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Riforma Cartabia: le principali novità in tema di patteggiamento

Scritto da: Giulio Errico - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il D.Lgs. n. 10.10.2022, n. 150, conv. con modif. in L. 30.12.2022, n. 199, ha apportato alcune modifiche all’istituto disciplinato dagli artt. 444 e ss. del c.p.p. Il legislatore della Riforma, nel tentativo di incentivare l’accesso ai procedimenti alternativi, ha “ritoccato” il patteggiamento, lasciando tuttavia inalterati i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso al rito.

Le principali novità possono essere così riassunte.

Art. 444 c.p.p. – È stata introdotta la possibilità per il pubblico ministero e l’imputato di accordarsi sulle pene accessorie. Le parti potranno domandare al giudice di applicare le pene accessorie per una durata determinata, oppure di non applicarle. L’accordo tra le parti è stato esteso anche alle ipotesi di confisca facoltativa. L’imputato e il pubblico ministero potranno chiedere al giudice persino di escludere l’applicazione della misura di sicurezza, tanto nell’ipotesi di patteggiamento minus, che in quella di patteggiamento maius.

Art. 445 c.p.p. – È stata estesa l’inefficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali. Essa non potrà essere utilizzata «ai fini di prova» nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi (compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile). Nel caso in cui non siano applicate pene accessorie, la sentenza di patteggiamento potrà essere equiparata ad una sentenza di condanna solo nell’ipotesi in cui ciò sia espressamente stabilito da una disposizione di legge penale.

Art. 446 c.p.p. – A seguito dell’instaurazione del giudizio immediato, per l’imputato che si veda rigettata la richiesta di abbreviato condizionato resterà, ora, impregiudicata la possibilità di accedere al patteggiamento.

Art. 447 c.p.p. – Prima dell’udienza fissata dal giudice per valutare se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta di patteggiamento proposta nella fase delle indagini preliminari, l’indagato dovrà essere informato della possibilità, stabilita dal nuovo art. 129-bis c.p.p., di rivolgersi al Centro per la giustizia riparativa di riferimento per l’avvio di un programma di giustizia riparativa.

Art. 448 c.p.p. – Nelle ipotesi di patteggiamento di pena sostitutiva exart. 53, L 24.11.1981 n. 689, il giudice potrà sospendere il processo e fissare una apposita udienza (non oltre sessanta giorni) per valutare se ricorrono i presupposti per emettere il provvedimento; nel frattempo potrà acquisire ogni informazioni utile ai fini della decisione dall’ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente e dalla polizia giudiziaria.


Avv. Giulio Errico - Avvocato Penalista

Avvocato iscritto all'Albo Ordinario, svolge attività di consulenza e assistenza legale in procedimenti penali. È autore di pubblicazioni su diverse riviste giuridiche ed è Dottorando di Ricerca in Diritto Processuale Penale presso l’Università “LUM – G. Degennaro”. Avendo, sin dall'inizio della pratica forense, approfondito la conoscenza del diritto penale e del diritto processuale penale, opera in tutti i settori del diritto penale, offrendo assistenza nei procedimenti riguardanti i reati contro lo Stato, la Pubblica Amministrazione e i Privati. Si occupa, inoltre, di misure di prevenzione e violazioni del T.U. sugli stupefacenti.




Giulio Errico

Esperienza


Diritto penale

Offre assistenza a coloro i quali intendano far valere i propri diritti nel processo. Il costante studio delle leggi penali sostanziali e processuali, unitamente all’esperienza maturata innanzi ai Tribunali e alle Corti, permette di fornire ai propri clienti una difesa puntuale ed attenta nei diversi ambiti del diritto penale.


Violenza

Svolge attività di consulenza e di assistenza legale in procedimenti penali riguardanti reati contro la persona e la famiglia. Ha maturato una solida esperienza nell'ambito di processi inerenti i seguenti delitti: violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso di mezzi di correzione o di disciplina, maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali (anche colpose e stradali), rissa, omicidio colposo, omicidio stradale, omissione di soccorso e violenza privata.


Stalking e molestie

Sin dalla delicata fase delle indagini preliminari, offre assistenza legale in procedimenti penali riguardanti il delitto di atti persecutori (612 bis c.p.), introdotto dall'art. 7, D.L. n. 11/2009. L'approfondimento costante della tematica, nelle sue diverse forme e declinazioni (stalking relazionale, condominiale, lavorativo, ecc.), permette di aiutare colori i quali intendano far valere i propri diritti nel processo. Si occupa, inoltre, di procedimenti aventi ad oggetto molestie (612 c.p.). Ha curato la difesa in numerosi processi riguardanti casi di diffamazione (595 c.p.), in particolare mediante l'uso di internet.


