Giuseppe Maniglia

Avv. Maniglia-Divorzista e Civilista Palermo

Informazioni generali

L'avvocato divorzista e civilista Giuseppe Maniglia si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, successioni e risarcimento da malasanità. Ha maturato esperienza in diritto di famiglia con particolare riguardo i procedimenti di separazione e divorzio, oltre che quelli di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio. Nell'ambito del diritto civile l'avvocato si occupa di cause ereditarie (ad es. divisione, impugnazione testamentaria), di risarcimento danni derivanti da malasanità. In quest'ultimo ambito segue vari casi di risarcimento a seguito di contagio batterico. Assistenza anche con Gratuito patrocinio.

Esperienza


Diritto civile

Assumo quotidianamente la difesa in cause di diritto civile, con particolare riferimento al recupero crediti, giudizi condominiali, risarcimento danni, diritti reali (azione possessorie e petitorie).


Diritto di famiglia

Ho maturato competenze in diritto di famiglia attraverso lo studio e l'esperienza sul campo. Da numerosi anni ho assistito molte parti in procedimenti di separazione (consensuale e giudiziale) e divorzio (congiunto e giudiziale). Ho approfondito lo studio attraverso vari corsi di formazione e l'abbonamento in banche dati e riviste giuridiche del settore. Analizzo quotidianamente le sentenze di merito e della Cassazione maggiormente rappresentative la materia.


Separazione

Mi occupo quotidianamente di giudizi di separazione e divorzio. La procedura di separazione si distingue in separazione consensuale (quando i coniugi sono d’accordo su tutte le condizioni) o in separazione giudiziale (quando i coniugi sono d’accordo su tutte le condizioni) o in separazione giudiziale (quando la volontà dei coniugi sulle le condizioni della separazione divergono)


Altre categorie

Divorzio, Eredità e successioni, Diritto del lavoro, Malasanità e responsabilità medica, Matrimonio, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Necessario il consenso di tutti gli eredi comproprietari per la vendita di un bene ereditario

Pubblicato su IUSTLAB

è necessario il consenso di tutti gli eredi (comproprietari del bene) per poter validamente vendere un cespite rientrante nell’asse ereditario. L’art. 1108 c.c., nella parte in cui afferma che “ è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune […]” esprime un principio di ordine generale applicabile ad ogni tipo di comunione, ivi compresa quella ereditaria. Tale fondamento di diritto è implicitamente ricavabile da quanto disposto dall’art. 719 c.c., il quale prevede un’eccezione al principio generale del consenso unanime, stabilendo che si può procedere alla vendita dei beni ereditari con concorde volontà dei “coeredi aventi diritto a più della metà dell’ass e” solo in caso di necessità di pagare i debiti e i pesi ereditari. Per cui, riassumendo, in via generale per cedere un cespite ereditario è necessario la volontà unanime di tutti gli eredi comproprietari del bene stesso, salvo il caso in cui sia necessario venderlo per pagare i debiti ricompresi nell’asse ereditario.

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