Giuseppe Maniglia

Avv. Maniglia-Divorzista e Civilista Palermo

Informazioni generali

L'avvocato divorzista e civilista Giuseppe Maniglia si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, successioni e risarcimento da malasanità. Ha maturato esperienza in diritto di famiglia con particolare riguardo i procedimenti di separazione e divorzio, oltre che quelli di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio. Nell'ambito del diritto civile l'avvocato si occupa di cause ereditarie (ad es. divisione, impugnazione testamentaria), di risarcimento danni derivanti da malasanità. In quest'ultimo ambito segue vari casi di risarcimento a seguito di contagio batterico. Assistenza anche con Gratuito patrocinio.

Esperienza


Diritto di famiglia

Ho maturato competenze in diritto di famiglia attraverso lo studio e l'esperienza sul campo. Da numerosi anni ho assistito molte parti in procedimenti di separazione (consensuale e giudiziale) e divorzio (congiunto e giudiziale). Ho approfondito lo studio attraverso vari corsi di formazione e l'abbonamento in banche dati e riviste giuridiche del settore. Analizzo quotidianamente le sentenze di merito e della Cassazione maggiormente rappresentative la materia.


Separazione

Mi occupo quotidianamente di giudizi di separazione e divorzio. La procedura di separazione si distingue in separazione consensuale (quando i coniugi sono d’accordo su tutte le condizioni) o in separazione giudiziale (quando i coniugi sono d’accordo su tutte le condizioni) o in separazione giudiziale (quando la volontà dei coniugi sulle le condizioni della separazione divergono)


Eredità e successioni

Patrocino da molti anni in cause ereditarie. L'attività si svolge prevalentemente nel far riconoscere delle quote di legittima, lesa da disposizioni testamentarie. Parallela a tale attività vi sono le richieste di divisione ereditaria. Non da ultimo nella materia di eredità e successioni ho svolto con successo delle mediazioni civili.


Altre categorie

Divorzio, Matrimonio, Diritto del lavoro, Malasanità e responsabilità medica, Diritto civile, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Titolo professionale

Corso per mediatore civile (D.M. 180/2010)

Concilium adr - 1/2021

Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 ha introdotto l’istituto della mediazione civile e commerciale, quale strumento per giungere alla conciliazione e deflazionare il carico pendente nelle aule dei tribunali. Nel nostro ordinamento giuridico la mediazione civile e commerciale deve essere esperita, a pena di improcedibilità, nei casi di controversie relative a: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità e condominio.Questo significa che prima di rivolgersi al giudice, se l’oggetto della lite riguarda le materie su indicate, è obbligatorio cercare di dirimere la controversia avvalendosi della nuova figura del Mediatore civile! Sono circa 1.000.000 le liti civili che, ogni anno, “passano” obbligatoriamente per l’istituto della mediazione civile. Il Mediatore civile ha un ruolo fondamentale nel gestire efficacemente il contenzioso e facilitare l’accordo tra le parti orientandole verso la soluzione ottimale

Pubblicazione legale

Il coniuge tradito ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della relazione extraconiugale del partner

Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, precisa che se la violazione dei doveri coniugali (tradimento extraconiugale) ha comportato sofferenze molto frustranti, il coniuge tradito ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni morali ex art. 2059 c.c., a prescindere dalla pronuncia di addebito in sede di separazione. A giudizio della Corte “sarà inoltre necessaria la prova del nesso di causalità fra detta violazione (tradimento extraconiugale) ed il danno, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto”.

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Lo studio

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Via Giuseppe La Farina, 13a
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