Giuseppe Maniglia

Avv. Maniglia-Divorzista e Civilista Palermo

Informazioni generali

L'avvocato divorzista e civilista Giuseppe Maniglia si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, successioni e malasanità. Ha maturato esperienza in diritto di famiglia con particolare riguardo i procedimenti di separazione e divorzio, oltre che quelli di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio. Nell'ambito del diritto civile l'avvocato si occupa di cause ereditarie (ad es. divisione, impugnazione testamentaria), di risarcimento danni derivanti da malasanità. Assistenza anche con Gratuito patrocinio (libero patrocinio).

Esperienza


Diritto di famiglia

Ho maturato competenze in diritto di famiglia attraverso lo studio e l'esperienza sul campo. Da numerosi anni ho assistito molte parti in procedimenti di separazione (consensuale e giudiziale) e divorzio (congiunto e giudiziale). Ho approfondito lo studio attraverso vari corsi di formazione e l'abbonamento in banche dati e riviste giuridiche del settore. Analizzo quotidianamente le sentenze di merito e della Cassazione maggiormente rappresentative la materia.


Separazione

Mi occupo quotidianamente di giudizi di separazione e divorzio. La procedura di separazione si distingue in separazione consensuale (quando i coniugi sono d’accordo su tutte le condizioni) o in separazione giudiziale (quando i coniugi sono d’accordo su tutte le condizioni) o in separazione giudiziale (quando la volontà dei coniugi sulle le condizioni della separazione divergono)


Divorzio

Assisto i miei clienti in procedure di divorzio con assiduità e professionalità. Con il Divorzio dei coniugi si scioglie definitivamente il vincolo matrimoniale, così da poter contrarre nuovamente matrimonio. Il divorzio può essere chiesto, con il patrocinio dell’avvocato, al Tribunale da ciascuno dei coniugi, nel caso sia già intervenuta la separazione personale e negli altri casi previsti dalla Legge n. 898/1970.


Altre categorie

Eredità e successioni, Diritto del lavoro, Malasanità e responsabilità medica, Diritto civile, Matrimonio, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Responsabilità della struttura ospedaliera con la donna incinta e il nascituro

Pubblicato su IUSTLAB

Con riguardo alla posizione del nascituro, il rapporto che si instaura tra la partoriente e la casa di cura privata o l’ente ospedaliero ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo (ex multis, Cass.civ. 9.7.2020, n.14615), onde gli obblighi di diligente assolvimento delle prestazioni sorgono non soltanto nei confronti della degente, ma anche nei confronti del nascituro stesso. Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale del rapporto tra la gestante e la struttura discende l’applicazione, tra l’altro, del relativo regime giuridico in termini di distribuzione dell’onere probatorio. Spetta, dunque, al danneggiato dimostrare, oltre alla fonte del suo asserito credito (contratto o contatto sociale), l’esistenza del nesso causale, ossia che la condotta del professionista sia stata, secondo il criterio del “piùprobabile che non”, la causa del danno lamentato (per tutte, Cass. civ. n.20812/2018), mentre è onere del convenuto dimostrare, in alternativa all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, ossia che l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza (ex plurimis, Cass., n. 28991/2019; Cass., n. 26907/2022; Cass., n. 20707/2023).

Pubblicazione legale

Responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente

Pubblicato su IUSTLAB

Il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”), a prestazioni corrispettive, che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con l’accettazione del paziente presso la struttura sanitaria: a fronte dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, del Servizio Sanitario Nazionale o dell’assicuratore), insorgono, infatti, a carico della struttura sanitaria obblighi di cura, di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie (anche in relazione al verificarsi di eventuali complicazioni o emergenze) nonché obblighi secondari ed accessori (c.d. prestazioni alberghiere). La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, dunque, può conseguire tanto all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico della stessa ex art. 1218 c.c., quanto all’inadempimento della prestazione professionale del sanitario, quale suo ausiliario necessario, in virtù dell'art. 1228 c.c.: è una responsabilità definita a doppio binario, giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c. (vedi Cass. civ. 5.11.2020 n.24688).

Pubblicazione legale

Risarcimento danni infezioni ospedaliere post operatorie

Interessante sentenza della Corte di Appello di Palermo (pubblicata il 27/10/2021) in un caso di risarcimento danni per malasanità (morte da infezione ospedaliera batterica post operatoria da Klebsiella). La paziente era deceduta a seguito di una infezione ospedaliera post intervento cardiochirurgico, per cui aveva chiesto un risarcimento danni da sepsi da klebsiella.La paziente era stata sottoposta ad un intervento cardiochirugico di By-pass e che durante il decorso post operatorio, dapprima favorevole, era risultata una infezione da batterio. Non risultava prospettata la possibilità che l’infezione da Klebsiella avesse avuto un’origine diversa da quella nosocomiale. Secondo la Cassazione, infatti, deve darsi per accertata, anche se in via presuntiva, la dimostrazione da parte dei danneggiati che il contagio del batterio sia avvenuto in ospedale. Il ragionamento logico-giuridico seguito anche dal Tribunale di Palermo ha preso le mosse dalla qualificazione giuridica della responsabilità del personale medico e per esso della struttura sanitaria. La responsabilità medica è stata qualificata dal Tribunale di Palermo come contrattuale, in conformità alla pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione ( Cass. 577/2008) e lo ha riqualificato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (art. 1218 c.c.). Quanto all’onere probatorio per accogliere la domanda di risarcimento danni da sepsi da Klebsiella, il Tribunale di Palermo ha correttamente osservato che il paziente deve allegare l’esistenza del rapporto e l’inadempimento qualificato dell’ospedale e/o del medico. Chi propone domanda di risarcimento danni da infezione ospedaliera deve provare, altresì, il nesso di causalità fra l’azione o l’omissione del medico e l’evento indesiderato (nel caso sepsi da Klebsiella). L’attore deve dimostrare l’aggravamento dello stato di salute o la comparsa di patologia o l’assenza del miglioramento atteso.La struttura sanitaria e i medici, per andare esente da responsabilità e da risarcimento danni, dovranno provare che nessuna imprudenza o imperizia sia riferibile al proprio operato. L’ospedale e i medici potrebbero, diversamente, dimostrare che l’inadempimento delle cure o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Ovvero che la prestazione medica implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Qualora tale onere probatorio non sia assolto dall’ospedale o dai medici in modo idoneo, l’inesatto adempimento della prestazione del sanitario va posto a suo carico. Ne consegue l’accoglimento della domanda di risarcimento danni da sepsi da klebsiella per responsabilità contrattuale, come esattamente accaduto nella fattispecie con motivazioni convincenti.

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