Avvocato Guglielmo Pezzolla a Roma

Guglielmo Pezzolla

Avvocato Penalista Cassazionista - Roma

Informazioni generali

Sono l’Avv. Guglielmo Pezzolla e da oltre 25 anni tutelo privati, famiglie e imprese in ambito civile, penale e societario. Docente in anticorruzione e consulente ex D.Lgs. 231/01, sono Avvocato Cassazionista con solida esperienza in Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e TAR. Credo profondamente che il ruolo dell’avvocato non sia solo quello di applicare la legge, ma di ascoltare, comprendere e accompagnare il cliente, con la massima attenzione umana e professionale. Ogni causa non è un semplice fascicolo, ma la storia e le aspettative di chi si affida a me.

Esperienza


Diritto amministrativo

Offro consulenza e patrocinio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, impugnando atti illegittimi e difendendo cittadini e imprese davanti ai TAR e al Consiglio di Stato. Mi occupo di appalti, edilizia, autorizzazioni e concessioni, con un approccio tecnico e mirato.


Appalti pubblici

Offro assistenza alle imprese nelle gare d’appalto e nei contenziosi con la Pubblica Amministrazione. Mi occupo di ricorsi, impugnazioni e consulenza preventiva, garantendo massima precisione tecnica e rispetto delle normative.


Ricorso al TAR

Seguo ricorsi amministrativi davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali e al Consiglio di Stato. Redigo ricorsi mirati a far valere i diritti lesi da provvedimenti illegittimi della PA, nei casi che lo richiedono redigo anche ricorsi per giudizi di ottemperanza mirati a fare eseguire gli obblighi derivanti dalle sentenze per gli Enti Pubblici.


Altre categorie

Aste giudiziarie, Diritto civile, Diritto commerciale e societario, Diritto penale, Sostanze stupefacenti, Fusioni e acquisizioni, Divorzio, Diritto immobiliare, Incidenti stradali, Cassazione, Risarcimento danni, Eredità e successioni, Contratti, Licenziamento, Malasanità e responsabilità medica, Diritto tributario, Diritto condominiale, Locazioni, Multe e contravvenzioni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Ingiunzione fiscale annullata: il Comune condannato, vittoria piena per il cittadino

Sentenza n. 277/2019 del Giudice di Pace di Matera

Una mia assistita aveva ricevuto un atto di ingiunzione fiscale emesso dal Comune di Matera per somme ritenute ingiuste e prive dei necessari requisiti di legge. Abbiamo proposto opposizione dimostrando la carenza dei presupposti normativi e la violazione delle garanzie procedurali previste dalla L. 228/2012. Il Giudice di Pace ha accolto integralmente le nostre argomentazioni, annullando l’atto impugnato e condannando il Comune di Matera al pagamento delle spese di lite. Si è trattato di un risultato importante perché riafferma il principio secondo cui i Comuni e gli enti impositori non possono procedere con atti esecutivi senza il rigoroso rispetto delle norme poste a tutela dei cittadini. Questa sentenza rappresenta un esempio concreto di come il diritto possa restituire equilibrio e giustizia di fronte a richieste indebite della Pubblica Amministrazione.

Sentenza giudiziaria

Annullamento dell’ingiunzione fiscale per mancata comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 1, comma 544, L. 228/2012

Sentenza n.277/2029 del Giudice di Pace di Matera Dr. Mormarco Vincenzo

La sentenza riguarda una opposizione contro un’avviso di ingiunzione emessa dal Comune di Matera. La ricorrente contestava l’illegittimità della procedura di riscossione, per mancata notifica del dettaglio degli importi a ruolo nei 120 giorni precedenti, come previsto dalla legge. Il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione, annullando l’ingiunzione e condannando il Comune al pagamento delle spese. La decisione sottolinea l’obbligo per l’ente di rispettare procedimenti preventivi specifici prima di attuare procedure esecutive.

Caso legale seguito

Cass. Civ. n. 2505/2021 – Protezione internazionale e obbligo di fonti attendibili

Roma, 3 febbraio 2021 – Ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari

Ho difeso un richiedente asilo davanti alla Corte di Cassazione, che ha accolto il motivo relativo al mancato utilizzo di fonti aggiornate e attendibili sul Paese d’origine. La decisione riafferma l’obbligo dei giudici di basarsi su informazioni oggettive e affidabili, rafforzando la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale.

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Lo studio

Guglielmo Pezzolla
Corso Vittorio Emanuele Ii, 229
Roma (RM)

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