Pubblicazione legale:
L’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania – Ufficio II competente per i procedimenti
disciplinari – Ambito Territoriale di Napoli, in accoglimento della difesa
dell’Avv. Giuseppe Sabbatella, dispone l’archiviazione del procedimento
disciplinare a carico del lavoratore.
Il fatto
La questione trae
origine da un provvedimento di contestazione di addebito emesso dall'Ufficio
Procedimenti Disciplinari presso l'Ambito Territoriale di Napoli, il quale, a
seguito di una segnalazione, avviava un procedimento disciplinare nei confronti
di un docente di scuola secondaria di secondo grado.
Ad avviso dell’Ufficio
procedente, il docente in questione (dottore commercialista regolarmente autorizzato
all’esercizio delle professione dal Dirigente scolastico della scuola di
appartenenza) avrebbe svolto la funzione di liquidatore giudiziale di una
società – previo incarico conferito dal Tribunale competente - in violazione
dei divieti di legge.
Nello
specifico al docente veniva contestata la violazione dell’art. 508 del d.lgs.
297/94 nella parte in cui prevede che il personale assunto alle dipendenze
dell’amministrazione scolastica “non può esercitare attività commerciale,
industriale o professionale né può
assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in
società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società
od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta
l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”.
In aggiunta, si
riteneva che gli incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio, Custode
Giudiziario, Delegato alle vendite e Curatore Fallimentare svolti dal docente
senza la preventiva autorizzazione sarebbero da ritenersi illegittimi in quanto
contrastanti con quanto disposto dall’art. 53, comma 9, del d.lgs. 165/01.
Il lavoratore si
rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella al fine di presentare le proprie
controdeduzioni nell’ambito della suddetta procedura.
Le considerazioni di diritto
L’avvocato Sabbatella
presentava la propria memoria difensiva con cui chiedeva l’immediata archiviazione
del procedimento disciplinare sulla base delle argomentazioni di diritto di
seguito indicate.
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Il legale osservava che
l’art. 508 T.U.I, nella parte in cui prevede che il personale docente non possa
accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, fa unicamente
riferimento alle ipotesi in cui il docente, pubblico dipendente, assuma
incarichi di amministrazione in società commerciali su incarico e
nell’interesse dei soci, ossia in base ad un rapporto di natura contrattuale.
Nel caso in esame, invece, il conferimento dell’incarico di
liquidatore era avvenuto con provvedimento dell’autorità giudiziaria, ossia
nell’adempimento di una funzione pubblica nell’interesse della Giustizia,
ragion per cui non si applicano le norme sulla preventiva autorizzazione
contenute nell’art. 53 del D.lgs. 165/01.
In altri termini, il docente, non aveva svolto il
suddetto incarico nell’interesse (privato) dei soci bensì nell’interesse
(pubblico) della giustizia.
A tal proposito, veniva segnalata un’autorevole pronuncia
del Consiglio di Stato per cui l’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio (così
come tutti gli altri incarichi di nomina giudiziale) è
compatibile con lo status di dipendente pubblico anche a tempo pieno e non
rientra pertanto nel disposto di cui all’art. 53, commi 7, 8 e 9 del d.lgs.
165/01, che prevede la necessità della previa autorizzazione da parte
dell’amministrazione di appartenenza per l’assunzione di qualsiasi incarico in
capo al dipendente pubblico.
Infatti, secondo il Supremo Collegio, l’assunzione
dell’incarico giudiziale non è ricollegabile ad un rapporto contrattuale di
qualche genere, ma all’adempimento di una funzione pubblica nell’interesse
dell’amministrazione della Giustizia, per cui sarebbe illegittimo e
potenzialmente lesivo dell’indipendenza della magistratura, ammettere
l’iscrizione nel relativo Albo, salvo poi subordinare l’effettivo esercizio
dell’attività ad una autorizzazione da rilasciare caso per caso (Consiglio di
Stato sent. n. 3512 del 17/07/2017).
Sull’argomento, venivano altresì segnalate:
- la
circolare del Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2019 per cui “L’incarico
a cui sia chiamato il dipendente pubblico, per l’espletamento di compiti che
concorrono alla realizzazione della funzione giudiziaria, esula dall’ambito di
applicativo dell’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto conferito da un
soggetto (autorità giudiziaria) non identificabile con le pubbliche
amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati cui l’art. 53
d.lgs. n. 165 si riferisce”;
- la
circolare della Regione Calabria del 24/09/2018 avente ad oggetto i casi di
nomina di un dipendente pubblico, da parte dell’autorità giudiziaria, quale
Commissario ad acta, Consulente Tecnico d’Ufficio; Perito, Interprete, Custode,
Sequestratario e simili. Secondo quanto riportato nella circolare in parola,
l’Autorità Giudiziaria, nell’esercizio dei suoi poteri e funzioni, può
procedere alla nomina di un dipendente pubblico allo svolgimento delle funzioni
di ausiliario senza che ciò comporti, per il soggetto chiamato a svolgere la
funzione, il dover chiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione allo
svolgimento di incarichi extra ufficio ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n.
165/01 e ss.
Inoltre, nella citata ordinanza si precisa anche che la
preventiva autorizzazione ex art. 53 T.U.P.I “violerebbe il principio della
separazione dei poteri e costituirebbe un grave e inammissibile ostacolo al
principio dell’indipendenza del giudice che, secondo quanto disposto dall’art.
101, comma 2, Cost. è soggetto soltanto alla legge”.
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L’archiviazione
del procedimento
L’Ufficio per procedimenti
disciplinari, condividendo appieno le suddette argomentazioni di diritto, disponeva
l’archiviazione del procedimento disciplinare a carico del docente in quanto
“l’incompatibilità assoluta di cui all’art. 508 T.U.I., nella parte in cui
prevede che il personale docente non possa accettare incarichi in società
costituite ai fini di lucro, fa riferimento alle ipotesi in cui il docente,
pubblico dipendente, assuma incarichi di amministrazione in società commerciali
su incarico e nell’interesse dei soci, ossia in base ad un rapporto di natura
contrattuale”, non anche alle ipotesi in cui l’incarico sia stato
“conferito e svolto dal docente non già nell’interesse dei soci (privati) bensì
nell’interesse pubblico della giustizia”.