Sono Giulia Sorrentino, avvocato civilista, specializzata in contrattualistica, diritto dei trasporti, diritto commerciale e bancario. Laureata con lode all'Università di Catania, ho svolto un tirocinio formativo presso la Corte di Appello di Bologna e ho conseguito l'abilitazione nel 2018. Collaboro con uno studio professionale a forte vocazione internazionale ove fornisco assistenza e consulenza professionale, giudiziale e stragiudiziale, a privati e imprese. Offro servizi legali su tutto il territorio nazionale, credendo fortemente nella digitalizzazione del settore.
L'interesse per il diritto civile caratterizza da sempre il mio percorso formativo, di studi e professionale. L'interazione tra privati, persone fisiche e imprese, è rimessa al diritto civile di cui mi occupo nelle sue molteplici sfaccettature. Seguo sia privati che aziende offrendo un supporto concreto, rapido e risolutivo alle questioni che di volta in volta si presentano.
Mi occupo quotidianamente di contrattualistica, redazione, stesura di accordi e interpretazione di scritture private. Lavoro a stretto contatto con società e privati che necessitano di consulenza e assistenza legale nei vari settori operativi (appalti, trasporti, agenzia).
La normativa in materia bancaria e finanziaria è in continuo aggiornamento e con costanza, periodicamente, analizzo e studio le modifiche del settore per offrire un riscontro adeguato alla clientela. Mi sono occupata di casi di frode informatica, phishing e in generale operazioni bancarie non autorizzate in grado di pregiudicare i consumatori che spesso si trovano ad operare in un sistema, informatico on line, esposto e non completamente protetto da interferenze terze.
Domiciliazioni, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Diritto commerciale e societario, Diritto di famiglia, Malasanità e responsabilità medica, Divorzio, Matrimonio, Usura, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto dei trasporti terrestri, Tutela del consumatore, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.
Ho svolto la pratica forense presso lo studio legale Muccio (Bologna). Durante questo periodo di formazione ho avuto la possibilità di approfondire tematiche settoriali e specifiche in materia successoria e di responsabilità medica. Con l’avv. Muccio ho mosso i primi passi nel mondo dell’ avvocatura, imparando a negoziare e trattare con clienti, enti pubblici e privati.
Durante il periodo di formazione presso la Corte di Appello di Bologna (Sezione terza civile) ho affiancato e coadiuvato il magistrato formatore, Dott. Pietro Guidotti, nell'espletamento dell'incarico. Ho partecipato attivamente alle camere di consiglio, alle udienze e allo studio dei fascicoli. Ho, altresì, collaborato nella redazione di bozze di sentenze e di report semestrali su argomenti di particolare importanza, approfonditi durante il tirocinio.
L'avvocato Sorrentino ha risolto un problema che avevo da tempo con un istituto di credito, con competenza e professionalità. Molto disponibile e preparata, ha seguito la vicenda senza mai tirarsi indietro. La ringrazierò sempre.
Ho contattato l'Avv. Sorrentino per una consulenza in materia civilistica (appalto). L'Avv. ha saputo, con competenza, assistermi ed ha fornito un supporto fondamentale nella trattativa conclusa. Ne ho apprezzato molto la disponibilità e l'onestà professionale. Rebecca S. (Bomporto)
Nel mese di marzo 2022, ho avuto occasione di affrontare una complessa questione successoria. Nello specifico, ho supervisionato le operazioni di liquidazione da parte delle Banche, mi sono interfacciata con gli eredi e ho definito questioni condominiali legate agli immobili presenti nell'asse ereditario. In questa materia è fondamentale la capacità di mediare e di operare nell'interesse comune, tenuto conto dell'elevato grado di conflittualità che di regola caratterizza le vicende successorie.
