Pubblicazione legale:
Il dovere di contribuire
al mantenimento dei propri figli non viene meno con la fine del matrimonio o
della mera convivenza, ma è stabilito per legge, rispondendo ad un superiore
interesse solidaristico.
Nei casi di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, è di regola il giudice che adotta tutti i provvedimenti che riguardano i minori, anche per ciò che concerne il contributo al mantenimento. Il genitore presso cui il minore è collocato è di regola destinatario di un contributo al mantenimento. Le spese straordinarie, invece, sono poste a carico di entrambi i genitori. Ovviamente non è escluso che il Giudice o le parti di comune accordo stabiliscano diversamente, tenuto conto delle circostanze del singolo caso concreto.
Spese ordinarie
ricomprese nell’assegno di mantenimento e spese straordinarie da dividere.
Per tali spese non esiste una elencazione tassativa. La giurisprudenza tende a qualificare straordinarie le spese – escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento – che riguardano eventi eccezionali o rispondono ad esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (es. spese per interventi chirurgici, occhiali da vista, lezioni private, viaggi studio, attività sportive agonistiche).
Di converso, rientrano
nelle spese ordinarie, ricomprese nel contributo al mantenimento, tutti gli
esborsi che ricorrono frequentemente, come: spese per vitto, abbigliamento,
mensa, spese di trasporto urbano, spese medico farmaceutiche.
Per semplificare
l’individuazione degli esborsi non coperti dall’assegno di mantenimento e
quindi da ripartire tra le parti i Tribunali recepiscono dei protocolli che
hanno la valenza di orientare e guidare i genitori, nell’ottica di ridurre il
contenzioso familiare.
Le spese straordinarie vanno concordate tra le parti. Di regola è il genitore collocatario che richiede all’altro un preventivo consenso in ordine all’esborso che dovrà affrontare. Il genitore che intende opporsi alla spesa straordinaria dovrà motivare tempestivamente il proprio dissenso.
Da ultimo, l’indirizzo
giurisprudenziale avallato dalla Cassazione in tema di spese straordinarie tra
coniugi sancisce che il principio di bi genitorialità non può comportare la
rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il
consenso di entrambi i genitori, escludendo così anche quelle spese che si
dimostrino corrispondenti all’interesse del figlio, beneficiario del diritto al
mantenimento, sempre che le stesse siano compatibili con le condizioni
economiche dei genitori (Cass. 12013/2016).
Dunque non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono, trattandosi di decisione di maggior interesse per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Conseguentemente, se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà verificarsi in sede giudiziale la rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell’entità della spese rispetto all’utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 16175/2015).
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