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Indegnità a succedere ex art. 463-bis cod. civ.

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Pubblicazione legale: Ai sensi dell'art. 463-bis cod. civ. è dichiarato indegno a succedere il coniuge, anche separato, la parte dell'unione civile, il figlio/la figlia, il fratello o la sorella che vengano condannati per reato di omicidio volontario, anche tentato, commesso contro il de cuius, che sia, appunto, loro coniuge per matrimonio o unione civile, genitore o fratello/sorella. Invero, già dalla mera iscrizione della notizia di reato nei loro confronti, è disposta la sospensione alla successione fino a sentenza definitiva di condanna o patteggiamento (con definitiva esclusione alla successione) oppure di assoluzione o archiviazione (con ammissione alla successione).

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Greta Richiedei

Avvocato civilista