Altre categorie:

Reati contro il patrimonio, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Cassazione, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Stalking condominiale: un triste fenomeno in aumento

Pubblicato su IUSTLAB

Negli ultimi anni, la giurisprudenza è stata costretta a confrontarsi con un nuovo fenomeno in ascesa noto come stalking condominiale. Ogni giorno, del resto, l’Autorità Giudiziara viene adita per casi di molestie e minacce verificatisi in ambito “condominiale”. Ma quand’è che le beghe di vicinato possono trasformarsi in veri e propri atti persecutori e, dunque, integrare astrattamente la fattispecie prevista dall’art. 612 bis c.p.? Sul quesito è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 28340 dell’11/09/2019. La Quinta Sezione della Suprema Corte ha chiarito, innanzitutto, che il reato di stalking è configurabile anche in condominio. I Giudici di Piazza Cavour hanno, infatti, confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di alcuni condomini che avevano pesantemente minacciato i vicini all’interno degli spazi comuni del condominio, in modo da cagionare un fondato timore per l’incolumità loro e dei loro familiari e da fare loro cambiare le abitudini di vita. In particolare, detti condomini si erano resi protagonisti di atti incendiari e danneggiamenti degli immobili dei vicini, tali da determinare nel condominio un grave clima di intimidazione.

Pubblicazione legale

Lesioni personali: il perimetro applicativo dell’art. 585, co. 2, c.p.

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Con sentenza del 26 settembre 2023, n. 45868, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata, nuovamente, sul concetto di arma impropria ai fini dell’aggravante preveduta dal primo capoverso dell’art. 585 c.p. I Giudici di Piazza Cavour, sul solco di un orientamento pressoché consolidato, hanno stabilito che il porto di un oggetto non destinato all’offesa cessa di essere giustificato nel momento in cui, per le circostanze di tempo, di luogo o per il concreto uso che dello strumento viene fatto, esso perde la propria connotazione di oggetto di uso comune e diventa invece un’arma impropria. Di conseguenza, un qualsiasi oggetto comune, che in una certa situazione possa essere utilizzato per l’offesa alla persona, è astrattamente qualificabile come arma ai fini della configurabilità dell’ aggravante di cui all’art. 585, co. 2, c.p. Gli esempi, in tal senso, destano non poche perplessità in relazione all’estensione del perimetro applicativo della norma. La Suprema Corte, infatti, ha inteso far rientrare nel concetto di arma impropria persino uno smartphone, adoperato allo scopo di percuotere la vittima del resto di lesioni personali (Cass. Pen., Sez. V, 30/11/2022, n. 7385).

Pubblicazione legale

La costituzione di parte civile dopo la Riforma Cartabia

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Con sentenza n.38481 del 21 settembre 2023 (udienza del 25 maggio 2023), le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sui requisiti per la costituzione di parte civile dopo la Riforma Cartabia. In particolare, hanno osservato che: « l a modifica dell’art. 78 comma 1 lett. d) c.p.p. , ad opera della cd. riforma Cartabia, non può restare indifferente ai fini della spiegazione del significato del nuovo comma 1-bis dell’art. 573 al quale offre, invece, un necessario completamento , ed assume, anzi, un rilievo decisivo proprio agli effetti della risoluzione del contrasto giurisprudenziale su cui le Sezioni Unite sono chiamate ad intervenire ». Per questa ragione, ha spiegato il Supremo Consesso, « se nella vigenza del precedente tenore della norma , secondo la costante giurisprudenza di legittimità, era del tutto sufficiente , ad integrare la causa petendi cui si riferisce l’art. 78, comma 1, lett. d) cit., il mero richiamo al capo d’imputazione descrittivo del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza, ciò non può più bastare a fronte della nuova disciplina ». Di conseguenza, i Giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che per l'atto di costituzione di parte civile post d.lgs. n. 150/2022 « sarà necessaria una precisa determinazione della causa petendi similmente alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile , come già affermato da una sola iniziale pronuncia di questa Corte, poi rimasta superata dalle pronunce appena ricordate, e che ora, per effetto del mutato quadro, riprende evidentemente vigore ; cosicché, ai fini dell’ammissibilità della costituzione , non sarà più sufficiente fare riferimento all’avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa »

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Lo studio

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Via Antonio Gidiuli, N. 34
Lecce (LE)

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