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Avvocato Giuseppe Mossuto a Polla

Giuseppe Mossuto

Avvocato giuslavorista

Informazioni generali

Studio Legale Mossuto con sedi in Napoli (NA), Corso Umberto I°, 179 e Polla (SA), in via Campo San Giovanni, specializzato in Diritto del Lavoro e Previdenza assicura ai propri assistiti strumenti e soluzioni per il contenzioso tra lavoratori e datori di lavoro, datori di lavoro ed enti terzi (Ispettorato Territoriale del Lavoro ITL, INPS, INAIL). L'aggiornamento continuo delle proprie competenze nonchè il meticoloso lavoro di studio della questione consentono di far fronte a qualsiasi esigenza e problematica afferente i rapporti di lavoro e mantenere elevati gli standard qualitativi per i Clienti.

Esperienza


Diritto del lavoro

Il profilo generico della professione risulta obsoleto rispetto ad un sistema in continua evoluzione e per tale motivo, Studio Legale Mossuto ha optato per un carattere specialistico, improntato sulla materia giuslavorista.


Diritto sindacale

Esperienza pregressa di collaborazione con associazioni sindacali, azioni per l'accertamento e la repressione di condotte antisindacali ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 300/1970


Previdenza

Studio Legale Mossuto garantisce ai propri assistiti strumenti e soluzioni per il contenzioso in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria ex art.442 c.p.c., ricorsi giudiziali ordinari in materia previdenziali, Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio ex art.445 bis c.p.c., Azioni poste a tutela dei crediti nelle procedure concorsuali


Altre categorie

Domiciliazioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Notifica telematica alla pec indicata su ipa

Studio Legale Mossuto

I legali possono utilizzare l’indirizzo indicato nell’indice Pa dell’Agid se l’amministrazione non ha comunicato il recapito al registro ufficiale del ministero della Giustizia. Il decreto semplificazioni ammette che gli avvocati possano attingere all’Ipa quando l’amministrazione a cui devono notificare un atto non ha comunicato la Pec al Reginde. Si precisa anche che, se nell’Ipa sono indicati più recapiti Pec, l’atto va notificato all’indirizzo primario indicato e ciò vale anche per le articolazioni territoriali delle P.A.

Pubblicazione legale

Divieto mobile dei licenziamenti

Pubblicato su IUSTLAB

L'attuale divieto, come configurato dall'art. 14 del Decreto Agosto viene meno nel momento in cui si esaurisca il ricorso alla Cig o all'esonero contributivo per le ore di cassa integrazione utilizzate nel periodo maggio / giugno. La "mobilità" del divieto ha generato un dibattito circa la platea interessata. Al riguardo, infatti, alcuni sostengono che il divieto non operi in relazione ai datori di lavoro che non si trovino nelle condizioni di utilizzare la Cig o l'esonero. Al contrario, altri affermano che chi non intende fare ricorso alla Cig o si trovi impossibilitato a beneficiare dell'esonero contributivo perchè non ha ridotto o sospeso l'attività a causa del covid 19 durante maggio e giugno, non possa procedere all'irrogazione della sanzione del licenziamento fino al 31 dicembre 2020. Infine, la legge di conversione del DL n. 104/2020 ha modificato il suddetto articolo eliminandone la parte che prevedeva l'estensione a tutto il 2020 della possibilità di revocare il licenziamento senza incorrere in sanzioni nè oneri, a condizione della contestuale richiesta di Cig con decorrenza dalla data di intimazione del licenziamento per g.m.o. Resterebbe da chiarire se e con quali conseguenze resti in vigore la disposizione contenuta nell'art. 46 del D.L.n.18/2020 che consente,negli stessi termini la revoca dei licenziamenti per g.m.o. intimati tra il 23 febb 2020 e il 17 marzo 2020.

Pubblicazione legale

Equa retribuzione e salario minimo: I poteri del Giudice

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La Cassazione, con le sentenze n. 28320 e 28321 del 10 ottobre 2023, ha affrontato la questione relativa all'adeguatezza delle retribuzioni come previste dalla contrattazione collettiva avuto riguardo al principio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, costituzionalmente garantito all'art.36. Le controversie traggono origine dalle contestazioni mosse da alcuni lavoratori circa la proporzionalità e l'adeguatezza delle retribuzioni minime. La Suprema Corte, in primo luogo afferma che i minimi tabellari previsti dai CCNL sono assistiti da una presunzione relativa di adeguatezza retributiva e che il Giudice deve valutarne l'equità. Pertanto, ove la retribuzione netta risulti insufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa o risulti addirittura inferiore alla soglia minima di sufficienza, essa è da considerarsi nulla e sucsettibile di adeguamento da parte del Giudice

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