Risarcimento danni infezioni ospedaliere post operatorie

Scritto da: Giuseppe Maniglia -




Pubblicazione legale: Interessante sentenza della Corte di Appello di Palermo (pubblicata il 27/10/2021) in un caso di risarcimento danni per malasanità (morte da infezione ospedaliera batterica post operatoria da Klebsiella). La paziente era deceduta a seguito di una infezione ospedaliera post intervento cardiochirurgico, per cui aveva chiesto un risarcimento danni da sepsi da klebsiella.La paziente era stata sottoposta ad un intervento cardiochirugico di By-pass e che durante il decorso post operatorio, dapprima favorevole, era risultata una infezione da batterio. Non risultava prospettata la possibilità che l’infezione da Klebsiella avesse avuto un’origine diversa da quella nosocomiale. Secondo la Cassazione, infatti, deve darsi per accertata, anche se in via presuntiva, la dimostrazione da parte dei danneggiati che il contagio del batterio sia avvenuto in ospedale. Il ragionamento logico-giuridico seguito anche dal Tribunale di Palermo ha preso le mosse dalla qualificazione giuridica della responsabilità del personale medico e per esso della struttura sanitaria. La responsabilità medica è stata qualificata dal Tribunale di Palermo come contrattuale, in conformità alla pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione ( Cass. 577/2008) e lo ha riqualificato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (art. 1218 c.c.). Quanto all’onere probatorio per accogliere la domanda di risarcimento danni da sepsi da Klebsiella, il Tribunale di Palermo ha correttamente osservato che il paziente deve allegare l’esistenza del rapporto e l’inadempimento qualificato dell’ospedale e/o del medico. Chi propone domanda di risarcimento danni da infezione ospedaliera deve provare, altresì, il nesso di causalità fra l’azione o l’omissione del medico e l’evento indesiderato (nel caso sepsi da Klebsiella). L’attore deve dimostrare l’aggravamento dello stato di salute o la comparsa di patologia o l’assenza del miglioramento atteso.La struttura sanitaria e i medici, per andare esente da responsabilità e da risarcimento danni, dovranno provare che nessuna imprudenza o imperizia sia riferibile al proprio operato. L’ospedale e i medici potrebbero, diversamente, dimostrare che l’inadempimento delle cure o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Ovvero che la prestazione medica implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Qualora tale onere probatorio non sia assolto dall’ospedale o dai medici in modo idoneo, l’inesatto adempimento della prestazione del sanitario va posto a suo carico. Ne consegue l’accoglimento della domanda di risarcimento danni da sepsi da klebsiella per responsabilità contrattuale, come esattamente accaduto nella fattispecie con motivazioni convincenti.



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Giuseppe Maniglia

Avv. Maniglia-Divorzista e Civilista Palermo