L’art. 612 bis c.p.p. prevede la pena di reclusione da un anno a sei anni e sei mesi nei confronti di chiunque, “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
L’art. 8 c.p.p. stabilisce, tuttavia, che per determinare la competenza per territorio (in termini “semplicistici” la città in cui si incardinerà l’eventuale procedimento per stalking) si deve aver riguardo al “luogo in cui il reato è stato consumato”.
La questione non è di poco conto, giacché accade sovente che pur in presenza di condotte di molestie e minacce realizzate in un determinato luogo, il fatto di reato integrante il delitto di atti persecutori può manifestarsi in un momento e in un territorio differente (ovvero non coincidente con quello in cui il soggetto agente ha posto in essere le reiterate azioni di molestie e minacce).
In tali casi, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica”.
Secondo, infatti, Cass. Pen., Sez. V, 09/10/2019, n. 3042, la consumazione del reato di atti persecutori prescinde dall’accertamento del momento iniziale o finale delle singole condotte perpetrate dal soggetto agente, «assumendo, invece, a tal fine significato il comportamento complessivamente tenuto dal responsabile, sicché la competenza per territorio deve essere determinata in relazione al luogo in cui il comportamento stesso diviene riconoscibile e qualificabile come persecutorio ed in cui, quindi, il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica»
Avvocato iscritto all'Albo Ordinario, svolge attività di consulenza e assistenza legale in procedimenti penali. È autore di pubblicazioni su diverse riviste giuridiche ed è Dottorando di Ricerca in Diritto Processuale Penale presso l’Università “LUM – G. Degennaro”. Avendo, sin dall'inizio della pratica forense, approfondito la conoscenza del diritto penale e del diritto processuale penale, opera in tutti i settori del diritto penale, offrendo assistenza nei procedimenti riguardanti i reati contro lo Stato, la Pubblica Amministrazione e i Privati. Si occupa, inoltre, di misure di prevenzione e violazioni del T.U. sugli stupefacenti.
Offre assistenza a coloro i quali intendano far valere i propri diritti nel processo. Il costante studio delle leggi penali sostanziali e processuali, unitamente all’esperienza maturata innanzi ai Tribunali e alle Corti, permette di fornire ai propri clienti una difesa puntuale ed attenta nei diversi ambiti del diritto penale.
Sin dalla delicata fase delle indagini preliminari, offre assistenza legale in procedimenti penali riguardanti il delitto di atti persecutori (612 bis c.p.), introdotto dall'art. 7, D.L. n. 11/2009. L'approfondimento costante della tematica, nelle sue diverse forme e declinazioni (stalking relazionale, condominiale, lavorativo, ecc.), permette di aiutare colori i quali intendano far valere i propri diritti nel processo. Si occupa, inoltre, di procedimenti aventi ad oggetto molestie (612 c.p.). Ha curato la difesa in numerosi processi riguardanti casi di diffamazione (595 c.p.), in particolare mediante l'uso di internet.
Svolge attività di consulenza e di assistenza legale in procedimenti penali riguardanti reati contro la persona e la famiglia. Ha maturato una solida esperienza nell'ambito di processi inerenti i seguenti delitti: violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso di mezzi di correzione o di disciplina, maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali (anche colpose e stradali), rissa, omicidio colposo, omicidio stradale, omissione di soccorso e violenza privata.
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Giulio Errico
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