Avvocato Giuseppe Sabbatella a Napoli

Giuseppe Sabbatella

Avvocato Diritto del Lavoro e Diritto Scolastico

Informazioni generali

Giuseppe Sabbatella è Avvocato Cassazionista specializzato in diritto del lavoro e ha maturato una significativa esperienza in relazione alle problematiche del diritto scolastico. Lo Studio assicura un servizio di consulenza sia a privati che organizzazioni sindacali su tutto il territorio nazionale, intrattenendo un rapporto diretto e senza intermediazioni col cliente. Tutto è svolto in prima persona, il cliente ha sempre un punto di riferimento fermo e la certezza di ricevere informazioni chiare da chi ha cognizione diretta della sua problematica.

Esperienza


Mobbing

Si usa la parola mobbing con specifico riferimento ai casi in cui il datore di lavoro ponga in essere una pluralità di comportamenti, tra loro uniti da uno scopo unitario, che producono un effetto vessatorio nei confronti del dipendente. Lo Studio fornisce una consulenza legale qualificata volta a valutare la complessiva situazione lavorativa e a consigliare al lavoratore le azioni legali da intraprendere a fronte di condotte mobbizzanti quali: l’attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle svolte da contratto, l’abuso di procedimenti disciplinari, ovvero ancora ancora ingiurie, minacce, molestie etc.


Licenziamento

L'avvocato Sabbatella fornisce assistenza legale qualificata ai lavoratori pubblici e privati in caso di licenziamento o di risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato, nonché in caso di depennamento dalle graduatorie per le supplenze del personale Docente ed ATA del comparto Scuola.


Altre categorie

Diritto penale, Diritto civile, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza, Diritto sindacale, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Procedimento disciplinare per presunte incompatibilitÀ derivanti dallo svolgimento di incarichi di nomina giudiziale da parte di un docente di scuola secondaria di secondo grado. Archiviazione

