Pubblicazione legale:
Con riguardo alla posizione del nascituro, il rapporto che si instaura tra
la partoriente e la casa di cura privata o l’ente ospedaliero ha fonte in un
atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei
confronti del terzo (ex multis, Cass.civ. 9.7.2020, n.14615), onde gli obblighi
di diligente assolvimento delle prestazioni sorgono non soltanto nei
confronti della degente, ma anche nei confronti del nascituro stesso.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale del rapporto
tra la gestante e la struttura discende l’applicazione, tra l’altro, del relativo
regime giuridico in termini di distribuzione dell’onere probatorio.
Spetta, dunque, al danneggiato dimostrare, oltre alla fonte del suo
asserito credito (contratto o contatto sociale), l’esistenza del nesso causale,
ossia che la condotta del professionista sia stata, secondo il criterio del “piùprobabile che non”, la causa del danno lamentato (per tutte, Cass. civ.
n.20812/2018), mentre è onere del convenuto dimostrare, in alternativa
all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante da causa
non imputabile, ossia che l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) è
stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria
diligenza (ex plurimis, Cass., n. 28991/2019; Cass., n. 26907/2022; Cass., n.
20707/2023).