Pubblicazione legale:
Negli ultimi anni, l’incremento della digitalizzazione, anche nel settore bancario, ha aumentato notevolmente i rischi in capo alla clientela, sempre più esposta a nuove tipologie di frodi e truffe. Con l’espressione phishing si fa riferimento ad una truffa realizzata attraverso internet. Lo schema dell’operazione fraudolenta è il seguente: l’utente riceve messaggi di posta elettronica che riproducono l’interfaccia e le comunicazioni utilizzate da istituti di credito, chiedendo l’inserimento di dati riservati (password, codici utente, pin).
I dati riservati, una
volta forniti, vengono di fatto acquisiti fraudolentemente da soggetti terzi
che li useranno per accedere con le vostre credenziali ed effettuare operazioni
disparate.
La prima cosa da fare in
questi casi è mettervi in contatto, magari recandovi personalmente, con il
Vostro istituto di credito per capire effettivamente se l’email ricevuta parte
proprio dalla vostra banca. Tenete presente che, generalmente, gli istituti di
credito non contattano la clientela tramite email chiedendo l’inserimento di
dati sensibili e riservati.
In questo articolo ho intenzione di approfondire gli aspetti civilistici di riparto della responsabilità quando si verifica un fenomeno come quello in esame. Nello specifico, si tratta di capire chi risponde dell’avvenuta sottrazione delle credenziali e quindi della truffa perpetrata ai danni dell’utente? In questi casi, la condotta del singolo assume un peso decisivo. Non esiste una risposta univoca e valida sempre, ma occorre differenziare a seconda dei casi e delle peculiarità della vicenda.
Quando è responsabile la
vittima di phishing? Casistica
Molte pronunce
dell’Arbitro bancario finanziario riconoscono una condotta colposa del
danneggiato, il quale ha rivelato le credenziali riservate a fronte di email
truffaldine redatte con evidente scopo fraudolento. Indice dello scopo
fraudolento è per esempio l’uso di un linguaggio non corretto, lessico
inadeguato e presenza di errori ortografici manifesti nella comunicazione email.
Tali elementi devono far sorgere in capo al singolo un fondato dubbio circa
l’identità del mittente.
In poche parole, l’utente
danneggiato, il quale ha rivelato le proprie credenziali di accesso al sistema
di home banking non cogliendo le spie d’allarme presenti nei messaggi email, è
personalmente responsabile dell’accaduto, ponendo in essere una condotta
colposa.
Diversamente, in altre
ipotesi il Giudice ha ritenuto responsabile la banca per non aver adottato e
offerto un adeguato sistema di sicurezza. Nel caso di specie, per esempio,
l’utente non disponeva di una password aggiuntiva rispetto quella di accesso.
Un altro indice di bassa
sicurezza del sistema e quindi di responsabilità della banca è dato dalla
comunicazione di “anomalia dell’operazione” che perviene tramite email e
non sms. La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto il messaggio sms un mezzo
di comunicazione più celere e letto con maggior frequenza rispetto la casella
postale, quindi più idoneo a raggiungere velocemente il cliente colpito dalla
frode.
Grava sulla banca la
prova del corretto funzionamento del proprio sistema. Tale considerazione si
collega con quanto approfondito nel precedente articolo (inserire link).
L’istituto di credito è tenuto ad una diligenza “qualificata”, quella
dell’accorto banchiere, e la corretta operatività del servizio bancario
Phishing e Skimming le
nuove frontiere della frode
Dal phishing va distinto lo skimming. Quest’ultimo non è altro che un diverso fenomeno criminale realizzato tramite un apparecchio per la lettura e memorizzazione dei contenuti presenti sulle bande magnetiche delle carte di credito. Lo skimming identifica le truffe realizzate tramite clonazione di carte di credito o debito. Il phishing, invece, identifica le truffe basate su transazioni on line non autorizzate. La polizia postale indica dei protocolli comportamentali che potranno esserti d’aiuto.
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