile nei confronti dei
vicini per molestie dell’inquilino.
Per molestia si intende
un comportamento lesivo degli interessi altrui, talmente grave da giustificare
l’interruzione del rapporto. Ad esempio integra una molestia imbrattare di
vernice la porta del vicino, insultare ripetutamente lo stesso ecc.. ecc.
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