Pubblicato su IUSTLAB

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio II competente per i procedimenti disciplinari – Ambito Territoriale di Napoli, in accoglimento della difesa dell’Avv. Giuseppe Sabbatella, dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare a carico del lavoratore. Il fatto La questione trae origine da un provvedimento di contestazione di addebito emesso dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari presso l'Ambito Territoriale di Napoli, il quale, a seguito di una segnalazione, avviava un procedimento disciplinare nei confronti di un docente di scuola secondaria di secondo grado. Ad avviso dell’Ufficio procedente, il docente in questione (dottore commercialista regolarmente autorizzato all’esercizio delle professione dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza) avrebbe svolto la funzione di liquidatore giudiziale di una società – previo incarico conferito dal Tribunale competente - in violazione dei divieti di legge. Nello specifico al docente veniva contestata la violazione dell’art. 508 del d.lgs. 297/94 nella parte in cui prevede che il personale assunto alle dipendenze dell’amministrazione scolastica “non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”. In aggiunta, si riteneva che gli incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio, Custode Giudiziario, Delegato alle vendite e Curatore Fallimentare svolti dal docente senza la preventiva autorizzazione sarebbero da ritenersi illegittimi in quanto contrastanti con quanto disposto dall’art. 53, comma 9, del d.lgs. 165/01. Il lavoratore si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella al fine di presentare le proprie controdeduzioni nell’ambito della suddetta procedura. Le considerazioni di diritto L’avvocato Sabbatella presentava la propria memoria difensiva con cui chiedeva l’immediata archiviazione del procedimento disciplinare sulla base delle argomentazioni di diritto di seguito indicate. ***..*** Il legale osservava che l’art. 508 T.U.I, nella parte in cui prevede che il personale docente non possa accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, fa unicamente riferimento alle ipotesi in cui il docente, pubblico dipendente, assuma incarichi di amministrazione in società commerciali su incarico e nell’interesse dei soci, ossia in base ad un rapporto di natura contrattuale. Nel caso in esame, invece, il conferimento dell’incarico di liquidatore era avvenuto con provvedimento dell’autorità giudiziaria, ossia nell’adempimento di una funzione pubblica nell’interesse della Giustizia, ragion per cui non si applicano le norme sulla preventiva autorizzazione contenute nell’art. 53 del D.lgs. 165/01. In altri termini, il docente, non aveva svolto il suddetto incarico nell’interesse (privato) dei soci bensì nell’interesse (pubblico) della giustizia . A tal proposito, veniva segnalata un’autorevole pronuncia del Consiglio di Stato per cui l’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio (così come tutti gli altri incarichi di nomina giudiziale) è compatibile con lo status di dipendente pubblico anche a tempo pieno e non rientra pertanto nel disposto di cui all’art. 53, commi 7, 8 e 9 del d.lgs. 165/01, che prevede la necessità della previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza per l’assunzione di qualsiasi incarico in capo al dipendente pubblico . Infatti, secondo il Supremo Collegio, l’assunzione dell’incarico giudiziale non è ricollegabile ad un rapporto contrattuale di qualche genere, ma all’adempimento di una funzione pubblica nell’interesse dell’amministrazione della Giustizia, per cui sarebbe illegittimo e potenzialmente lesivo dell’indipendenza della magistratura, ammettere l’iscrizione nel relativo Albo, salvo poi subordinare l’effettivo esercizio dell’attività ad una autorizzazione da rilasciare caso per caso (Consiglio di Stato sent. n. 3512 del 17/07/2017). Sull’argomento, venivano altresì segnalate: - la circolare del Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2019 per cui “L’incarico a cui sia chiamato il dipendente pubblico, per l’espletamento di compiti che concorrono alla realizzazione della funzione giudiziaria, esula dall’ambito di applicativo dell’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto conferito da un soggetto (autorità giudiziaria) non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati cui l’art. 53 d.lgs. n. 165 si riferisce” ; - la circolare della Regione Calabria del 24/09/2018 avente ad oggetto i casi di nomina di un dipendente pubblico, da parte dell’autorità giudiziaria, quale Commissario ad acta, Consulente Tecnico d’Ufficio; Perito, Interprete, Custode, Sequestratario e simili. Secondo quanto riportato nella circolare in parola, l’Autorità Giudiziaria, nell’esercizio dei suoi poteri e funzioni, può procedere alla nomina di un dipendente pubblico allo svolgimento delle funzioni di ausiliario senza che ciò comporti, per il soggetto chiamato a svolgere la funzione, il dover chiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra ufficio ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/01 e ss. Inoltre, nella citata ordinanza si precisa anche che la preventiva autorizzazione ex art. 53 T.U.P.I “violerebbe il principio della separazione dei poteri e costituirebbe un grave e inammissibile ostacolo al principio dell’indipendenza del giudice che, secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 2, Cost. è soggetto soltanto alla legge” . ***…*** L’archiviazione del procedimento L’Ufficio per procedimenti disciplinari, condividendo appieno le suddette argomentazioni di diritto, disponeva l’archiviazione del procedimento disciplinare a carico del docente in quanto “l’incompatibilità assoluta di cui all’art. 508 T.U.I., nella parte in cui prevede che il personale docente non possa accettare incarichi in società costituite ai fini di lucro, fa riferimento alle ipotesi in cui il docente, pubblico dipendente, assuma incarichi di amministrazione in società commerciali su incarico e nell’interesse dei soci, ossia in base ad un rapporto di natura contrattuale”, non anche alle ipotesi in cui l’incarico sia stato “conferito e svolto dal docente non già nell’interesse dei soci (privati) bensì nell’interesse pubblico della giustizia”.

Sentenza giudiziaria

Riconoscimento del servizio prestato presso scuola paritaria in assenza di contribuzione previdenziale.

Tribunale di Varese – Sezione Lavoro, Ordinanza del 19.07.2022.

La ricorrente, Collaboratrice scolastica presso un Istituto Comprensivo di Varese, a seguito dei controlli effettuati successivamente al conferimento della supplenza, si vedeva notificare un provvedimento di rettifica del punteggio con conseguenziale risoluzione anticipata del contratto di lavoro. Per la precisione – a parere dell’istituzione scolastica procedente – il servizio prestato dalla ricorrente presso una scuola paritaria della provincia di Napoli, regolarmente dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA per la provincia di Varese, non poteva essere convalidato in quanto “non coperto da versamento di contributi”. La lavoratrice, che si era vista annullare il punteggio corrispondente a ben due anni di servizio prestato, con conseguente impossibilità di essere destinataria di altre proposte di contratto a tempo determinato, si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella, il quale con ricorso ex art. 700 c.p.c. adiva la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo. Il Tribunale di Varese, con ordinanza del 19.07.2022, accoglieva le richieste formulate dal legale.

Sentenza giudiziaria

Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, sentenza del 11/06/2024.

Riconoscimento del servizio prestato con riserva da docente ITP nella prima fascia GPS in virtù di sentenza favorevole poi riformata.

Il Tribunale emiliano ha dichiarato l’illegittimità del decreto di decurtazione del punteggio corrispondente al servizio svolto dapprima nella II fascia delle graduatorie d’istituto e poi in prima fascia GPS in virtù di sentenza emessa dal TAR Lazio poi riformata dal Consiglio di Stato.

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Lo studio

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Centro Direzionale Isola G8
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