Al giorno d’oggi le operazioni bancarie vengono compiute, prevalentemente, da migliaia di utenti tramite le piattaforme di home banking. Generalmente, per garantire un’operatività sicura, il cliente ha a disposizione un codice identificativo, una password e una chiave di autenticazione (con un sistema di protezione a due fattori) per effettuare l’accesso. Tuttavia, sono sempre più frequenti i casi di disconoscimento di operazioni bancarie non autorizzate. Mi riferisco alle ipotesi di bonifici materialmente deviati dall’esterno e indirizzati a beneficiari sconosciuti o pagamenti che vengono inspiegabilmente addebitati sul proprio conto. Quando scatta la responsabilità della banca? In questo articolo cercheremo proprio di far chiarezza sulle ipotesi di responsabilità della banca a fronte di operazioni effettuate dalla clientela tramite home banking non preventivamente autorizzate. In linea di massima, il prestatore del servizio (la banca) ha l’obbligo di assicurare che i dispositivi forniti alla clientela non siano accessibili a soggetti diversi dal legittimo titolare. L’istituto di credito è ,infatti, tenuto ad operare secondo il parametro di diligenza, ex art. 1176 II comma c.c., dell’accorto banchiere. In capo alla banca gravano obblighi di informazione e protezione verso i clienti in ragione della asimmetria che caratterizza il rapporto interno. La clientela si pone rispetto la banca in una “posizione debole” sia a livello informativo sia a livello di forza contrattuale. Questo giustifica gli obblighi informativi e di protezione posti a carico dell’istituto di credito. Al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, la giurisprudenza tende a ricondurre nell’area del rischio professionale dell’istituto di credito l’utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi (Cass. Sent. 2950/2017). In poche parole la banca ha l’obbligo di adottare tutti gli accorgimenti adeguati per prevenire e quindi evitale un accesso fraudolento al sistema di home banking da parte di soggetti non autorizzati. Responsabilità per esercizio di attività pericolosa Nello specifico, qualora si verifichi un accesso non autorizzato o l’impiego di dati raccolti per finalità non conformi alla legge, la banca risponde ai sensi dell’art. 2050 c.c. responsabilità per esercizio di attività pericolosa. L’attività delle banche è ritenuta pericolosa nella misura in cui comporta la gestione di dati sensibili dei clienti. A tal proposito, infatti, opera la disciplina dettata dal Codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, l’art. 15 del D.lgs.196/2003 prevede che chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 c.c. Ed ancora, i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita degli stessi o accesso non autorizzato. L’intermediario (la banca) ha quindi l’obbligo, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, di adottare tutti gli accorgimenti adeguati a prevenire l’illecita captazione degli stessi. Diversamente si andrà incontro ad una responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. Si tratta di una responsabilità oggettiva aggravata. Il prestatore del servizio, per andare esente da responsabilità, non deve solo dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ma è tenuto a fornire la prova positiva di una causa esterna (ad esempio la colpa dell’utente che ha mal custodito o rivelato a terzi le chiavi di accesso al sistema). Alla base di questo modello di responsabilità vi è una giustificazione al contempo sociale e commerciale, il cosiddetto rischio di impresa . L’idea è quella secondo cui i rischi di attività oggettivamente pericolose, che interessano un’ampia moltitudine di utenti gravano, sull’impresa che può, grazie alla determinazione dei prezzi di vendita di beni o servizi, convertire tali rischi in costi distribuiti, così, tra tutti i consumatori e non sul singolo. Quali meccanismi è possibile attivare? Per accertare la responsabilità della banca si potrà avviare un giudizio ordinario e chiedere al Giudice la condanna al risarcimento del danno subito, generalmente quantificato nella somma sottratta al singolo dall’operazione non autorizzata. Peraltro occorre ricordare che in materia dei contratti bancari la legge impone la mediazione obbligatoria. Ciò significa che prima di rivolgersi al Giudice, dando avvio ad un procedimento ordinario, occorrerà esperire il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda. Come