Sentenza giudiziaria:
Nel caso in esame i promissari acquirenti agivano nei confronti della promittente venditrice e dell'agenzia immobiliare contestando a quest'ultima che la mancata stipula del rogito e la consegna dell'assegno versato a titolo di caparra integrassero un'ipotesi di responsabilità dell'agente immobiliare a cui veniva richiesto anche il risarcimento danni. Mi sono costituito in favore dell'agenzia immobiliare osservando che il termine per il rogito non era essenziale e conseguentemente la mancata stipula era imputabile ai soli promissari acquirenti. Il Giudice, riconoscendo la fondatezza dell'argomento, respingeva le domande dei promissari acquirenti e li condannava al pagamento delle spese legali