Si usa la parola mobbing con specifico riferimento ai casi in cui il datore di lavoro ponga in essere una pluralità di comportamenti, tra loro uniti da uno scopo unitario, che producono un effetto vessatorio nei confronti del dipendente. Lo Studio fornisce una consulenza legale qualificata volta a valutare la complessiva situazione lavorativa e a consigliare al lavoratore le azioni legali da intraprendere a fronte di condotte mobbizzanti quali: l’attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle svolte da contratto, l’abuso di procedimenti disciplinari, ovvero ancora ancora ingiurie, minacce, molestie etc.
Informazioni generali
Giuseppe Sabbatella è Avvocato Cassazionista specializzato in diritto del lavoro e ha maturato una significativa esperienza in relazione alle problematiche del diritto scolastico. Lo Studio assicura un servizio di consulenza sia a privati che organizzazioni sindacali su tutto il territorio nazionale, intrattenendo un rapporto diretto e senza intermediazioni col cliente. Tutto è svolto in prima persona, il cliente ha sempre un punto di riferimento fermo e la certezza di ricevere informazioni chiare da chi ha cognizione diretta della sua problematica.
Esperienza
L'avvocato Sabbatella fornisce assistenza legale qualificata ai lavoratori pubblici e privati in caso di licenziamento o di risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato, nonché in caso di depennamento dalle graduatorie per le supplenze del personale Docente ed ATA del comparto Scuola.
Altre categorie
Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto civile, Domiciliazioni e sostituzioni, Diritto penale, Risarcimento danni.
Credenziali
La segnalazione degli illeciti sul luogo di lavoro: whistleblowing, cosa cambia con la nuova disciplina.
Pubblicato su IUSTLABRiconoscimento del servizio prestato presso scuola paritaria in assenza di contribuzione previdenziale.
Tribunale di Varese – Sezione Lavoro, Ordinanza del 19.07.2022.La ricorrente, Collaboratrice scolastica presso un Istituto Comprensivo di Varese, a seguito dei controlli effettuati successivamente al conferimento della supplenza, si vedeva notificare un provvedimento di rettifica del punteggio con conseguenziale risoluzione anticipata del contratto di lavoro. Per la precisione – a parere dell’istituzione scolastica procedente – il servizio prestato dalla ricorrente presso una scuola paritaria della provincia di Napoli, regolarmente dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA per la provincia di Varese, non poteva essere convalidato in quanto “non coperto da versamento di contributi”. La lavoratrice, che si era vista annullare il punteggio corrispondente a ben due anni di servizio prestato, con conseguente impossibilità di essere destinataria di altre proposte di contratto a tempo determinato, si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella, il quale con ricorso ex art. 700 c.p.c. adiva la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo. Il Tribunale di Varese, con ordinanza del 19.07.2022, accoglieva le richieste formulate dal legale.
Mancata proroga della supplenza per le attività di scrutinio e valutazione e diritto al pagamento della retribuzione.
Sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - del 21.06.2022Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro - condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle retribuzioni a favore della docente a tempo determinato cui non era stato prorogato il contratto di lavoro, ex art. 37 CCNL Scuola, per lo svolgimento delle attività di scrutinio e valutazione.
Personale ATA: incompatibilità allo svolgimento di attività extra istituzionali con l’assunzione di un impiego pubblico
Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, Ordinanza del 04.02.2022Il Tribunale di Roma ha ordinato all’Amministrazione scolastica il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e d’istituto per la provincia di Roma relative al personale ATA dal quale era stato illegittimamente depennato, con conseguente risoluzione anticipata del contratto di lavoro, a causa di una presunta incompatibilità.