vedi, ogni vicenda ha delle peculiarità proprie e delle caratteristiche che la rendono unica. Rivolgersi ad un legale può aiutarti a capire come procedere, i passaggi da seguire e quali strade è possibile percorrere. Infine, vale la pena ricordare che, una valida alternativa, all’avvio di un giudizio per la definizione della controversia, può essere la presentazione di un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Si tratta di uno strumento di tutela celere, semplice ed economico rispetto l’instaurazione di un procedimento ordinario dinanzi ad un giudice. Un sistema di risoluzione delle controversie, tra clienti e banche, alternativo al giudizio ordinario. Per depositare il ricorso non è necessaria l’assistenza di una avvocato, ma si potrà seguire una procedura on line, depositando la relativa documentazione. Proporre tale ricorso non escluderà, in una fase successiva, la possibilità di adire il giudice ordinario. Contemporaneamente non possono essere attivati entrambi gli strumenti. L’unico limite del ricorso all’ABF è rappresentato dal fatto che le sue decisioni non sono vincolanti, come vale per le sentenze di un giudice, ma hanno un effetto “persuasivo” . Se la banca non rispetta le decisioni dell’Arbitro viene resa pubblica per cinque anni la notizia dell’inadempimento sul sito internet della banca e del ABF. Ad oggi tale strumento ha un’operatività in forte crescita perché offre una risposta concreta ai cittadini che non intendono sottostare alle tempistiche di un processo e affrontare costi senz’altro più elevati dei 20 euro necessari per la presentazione del ricorso all’ABF. #dirittobancario #dirittocivile #responsabilitàbanca #attivitàpericolosa #ABF
Quando viene concesso in locazione un immobile, normalmente, si inseriscono clausole che regolamentano i rapporti tra le parti, conduttore(inquilino) e locatore(proprietario). Gli aspetti non puntualmente regolamentati dal contratto sono di regola integrati dalla disciplina codicistica, ossia dagli artt. 1571 ss c.c. Tra gli obblighi imposti per legge a carico dell’inquilino vi è quello di servirsi del bene osservando la diligenza del buon padre di famiglia . Con questa formula si fa riferimento alla diligenza media, nell’uso e nella custodia del bene, ossia alla diligenza che un uomo medio è tenuto ad osservare, secondo le regole di comune esperienza. Si tratta di un parametro di riferimento che ritroviamo spesso nelle previsioni codicistiche e che viene utilizzato per far comprendere il livello di cura richiesto, in questo caso nel godimento del bene. Nel corso della locazione, il conduttore non deve compiere alcun abuso, ossia deve evitare qualsiasi comportamento che si traduca in una lesione o compromissione degli interessi del locatore . L’obbligo che fa capo all’inquilino di servirsi del bene osservando la “ diligenza del buon padre di famiglia ” impone a quest’ultimo di evitare, altresì, comportamenti molesti nei confronti dei vicini, a pena di risoluzione del contratto. La diligenza richiesta non solo nei rapporti interni tra conduttore e locatore, per ciò che attiene all’immobile locato, ma assume anche una portata verso l’esterno nei rapporti tra conduttore e terzi. Secondo la giurisprudenza prevalente l’obbligo del conduttore di usare, nel godimento del bene, la diligenza del buon padre di famiglia deve ritenersi violata non soltanto quanto il conduttore arrechi un danno materiale all’immobile, ma anche quanto egli o le persone della sua famiglia con lui conviventi agiscano in modo da ledere l’interesse del locatore al valore locativo della cosa, il quale va inteso non solo in senso materiale, ma anche morale per il disagio e il discredito che possono derivare. In poche parole, è abuso della cosa locata e quindi inadempimento il comportamento del conduttore rissoso, molesto e violento nei confronti dei vicini. Il comportamento dell’inquilino che molesta gli altri vicini integra un inadempimento contrattuale, sotto forma di abuso della cosa locata, nei confronti del locatore, il quale se tollerasse tali molestie dovrebbe rispondere come di fatto proprio verso gli altri inquilini. Il contratto di locazione può quindi essere risolto non solo se vi è una diminuzione di valore del bene, ma anche quando il locatore potrebbe diventare responsabile nei confronti dei vicini per molestie dell’inquilino. Per molestia si intende un comportamento lesivo degli interessi altrui, talmente grave da giustificare l’interruzione del rapporto. Ad esempio integra una molestia imbrattare di vernice la porta del vicino, insultare ripetutamente lo stesso ecc.. ecc. #locazione #abuso #immobile #condominio
