Sentenza giudiziaria:
Il fatto
La ricorrente non si vedeva riconoscere - in sede di ricostruzione di carriera - il servizio pre ruolo prestato in qualità di docente a tempo determinato su posto di sostegno senza titolo di specializzazione per gli anni scolastici 1996/97; 1997/98 e 1998/99.
Invero, l’istituzione scolastica competente alla emanazione del decreto di ricostruzione di carriera riteneva che l’intero servizio prestato dalla docente per i suddetti periodi non dovesse essere riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio in quanto prestato con il solo titolo di studio e senza titolo di specializzazione.
La lavoratrice si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella, il quale adiva la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo.
In punto di diritto, il legale deduceva la violazione dell’art. 7 della L. 124/1999 nonché la falsa applicazione dell’art. 485 d. lgs. 297/1994 e concludeva chiedendo di accertare l’illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera nella parte in cui non veniva riconosciuto ai fini giuridici, economici e di carriera il servizio pre-ruolo prestato su posto di sostegno senza specializzazione.
La sentenza
Il Tribunale di Nola, uniformandosi alle pronunce già rese sulla medesima questione sia dal medesimo Tribunale (sent. nr. 157/2018; sent. nr. 882/2018) sia da altri Tribunali (sent. nr. 3080/2021 del Tribunale di Napoli), condividendone le argomentazioni.