Procedimento disciplinare per presunte incompatibilitÀ derivanti dallo svolgimento di incarichi di nomina giudiziale da parte di un docente di scuola secondaria di secondo grado. Archiviazione

Scritto da: Giuseppe Sabbatella - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio II competente per i procedimenti disciplinari – Ambito Territoriale di Napoli, in accoglimento della difesa dell’Avv. Giuseppe Sabbatella, dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare a carico del lavoratore.

 


Il fatto

La questione trae origine da un provvedimento di contestazione di addebito emesso dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari presso l'Ambito Territoriale di Napoli, il quale, a seguito di una segnalazione, avviava un procedimento disciplinare nei confronti di un docente di scuola secondaria di secondo grado.

Ad avviso dell’Ufficio procedente, il docente in questione (dottore commercialista regolarmente autorizzato all’esercizio delle professione dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza) avrebbe svolto la funzione di liquidatore giudiziale di una società – previo incarico conferito dal Tribunale competente - in violazione dei divieti di legge.

Nello specifico al docente veniva contestata la violazione dell’art. 508 del d.lgs. 297/94 nella parte in cui prevede che il personale assunto alle dipendenze dell’amministrazione scolastica “non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale  né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”.

In aggiunta, si riteneva che gli incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio, Custode Giudiziario, Delegato alle vendite e Curatore Fallimentare svolti dal docente senza la preventiva autorizzazione sarebbero da ritenersi illegittimi in quanto contrastanti con quanto disposto dall’art. 53, comma 9, del d.lgs. 165/01.

 

Il lavoratore si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella al fine di presentare le proprie controdeduzioni nell’ambito della suddetta procedura.

 

Le considerazioni di diritto

L’avvocato Sabbatella presentava la propria memoria difensiva con cui chiedeva l’immediata archiviazione del procedimento disciplinare sulla base delle argomentazioni di diritto di seguito indicate. 

***..***

Il legale osservava che l’art. 508 T.U.I, nella parte in cui prevede che il personale docente non possa accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, fa unicamente riferimento alle ipotesi in cui il docente, pubblico dipendente, assuma incarichi di amministrazione in società commerciali su incarico e nell’interesse dei soci, ossia in base ad un rapporto di natura contrattuale.

Nel caso in esame, invece, il conferimento dell’incarico di liquidatore era avvenuto con provvedimento dell’autorità giudiziaria, ossia nell’adempimento di una funzione pubblica nell’interesse della Giustizia, ragion per cui non si applicano le norme sulla preventiva autorizzazione contenute nell’art. 53 del D.lgs. 165/01.

In altri termini, il docente, non aveva svolto il suddetto incarico nell’interesse (privato) dei soci bensì nell’interesse (pubblico) della giustizia.

A tal proposito, veniva segnalata un’autorevole pronuncia del Consiglio di Stato per cui l’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio (così come tutti gli altri incarichi di nomina giudiziale) è compatibile con lo status di dipendente pubblico anche a tempo pieno e non rientra pertanto nel disposto di cui all’art. 53, commi 7, 8 e 9 del d.lgs. 165/01, che prevede la necessità della previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza per l’assunzione di qualsiasi incarico in capo al dipendente pubblico.

Infatti, secondo il Supremo Collegio, l’assunzione dell’incarico giudiziale non è ricollegabile ad un rapporto contrattuale di qualche genere, ma all’adempimento di una funzione pubblica nell’interesse dell’amministrazione della Giustizia, per cui sarebbe illegittimo e potenzialmente lesivo dell’indipendenza della magistratura, ammettere l’iscrizione nel relativo Albo, salvo poi subordinare l’effettivo esercizio dell’attività ad una autorizzazione da rilasciare caso per caso (Consiglio di Stato sent. n. 3512 del 17/07/2017).

Sull’argomento, venivano altresì segnalate:

-           la circolare del Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2019 per cui “L’incarico a cui sia chiamato il dipendente pubblico, per l’espletamento di compiti che concorrono alla realizzazione della funzione giudiziaria, esula dall’ambito di applicativo dell’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto conferito da un soggetto (autorità giudiziaria) non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati cui l’art. 53 d.lgs. n. 165 si riferisce”;

-           la circolare della Regione Calabria del 24/09/2018 avente ad oggetto i casi di nomina di un dipendente pubblico, da parte dell’autorità giudiziaria, quale Commissario ad acta, Consulente Tecnico d’Ufficio; Perito, Interprete, Custode, Sequestratario e simili. Secondo quanto riportato nella circolare in parola, l’Autorità Giudiziaria, nell’esercizio dei suoi poteri e funzioni, può procedere alla nomina di un dipendente pubblico allo svolgimento delle funzioni di ausiliario senza che ciò comporti, per il soggetto chiamato a svolgere la funzione, il dover chiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra ufficio ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/01 e ss.

Inoltre, nella citata ordinanza si precisa anche che la preventiva autorizzazione ex art. 53 T.U.P.I “violerebbe il principio della separazione dei poteri e costituirebbe un grave e inammissibile ostacolo al principio dell’indipendenza del giudice che, secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 2, Cost. è soggetto soltanto alla legge”.

 

***…***

L’archiviazione del procedimento

 

L’Ufficio per procedimenti disciplinari, condividendo appieno le suddette argomentazioni di diritto, disponeva l’archiviazione del procedimento disciplinare a carico del docente in quanto “l’incompatibilità assoluta di cui all’art. 508 T.U.I., nella parte in cui prevede che il personale docente non possa accettare incarichi in società costituite ai fini di lucro, fa riferimento alle ipotesi in cui il docente, pubblico dipendente, assuma incarichi di amministrazione in società commerciali su incarico e nell’interesse dei soci, ossia in base ad un rapporto di natura contrattuale”, non anche alle ipotesi in cui l’incarico sia stato “conferito e svolto dal docente non già nell’interesse dei soci (privati) bensì nell’interesse pubblico della giustizia”.  

 

 

 



Pubblicato da:


Giuseppe Sabbatella

Avvocato Diritto del Lavoro e Diritto Scolastico




IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy