Avvocato Giuseppe Margiotta a Verona

Giuseppe Margiotta

Avvocato

Informazioni generali

L’avv. Giuseppe Margiotta opera a Verona presso lo studio C.C.I. Notai Associati; si occupa prevalentemente di diritto societario da oltre 15 anni. Si occupa anche di : 1. consulenza in materia successoria e testamentaria; 2. ricorsi di volontaria giurisdizione (per minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno); 3. contrattualistica immobiliare (proposte d’acquisto, contratti preliminari, compravendite di immobili e locazioni). 4. Terzo Settore (costituzione di associazioni, fondazioni ed altri Enti del Terzo Settore, verifica requisiti per iscrizione al R.U.N.T.S.). Parla fluentemente Inglese.

Esperienza


Eredità e successioni

Consulenza successoria e testamentaria. Consulenza ed assistenza nella redazione di testamenti. Individuazione dei soggetti chiamati a succedere per legge e dei legittimari e delle quote spettanti per legge. Assistenza in transazioni ereditarie tra coeredi al fine di addivenire ad un accordo ed evitare e/o porre fine a liti.


Tutela dei minori

Ricorsi al Tribunale e al Giudice Tutelare per accettare eredità con beneficio di inventario, per accettare donazioni, per vendita di beni di titolarità di minori, acquisto di beni immobili ed altri assets e per riscossione di somme spettanti a minori. Assistenza e consulenza sulla documentazione da produrre.


Diritto commerciale e societario

Costituzione di società, modifiche statutarie, cessioni di quote, aumenti e riduzioni di capitale, trasformazioni, fusioni e scissioni, cessioni e affitti di azienda, scioglimenti di società, scioglimenti di società, procure societarie, deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente


Altre categorie

Diritto dello sport.



Credenziali

Pubblicazione legale

Nota a Corte di Cassazione n. 19598 del 29.09.2004, “in materia di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario delle persone giuridiche”, in Rivista del Notariato 2005, 387.

Le persone giuridiche (associazioni, fondazioni, enti riconosciuti), tranne le società, devono accettare le eredità con beneficio d'inventario, in ossequio al disposto dall'art. 473 del Codice Civile. Tale obbligo serve per tutelare il patrimonio dell'ente dalle passività. In caso di eredità devoluta a persona giuridica, la mancata accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario comporta l'incapacità di succedere dell'ente, il quale dovrà quindi, oltre alla dichiarazione di accettazione, dovrà procedere, alla redazione dell'inventario affidandosi ad un Notaio.

Pubblicazione legale

Cass. Civ., Sez. Un., 6 dicembre 2024, n. 31310 Massima "La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.".

Pubblicato su IUSTLAB

Il Commento dell’Avv. Giuseppe Margiotta Con sentenza n. 31310 del 6 dicembre 2024, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto che il minore, una volta divenuto maggiorenne, non possa rinunciare all’eredità accettata con beneficio dal proprio legale rappresentante nel caso in cui questi non abbia provveduto alla redazione dell’inventario. Perché la S.C. ha ritenuto che il minore, divenuto maggiorenne, non possa rinunciare all’eredità? La risposta deve ricercarsi nella natura del negozio giuridico di accettazione dell’eredità, per sua natura irretrattabile volto a far acquistare la qualità di erede in maniera definitiva (“semel heres semper heres”). Ma quali sono le conseguenze della mancata redazione dell’inventario? Il minore, pertanto, divenuto maggiorenne, non resta nella condizione di chiamato all’eredità, ma acquista comunque la qualità di erede, senza tuttavia poter godere del beneficio della limitazione di responsabilità per eventuali debiti ereditari conseguente all’accettazione beneficiata; in quanto erede, quindi, non potrebbe rinunciare all’eredità ormai acquistata in maniera definitiva. Quid iuris , qualora sia consentito ad un soggetto di annullare e revocare gli effetti giuridici di atti posti in essere da altri soggetti e nella fattispecie gli effetti giuridici dell’accettazione dell’eredità posta in essere dal legale rappresentante? Quali sarebbero le conseguenze e l’impatto nel sistema dei traffici giuridici? Di certo non verrebbe garantito e rispettato il principio di certezza del diritto.

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Lo studio

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