Il Dirigente scolastico non può sospendere i docenti
Pubblicato su IUSTLABIl lavoratore, docente presso un noto liceo napoletano, si vedeva notificare il provvedimento disciplinare consistente nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni a firma del Dirigente Scolastico. Il docente si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo. Il Giudice del Lavoro, accogliendo l’eccezione di incompetenza del dirigente alla irrogazione di sanzioni superiori alla censura formulata dal difensore, annullava il provvedimento impugnato. Con la sentenza in commento, il Tribunale di Napoli è intervenuto nel complesso dibattito riguardante i confini del potere disciplinare attribuito dall’art. 55 -bis del d.lgs. n. 165/2001 (TUPI) ai capi struttura con qualifica dirigenziale e agli Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (UPD). Con la riforma Madia (d.lgs. n. 75/2017) tali confini sono stati spostati a vantaggio degli UPD, anche alla luce dell’inerzia dimostrata in passata dalla dirigenza nell’attivazione dei procedimenti; un’inerzia dovuta sia alla promiscuità dei dirigenti con i dipendenti da sanzionare, sia, in alcuni casi, alla scarsa competenza giuridica. Gli UPD sono, pertanto, divenuti competenti ad irrogare tutte le sanzioni disciplinari, tranne quella del rimprovero verbale, con un’unica, rilevante, eccezione: quella del personale (docente, educativo e ATA) della scuola, per il quale il legislatore del 2017, ai sensi del nuovo comma 9- quater dell’ art. 55 -bis , ha mantenuto la distinzione fra sanzioni disciplinari di scarsa gravità – sospensione dal servizio sino a dieci giorni – e sanzioni più gravi, in relazione alle quali il procedimento disciplinare resta assegnato agli UPD. Tale ripartizione incontra però delle deroghe in relazione al personale docente, per il quale continuano ancora ad applicarsi le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 297/1994 (TU Scuola). Il Giudice adito, applicando le coordinate ermeneutiche di cui all’ordinanza n. 30226 del 20.11.2019 (cfr. precedenti contributi pubblicati su questo sito) ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza dell’ufficio che ha emanato in concreto la sanzione disciplinare disponendo l’annullamento del provvedimento impugnato con la seguente motivazione: “ …. fondata l’eccezione di incompetenza dell’ufficio che ha comminato in concreto la sanzione disciplinare. L’art. 55 bis D.Lgs 165/2001 sopra menzionato prevede un diverso soggetto competente a seconda della gravità della sanzione da comminare. In particolare, detta norma stabilisce, ai primi due commi: “Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente . Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. 2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità. Il c. 4 sopra riportato dispone inoltre che per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale , il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente a segnalare immediatamente la condotta ma che è l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari a contestare e concludere il procedimento. Nella fattispecie che occupa la sanzione della sospensione risulta essere stata non solo segnalata ma anche contestata e irrogata direttamente dal Dirigente scolastico nei confronti del ricorrente ( v. doc. 4 produzione ricorrente) . Giova rammentare che con ordinanza n. 30226 del 20.11.19 la Cassazione ha ribadito che l’attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all’Ufficio per i procedimenti disciplinari si definisce solo sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti, da intendersi come quelli indicati nell’atto di contestazione, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare (così anche Cass. 2 agosto 2019, n. 20845). E’ stata pertanto ritenuta la violazione delle regole di competenza interna, nel caso di sanzione irrogata dal Dirigente e responsabile della struttura in luogo in luogo dell’U.P.D. e dunque sulla base di minori garanzie di terzietà, corrispondendo la figura di chi è preposto al dipendente e di chi giudica del medesimo in sede amministrativa, e comportando tanto di per sé l’invalidità della sanzione illegittimamente applicata. La Cassazione ha quindi concluso che: “l’irrogazione da parte del dirigente scolastico di una misura disciplinare rispetto ad un procedimento che rientra, sulla base della