Il dovere di contribuire al mantenimento dei propri figli non viene meno con la fine del matrimonio o della mera convivenza, ma è stabilito per legge, rispondendo ad un superiore interesse solidaristico. Nei casi di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, è di regola il giudice che adotta tutti i provvedimenti che riguardano i minori, anche per ciò che concerne il contributo al mantenimento . Il genitore presso cui il minore è collocato è di regola destinatario di un contributo al mantenimento. Le spese straordinarie, invece, sono poste a carico di entrambi i genitori. Ovviamente non è escluso che il Giudice o le parti di comune accordo stabiliscano diversamente, tenuto conto delle circostanze del singolo caso concreto. Spese ordinarie ricomprese nell’assegno di mantenimento e spese straordinarie da dividere. Per tali spese non esiste una elencazione tassativa. La giurisprudenza tende a qualificare straordinarie le spese – escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento – che riguardano eventi eccezionali o rispondono ad esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (es. spese per interventi chirurgici, occhiali da vista, lezioni private, viaggi studio, attività sportive agonistiche). Di converso, rientrano nelle spese ordinarie, ricomprese nel contributo al mantenimento, tutti gli esborsi che ricorrono frequentemente, come: spese per vitto, abbigliamento, mensa, spese di trasporto urbano, spese medico farmaceutiche. Per semplificare l’individuazione degli esborsi non coperti dall’assegno di mantenimento e quindi da ripartire tra le parti i Tribunali recepiscono dei protocolli che hanno la valenza di orientare e guidare i genitori, nell’ottica di ridurre il contenzioso familiare. Le spese straordinarie vanno concordate tra le parti. Di regola è il genitore collocatario che richiede all’altro un preventivo consenso in ordine all’esborso che dovrà affrontare. Il genitore che intende opporsi alla spesa straordinaria dovrà motivare tempestivamente il proprio dissenso. Da ultimo, l’indirizzo giurisprudenziale avallato dalla Cassazione in tema di spese straordinarie tra coniugi sancisce che il principio di bi genitorialità non può comportare la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, escludendo così anche quelle spese che si dimostrino corrispondenti all’interesse del figlio, beneficiario del diritto al mantenimento, sempre che le stesse siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori ( Cass. 12013/2016 ). Dunque non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono, trattandosi di decisione di maggior interesse per il figlio , e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Conseguentemente, se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà verificarsi in sede giudiziale la rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell’entità della spese rispetto all’utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori ( Cass. 16175/2015 ). #mantenimento #contributo #spesestraordinarie #dirittodifamiglia #genitore #figli
Negli ultimi anni, l’incremento della digitalizzazione, anche nel settore bancario, ha aumentato notevolmente i rischi in capo alla clientela, sempre più esposta a nuove tipologie di frodi e truffe. Con l’espressione phishing si fa riferimento ad una truffa realizzata attraverso internet. Lo schema dell’operazione fraudolenta è il seguente: l’utente riceve messaggi di posta elettronica che riproducono l’interfaccia e le comunicazioni utilizzate da istituti di credito, chiedendo l’inserimento di dati riservati (password, codici utente, pin). I dati riservati, una volta forniti, vengono di fatto acquisiti fraudolentemente da soggetti terzi che li useranno per accedere con le vostre credenziali ed effettuare operazioni disparate. La prima cosa da fare in questi casi è mettervi in contatto, magari recandovi personalmente, con il Vostro istituto di credito per capire effettivamente se l’email ricevuta parte proprio dalla vostra banca. Tenete presente che, generalmente, gli istituti di credito non contattano la clientela tramite email chiedendo l’inserimento di dati sensibili e