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Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 ha introdotto l’istituto della mediazione civile e commerciale, quale strumento per giungere alla conciliazione e deflazionare il carico pendente nelle aule dei tribunali. Nel nostro ordinamento giuridico la mediazione civile e commerciale deve essere esperita, a pena di improcedibilità, nei casi di controversie relative a: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità e condominio.Questo significa che prima di rivolgersi al giudice, se l’oggetto della lite riguarda le materie su indicate, è obbligatorio cercare di dirimere la controversia avvalendosi della nuova figura del Mediatore civile! Sono circa 1.000.000 le liti civili che, ogni anno, “passano” obbligatoriamente per l’istituto della mediazione civile. Il Mediatore civile ha un ruolo fondamentale nel gestire efficacemente il contenzioso e facilitare l’accordo tra le parti orientandole verso la soluzione ottimale