competenza fissata sulla base del massimo edittale previsto per la violazione contestata, nella potestà dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, comportando minori garanzie di terzietà, determina l’invalidità della sanzione stessa”. Nello stesso senso, Cass, ord. n. 28111 del 30.10.2019 per cui “il potere di sospensione del personale docente, seppure previsto dalla legge quale competenza del dirigente della struttura, risulta tuttavia, in concreto, non esercitabile in quanto non vi è una fattispecie legale o contrattuale a cui poterlo applicare, non potendo il dirigente scolastico fare una valutazione ex ante della sanzione irrogabile al caso concreto sulla base di valutazioni ipotetiche e discrezionali riguardanti la minore o maggiore gravità dei fatti”. In particolare, anche dopo il decreto cd. Madia che contiene una norma procedurale che dà titolo ai dirigenti ad infliggere l’avvertimento scritto, la censura e la sospensione dal servizio sino a 10 giorni, per il personale docente ed educativo della scuola di ogni ordine e grado continuano di fatto ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Cap IV della Parte III del D.lgs n. 297/ 1994 alla luce del rinvio contenuto dal CCNL Scuola; stabilisce infatti l’art. 29 CCNL Scuola 2016/2018 che, per il solo personale docente, “nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1 rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Sezione I sanzioni disciplinari del d.lgs. 297/04 ( artt. da 492 a 501)”. Ne consegue che, poiché il detto Titolo I non prevede per i docenti la sanzione della sospensione sino a dieci giorni, ma la sanzione più afflittiva della sospensione dall’insegnamento sino a un mese, il potere dei dirigenti scolastici di sospendere i docenti di fatto non può essere esercitato. Fondamentali sul punto sono gli art. da . 493 a 495 del detto D.lgs. Il primo riguarda la sanzione della censura ( che consiste in una “dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio”), il secondo fa riferimento alla “Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese” ( “ La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall’articolo 497. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilita’, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attivita’ non soggetti a pubblicita’; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”) e l’art. 495 regola poi la “Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi”. …”
Domanda mobilità docenti scuola 2016/17 : prevale il punteggio più alto, vince il merito.
Sentenza Tribunale Napoli del 3 ottobre 2017Con una sentenza, depositata il 3 ottobre 2017, il Tribunale di Napoli ha censurato l’operato del Ministero dell’Istruzione nella gestione della procedura di mobilità straordinaria per l’a.s. 2016/2017. La docente di scuola primaria, dopo l’assunzione con il piano straordinario di cui alle legge 107/2015 c.d. “buona scuola” ed a seguito della presentazione della domanda di mobilità territoriale, era stata assegnata all’Ambito Territoriale Emilia Romagna 2 e precisamente ad un Istituto Comprensivo della città di Bologna. Dalla consultazione della graduatorie la ricorrente apprendeva che altri docenti – con minor punteggio – avevano ottenuto delle sedi più vicine ed in particolare in alcuni Ambiti Territoriali della Campania da lei invano richiesti nella domanda di mobilità territoriale. Il Giudice del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – dott.ssa Gagliardi conveniva con tale interpretazione, spiegando in sentenza che dalla lettura congiunta della legge 107/2015 e del CCNI sulla mobilità territoriale nel Comparto Scuola “risulta palese l’errore in cui è incorsa l’amministrazione convenuta nella elaborazione delle graduatorie con riguardo ai singoli ambiti, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla attribuzione della sede in ragione del maggior punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse, criterio rimasto vanificato” . Il Tribunale accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità.
Procedimento disciplinare per presunte false dichiarazioni rese in occasione dell’accesso al pubblico impiego. L’U.P.D dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona, in accoglimento della difesa dell’Avv. Giuseppe Sabbatella, dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare a carico del lavoratore.