riservati. In questo articolo ho intenzione di approfondire gli aspetti civilistici di riparto della responsabilità quando si verifica un fenomeno come quello in esame. Nello specifico, si tratta di capire chi risponde dell’avvenuta sottrazione delle credenziali e quindi della truffa perpetrata ai danni dell’utente? In questi casi, la condotta del singolo assume un peso decisivo. Non esiste una risposta univoca e valida sempre, ma occorre differenziare a seconda dei casi e delle peculiarità della vicenda. Quando è responsabile la vittima di phishing? Casistica Molte pronunce dell’Arbitro bancario finanziario riconoscono una condotta colposa del danneggiato, il quale ha rivelato le credenziali riservate a fronte di email truffaldine redatte con evidente scopo fraudolento . Indice dello scopo fraudolento è per esempio l’uso di un linguaggio non corretto, lessico inadeguato e presenza di errori ortografici manifesti nella comunicazione email. Tali elementi devono far sorgere in capo al singolo un fondato dubbio circa l’identità del mittente. In poche parole, l’utente danneggiato, il quale ha rivelato le proprie credenziali di accesso al sistema di home banking non cogliendo le spie d’allarme presenti nei messaggi email, è personalmente responsabile dell’accaduto, ponendo in essere una condotta colposa. Diversamente, in altre ipotesi il Giudice ha ritenuto responsabile la banca per non aver adottato e offerto un adeguato sistema di sicurezza. Nel caso di specie, per esempio, l’utente non disponeva di una password aggiuntiva rispetto quella di accesso. Un altro indice di bassa sicurezza del sistema e quindi di responsabilità della banca è dato dalla comunicazione di “ anomalia dell’operazione ” che perviene tramite email e non sms. La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto il messaggio sms un mezzo di comunicazione più celere e letto con maggior frequenza rispetto la casella postale, quindi più idoneo a raggiungere velocemente il cliente colpito dalla frode. Grava sulla banca la prova del corretto funzionamento del proprio sistema. Tale considerazione si collega con quanto approfondito nel precedente articolo (inserire link). L’istituto di credito è tenuto ad una diligenza “qualificata”, quella dell’accorto banchiere, e la corretta operatività del servizio bancario Phishing e Skimming le nuove frontiere della frode Dal phishing va distinto lo skimming. Quest’ultimo non è altro che un diverso fenomeno criminale realizzato tramite un apparecchio per la lettura e memorizzazione dei contenuti presenti sulle bande magnetiche delle carte di credito. Lo skimming identifica le truffe realizzate tramite clonazione di carte di credito o debito. Il phishing, invece, identifica le truffe basate su transazioni on line non autorizzate. La polizia postale indica dei protocolli comportamentali che potranno esserti d’aiuto.
Con delibera del 06 ottobre 2022 è stato ufficialmente accreditato il nuovo Organismo di Monitoraggio per tutelare i dati dei consumatori nei sistemi di informazione creditizia (SIC). I Sistemi di informazione creditizia sono banche dati consultabili da istituti di credito, finanziarie, società di leasing e in generale i soggetti che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento per l’acquisto/fornitura di beni o servizi, al fine di verificare la solvibilità e affidabilità dei richiedenti il credito. Dalle informazioni contenute in queste banche dati può dipendere la concessione o meno di un credito. Diventa quindi indispensabile una regolamentazione precisa e puntale dei dati e delle informazioni contenute nei relativi sistemi. Il Garante della Privacy ha definitivamente approvato il nuovo Codice di condotta in materia di SIC. Il codice di condotta contiene: - Le categorie dei dati che possono formare oggetto di trattamento (dati anagrafici, socio – demografici, contabili non anche i dati sensibili); - Gli obblighi da rispettare per il trattamento dei dati da parte degli operatori (periodo di conservazione dati); - Le modalità di raccolta e registrazione dati; - I tempi di conservazione; - Le modalità attraverso le quali deve essere fornito il preavviso della segnalazione; Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali, le verifiche sul rispetto del codice di condotta e sull’eventuale violazione dello stesso sono rimesse all’Organismo di Monitoraggio frodi al quale potrà essere proposto reclamo.
