Caso legale:
La vicenda trae origine da un provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra un Istituto Superiore della città metropolitana di Napoli e un’insegnate di sostegno assunta sino al termine delle attività didattiche.
La docente, dopo aver prestato regolarmente servizio per circa un mese, si vedeva notificare il suddetto decreto con cui il Dirigente Scolastico provvedeva in “via di autotutela” alla risoluzione del contratto di lavoro sostenendo che:
in organico di istituto non vi fossero più alunni diversamente abili, nel frattempo trasferitisi presso altri istituti, si erano, pertanto, verificate le condizioni di cui all’ art. 25 comma 5 del CCNL scuola vigente per cui “è comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”.
L’avvocato Sabbatella presentava tempestiva impugnativa stragiudiziale al fine di chiedere l’annullamento in via di autotutela del provvedimento impugnato e successivamente adiva la competente autorità giudiziaria con ricorso ex. art. 700 c.p.c.
Il ricorso, ancor prima della discussione della causa nel merito innanzi all’autorità giudiziaria, veniva accolto dall’amministrazione resistente che, condividendo appieno le argomentazioni di diritto addotte dall’avvocato Sabbatella, disponeva l’annullamento del provvedimento di risoluzione in via di autotutela in uno all’immediato reintegro della lavoratrice ingiustamente licenziata.