Pubblicato su IUSTLABIl fatto La vicenda trae origine da un provvedimento di contestazione di addebito con cui l’Ufficio procedimenti disciplinari presso l’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona , a seguito di segnalazione del competente Dirigente Scolastico, disponeva l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un docente di scuola secondaria per non aver indicato, nell’apposito modulo sottoscritto in occasione della presa di servizio, una precedente condanna non risultante da casellario giudiziale. Il lavoratore si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella del foro di Napoli al fine di presentare le proprie controdeduzioni nell’ambito della suddetta procedura. Le considerazioni di diritto L’avvocato Sabbatella presentava la propria memoria difensiva con cui chiedeva l’immediata archiviazione del procedimento disciplinare sulla base delle argomentazioni di diritto di seguito indicate. ***..*** Il legale osservava che i fatti addebitati erano frutto di una non esatta ricostruzione della realtà derivante dalla segnalazione posta in essere dal Dirigente Scolastico scaturita dalla omessa applicazione delle recenti innovazioni normative introdotte in materia. A tal proposito, rilevava il procuratore costituito, a far data dal 10.11.2019 è in vigore la riforma del casellario giudiziale - c.d. “Riforma Orlando” - che individua quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione. La riforma, come ben noto a tutti gli operatori del diritto, ha l’indiscutibile merito di aver risolto l’annosa questione delle ipotesi di discordanza tra l’autodichiarazione resa dall’interessato – sulla base di un casellario giudiziale dall’ esito “NULLA” - e il certificato del casellario acquisito dall’amministrazione con le modalità ad essa consentite (visura diretta) da cui risultano eventuali precedenti. Tale riforma ha allineato ciò che è visibile sul casellario richiesto dai privati, con ciò che il privato deve dichiarare in un'autocertificazione, in altri termini: tutto quello che non risulta dal casellario richiesto dal privato, non dovrà essere dichiarato dall'interessato in un'autocertificazione senza che ciò comporti alcuna responsabilità penale/civili e/o disciplinari a carico del dichiarante. E’ pertanto opportuno richiamare l’attenzione sulle modifiche apportate al D.P.R. 313/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) ad opera del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 pubblicato in data 26.10.2018 i cui effetti decorrono, ai sensi dell’art. 7 del medesimo d.lgvo, dopo un anno dalla data della sua pubblicazione. In particolare, si evidenziava quanto disposto dal novellato art. 28, comma 8 del DPR citato per cui: “ L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24, comma 1 ″. Con specifico riferimento al comparto scuola, l’avv. Sabbatella segnalava e produceva la circolare 0009918 emessa in data 07.09.2020 dall’Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in cui si specifica che “Dall’insieme delle succitate disposizioni si ricava che nell’ipotesi di discordanza tra l’autodichiarazione resa dall’interessato ed il certificato del casellario acquisito dall’amministrazione, l’eventuale omissione di dichiarazione da parte degli interessati di procedimenti rientranti nelle ipotesi sopra menzionate non è ascrivibile a dichiarazione mendace ” . Il difensore concludeva affermando che il docente, nel compilare la domanda di immissione in GPS, aveva dichiarato di non aver riportato alcuna condanna penale in quanto alcun provvedimento risultava dal casellario giudiziale in suo possesso. In conclusione, e solo per mero tuziorismo difensivo, specificava altresì che il lavoratore era stato condannato al pagamento di una pena esclusivamente pecuniaria per un reato contravvenzionale che, come tale, non rientrava tra quelli ostativi all’instaurazione del rapporto di lavoro. ***…*** L’archiviazione del procedimento L’Ufficio per procedimenti disciplinari presso l’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona, condividendo appieno le argomentazioni di diritto addotte dall’avvocato Sabbatella, poiché “le osservazioni svolte nell’interesse del lavoratore, che in sintesi evidenziano la buona fede del dipendente, stante la non menzione della condanna nel certificato acquisito dall’interessato; la non ostatività del reato, peraltro di natura contravvenzionale; la non dovutezza della dichiarazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge” con decreto del 14.04.2021 disponeva l’archiviazione del procedimento disciplinare a carico del docente.
Presunte incompatibilità e false dichiarazioni – rettifica punteggio e licenziamento – illegittimità
Tribunale di Teramo – Sentenza del 30.03.22Ll Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice a seguito della contestazione di una presunta incompatibilità e della rettifica del punteggio per presunte false dichiarazioni e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione scolastica il ripristino dell’originario punteggio (corrispondente a ben otto anni di servizio) nell’ambito delle graduatorie ATA di terza fascia per la provincia di Teramo.