Il corso frequentato, strutturato in una fase teorica e in una pratica a stretto contatto con le aziende edili del territorio, ha avuto l'obiettivo di offrire una formazione giuridica di supporto per le aziende, nell'ottica di rispondere concretamente alle problematiche emergenti e attuali.
Collaboro con lo Studio Legale Rustichelli dove mi occupo di diritto civile, commerciale, contrattualistica e diritto di famiglia. La vocazione internazionale dello Studio arricchisce il mio bagaglio personale e professionale. Mi confronto quotidianamente con casistiche disparate, normative italiane ed estere, sempre nell'ottica di trovare risposte e soluzioni concrete alle problematiche che di volta in volta sorgono. Prediligo un approccio orientato a cercare soluzioni bonarie e transattive, tenuto conto che la risposta offerta dal sistema giudiziario, di regola, non è sempre celere ed immediata.
Corso di formazione continua a permanente di inglese giuridico.
Ho contattato l'Avv. Sorrentino per gestire la separazione da mia moglie e sono rimasto molto soddisfatto per la professionalità e disponibilità. Ho ricevuto tutte le informazioni necessarie prima di avviare il procedimento, potendo avere così un'idea chiara delle tempistiche e dei costi. L'avv. è riuscita a trovare delle soluzioni ottimali ed equilibrate, nell'interesse di entrambi.
L'avvento della riforma Cartabia ha sovvertito la struttura del processo civile, con l'obiettivo primario di abbattere i tempi del giudizio, velocizzando l'andamento dei procedimenti, in particolare nel settore del diritto di famiglia. Nell'ambito del nuovo rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del Tribunale ordinario (ex art. 473 bis c1 c.p.c. e ss. introdotto dall'art. 3 c. 33 D.lgs. 149/2022) è possibile proporre contestualmente la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, aprendo la via ad un unico giudizio, con un unico rito dinanzi ad un unico Giudice. Attenzione, pero! La domanda di divorzio diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (12 mesi dall'avvenuta comparizione personale dei coniugi davanti al presidente, nella procedura di separazione personale, 6 mesi nel caso di separazione consensuale) e pervio passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione. Ciò pertanto eviterà la duplicazione di riti e di costi, consentendo in un unico procedimento il cumulo delle domande, di separazione e divorzio, ovviamente nel rispetto delle tempistiche per legge imposte e previste. Il cumulo di domande, di separazione e divorzio, peraltro sarà possibile non solo nei procedimenti contenzioni ma anche in quelli proposti su domanda congiunta.
Ho contattato l'avvocato Sorrentino per una consulenza in ambito bancario-finanziario. Nel giro di pochi giorni sono riuscita ad incontrarla prospettandole il mio problema e da lì a poco ho ottenuto dei riscontri precisi e dettagliati. Siamo rimaste in contatto per ulteriori necessità. Professionista consigliata.
Recentemente ho avuto modo di assistere clienti interessati a unirsi civilmente ex L. 76/2016 (Cirinnà). L'attività di consulenza e assistenza legale si è resa necessaria in ragione del coinvolgimento di un consolato estero, al fine di reperire tutta la documentazione richiesta. Ad oggi il percorso di riconoscimento dei vincoli affettivi tra persone dello stesso sesso si snoda tra adempimenti burocratici, coinvolgimento dei Consolati esteri di appartenenza, nel caso di soggetti stranieri e uno scambio informativo continuo con la PA che adotta modelli operativi differenti a seconda del territorio. Per queste ragioni il supporto di un avvocato può essere determinante.
Di recente ho fornito una consulenza in materia, in particolare chiarendo in cosa consiste l'addebito della separazione. Il cliente credeva, erroneamente, che l'addebito della separazione comportasse in qualche misura il diritto a ottenere un risarcimento. In realtà questo istituto ha un'altra portata. Infatti il coniuge che ha causato la fine del matrimonio perde il diritto a ottenere un contributo al mantenimento e la perdita dei diritti sull'eredità del coniuge.
Giulia Sorrentino
Via Cesare Battisti 63
Modena (MO)
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