Illegittima risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato
Tribunale di Nola - Annullamento in via di autotutela prima della discussione della causa nel merito.La vicenda trae origine da un provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra un Istituto Superiore della città metropolitana di Napoli e un’insegnate di sostegno assunta sino al termine delle attività didattiche. La docente, dopo aver prestato regolarmente servizio per circa un mese, si vedeva notificare il suddetto decreto con cui il Dirigente Scolastico provvedeva in “via di autotutela” alla risoluzione del contratto di lavoro sostenendo che: in organico di istituto non vi fossero più alunni diversamente abili, nel frattempo trasferitisi presso altri istituti, si erano, pertanto, verificate le condizioni di cui all’ art. 25 comma 5 del CCNL scuola vigente per cui “è comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”. L’avvocato Sabbatella presentava tempestiva impugnativa stragiudiziale al fine di chiedere l’annullamento in via di autotutela del provvedimento impugnato e successivamente adiva la competente autorità giudiziaria con ricorso ex. art. 700 c.p.c. Il ricorso, ancor prima della discussione della causa nel merito innanzi all’autorità giudiziaria, veniva accolto dall’amministrazione resistente che, condividendo appieno le argomentazioni di diritto addotte dall’avvocato Sabbatella, disponeva l’annullamento del provvedimento di risoluzione in via di autotutela in uno all’immediato reintegro della lavoratrice ingiustamente licenziata.
Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, sentenza del 11/06/2024.
Riconoscimento del servizio prestato con riserva da docente ITP nella prima fascia GPS in virtù di sentenza favorevole poi riformata.Il Tribunale emiliano ha dichiarato l’illegittimità del decreto di decurtazione del punteggio corrispondente al servizio svolto dapprima nella II fascia delle graduatorie d’istituto e poi in prima fascia GPS in virtù di sentenza emessa dal TAR Lazio poi riformata dal Consiglio di Stato.
Il servizio prestato dal docente nel ruolo inferiore va integralmente riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera
Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, sentenza n. 3030 del 09.05.2023La ricorrente, docente presso un liceo napoletano, a seguito del passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado si vedeva negare il riconoscimento degli anni di servizio prestati nel precedente ruolo. Invero, l’istituzione scolastica competente alla emanazione del nuovo decreto di ricostruzione di carriera riteneva che l’intero servizio prestato dalla docente dall’anno scolastico 1994/1995 all’anno scolastico 2015/2016 non dovesse essere riconosciuto ai fini della progressione di carriera, se non nei limiti della c.d. temporizzazione. La lavoratrice si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella, il quale con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 9.05.2023, facendo proprio l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione accoglieva in pieno le richieste formulate dal legale, con la seguente motivazione: “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del DPR n. 417 del 1974 e art. 57 della Legge n. 312/1980, all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale anziché nei limiti della c.d. temporizzazione”.Il Tribunale adito riconosceva, quindi, il diritto della ricorrente alla nuova ricostruzione di carriera, tenuto conto della anzianità di servizio comprensiva del periodo in cui è stata docente di ruolo presso la scuola dell’infanzia.
Il servizio non di ruolo prestato su posto di sostegno, senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente
Tribunale di Nola – Sezione Lavoro, sentenza n. 1850 del 3/10/2024Il fatto La ricorrente non si vedeva riconoscere - in sede di ricostruzione di carriera - il servizio pre ruolo prestato in qualità di docente a tempo determinato su posto di sostegno senza titolo di specializzazione per gli anni scolastici 1996/97; 1997/98 e 1998/99. Invero, l’istituzione scolastica competente alla emanazione del decreto di ricostruzione di carriera riteneva che l’intero servizio prestato dalla docente per i suddetti periodi non dovesse essere riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio in quanto prestato con il solo titolo di studio e senza titolo di specializzazione. La lavoratrice si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella, il quale adiva la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo. In punto di diritto, il legale deduceva la violazione dell’art. 7 della L. 124/1999 nonché la falsa applicazione dell’art. 485 d. lgs. 297/1994 e concludeva chiedendo di accertare l’illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera nella parte in cui non veniva riconosciuto ai fini giuridici, economici e di carriera il servizio pre-ruolo prestato su posto di sostegno senza specializzazione. La sentenza Il Tribunale di Nola, uniformandosi alle pronunce già rese sulla medesima questione sia dal medesimo Tribunale (sent. nr. 157/2018; sent. nr. 882/2018) sia da altri Tribunali (sent. nr. 3080/2021 del Tribunale di Napoli), condividendone le argomentazioni.
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Lo studio
Giuseppe Sabbatella
Centro Direzionale Isola G8
Napoli (NA)