Avvocato Herbert Fortunato a Cagliari

Herbert Fortunato

Avvocato Civilista

Informazioni generali

L’avvocato Fortunato si occupa di problematiche societarie, contrattualistica, tutela delle imprese, diritto tributario, diritto bancario, diritto informatico e delle tecnologie, diritto immobiliare, nonché di tutela dei consumatori e delle associazioni del terzo settore. Coniuga un approccio pragmatico a una marcata propensione alla prevenzione delle problematiche giuridiche, offrendo consulenza e assistenza continuative basate sull’esperienza maturata nel tempo.

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Da oltre quindici anni affianco imprese e società, supportandole tanto nelle fasi di espansione e investimento quanto in quelle di contrazione o crisi. Adotto un approccio pragmatico, in linea con le reali esigenze degli imprenditori, che mira a costruire un rapporto fiduciario duraturo, fondato su un’assistenza costante e orientato alla prevenzione delle problematiche legali.


Diritto civile

Lo studio legale offre tutela e assistenza negli ambiti civili relativi ai rapporti tra imprese e persone fisiche, al diritto societario, al diritto bancario, al diritto informatico e alle nuove tecnologie. Assiste persone fisiche e società e vanta una pluriennale esperienza nelle tematiche di natura contrattuale adottando un approccio che miri a prevenire le problematiche o a gestire tempestivamente.


Diritto bancario e finanziario

Studio legale con una pluriennale esperienza in diritto bancario e finanziario e nelle problematiche che ne derivano. Assiste sia le società che le persone fisiche nei rapporti con gli istituti di credito e nell'analisi e nella contestazione dei contratti di finanziamento, garanzie, derivati, cripto valute etc. Gestisce procedimenti dinanzi ad ACF, Banca d’Italia e tribunali civili (anatocismo, usura, derivati).


Altre categorie

Contratti, Diritto tributario, Tutela del consumatore, Fallimento e proc. concorsuali, Recupero crediti, Diritto di famiglia, Proprietà intellettuale, Brevetti, Usura, Sovraindebitamento, Aste giudiziarie, Diritto immobiliare, Locazioni, Sfratto, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Diritto dell'informatica, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Pubblicazione legale

Le fideiussioni bancarie

Pubblicato su IUSTLAB

Fideiussioni bancarie e clausole ABI: quali tutele per il garante? Se hai firmato una fideiussione bancaria, potresti avere diritto a contestarla. Ecco cosa devi sapere, in parole chiare. 1. Il problema in breve Nel 2005 la Banca d'Italia ha accertato che lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni bancarie conteneva tre clausole contrarie alla concorrenza, perché scaricavano sul garante rischi che non gli competevano: la clausola di reviviscenza: obbliga il fideiussore a rimborsare alla banca somme che la banca stessa aveva già incassato, se quei pagamenti vengono poi annullati; la rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.: elimina l'obbligo della banca di agire entro sei mesi contro il debitore, a pena di perdere la garanzia; la clausola di sopravvivenza: estende la fideiussione anche alle obbligazioni invalide o inefficaci. Queste clausole, imposte in modo uniforme da moltissime banche, impedivano ai garanti di ottenere condizioni migliori, falsando il mercato. 2. Cosa ha stabilito la Cassazione Nel 2021 le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 41994) hanno sancito un principio importante: le fideiussioni che riproducono quelle tre clausole sono parzialmente nulle. Il contratto resta valido, ma le clausole illegittime vengono eliminate, come se non fossero mai state scritte. In concreto, questo significa che: il fideiussore non può più essere chiamato a restituire somme già incassate dalla banca e poi revocate; la banca deve agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza, altrimenti perde la possibilità di rivalersi sul garante; la garanzia non si estende a obbligazioni invalide. Non serve dimostrare che la propria banca abbia partecipato all'intesa: è sufficiente dimostrare che le clausole della propria fideiussione corrispondono a quelle dello schema ABI sanzionato. 3. I punti ancora incerti La sentenza del 2021 ha risolto molto, ma non tutto. Oggi il contenzioso si concentra su tre questioni: Fideiussioni specifiche o omnibus? La giurisprudenza prevalente ha finora limitato la nullità alle sole fideiussioni omnibus (quelle che garantiscono tutte le operazioni presenti e future tra banca e debitore), escludendo quelle rilasciate per una singola operazione. Ma nel maggio 2026 la Cassazione ha aperto uno spiraglio anche per le fideiussioni specifiche. Data della firma: conta? Molte sentenze sostengono che il provvedimento della Banca d'Italia valga solo per le fideiussioni stipulate tra il 2002 e il 2005. Altre hanno applicato la nullità anche a fideiussioni successive (2006, 2011, 2015). Cosa deve fare la banca per non perdere la garanzia? Se la deroga all'art. 1957 c.c. viene eliminata, la banca ha sei mesi dalla scadenza del debito per agire giudizialmente contro il debitore. Basta una semplice lettera di messa in mora o serve un atto giudiziale? Anche su questo i giudici sono divisi. 4. Il nuovo rinvio alle Sezioni Unite Proprio per sciogliere questi dubbi, il Tribunale di Siracusa ha rimesso la questione alle Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza del 1° agosto 2025. Il Primo Presidente, l'11 novembre 2025, ha dichiarato ammissibile il rinvio. Le Sezioni Unite dovranno rispondere a tre domande: La nullità si applica anche alle fideiussioni firmate dopo il 2005? Vale anche per le fideiussioni specifiche, non solo per quelle omnibus? In presenza della clausola «a prima richiesta», alla banca basta una richiesta stragiudiziale entro sei mesi o deve agire in giudizio? 5. Cosa fare Per comprendere se un'eventuale richesta della banca sia legittima occorre verificare: a) il testo della fideiussione e la corrispondenza con le clausole ABI; b) la data di stipula; c) se la garanzia è omnibus o specifica; d) se e quando la banca ha agito contro il debitore principale. P { margin-bottom: 0.21cm }

Esperienza di lavoro

Titolare - Studio Legale Avvocato Herbert Fortunato

Dal 4/2008 - lavoro attualmente qui

Dal 2008 tutelo imprese e persone fisiche nei settori del diritto civile, del diritto societario, del diritto bancario, del diritto commerciale, della contrattualistica e del diritto informatico e delle tecnologie.

Pubblicazione legale

Hai stipulato un contratto di locazione transitoria e hai ricevuto uno sfratto per finita locazione? Puoi ottenere un contratto di quattro anni. Ecco a quali condizioni.

Pubblicato su IUSTLAB

Quando un contratto di locazione transitoria diventa un “4 + 4”: la conversione automatica se manca la causa di transitorietà. Il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria è disciplinato dall’articolo 5 della legge 431/1998 e dal DM 16 gennaio 2017, che consente alle parti di derogare alla durata minima ordinaria purché sussista – e sia indicata in modo specifico – un’esigenza temporanea del locatore o del conduttore, da documentare e confermare prima della scadenza. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la transitorietà è la ragione stessa che giustifica la durata breve: la clausola deve descrivere l’esigenza di transitorietà, che per intenderci non può essere generica ma deve essere indicata in modo dettagliato e allegare la prova della transitorietà. In difetto, «il rapporto locativo non può avere durata inferiore a quella ordinaria» e la clausola sulla durata è sostituita di diritto da quella legale. Lo hanno ribadito, fra le altre, Cass. 4075/2014 e Cass. 5955/2023, insieme a pronunce di merito come Trib. Arezzo 1087/2022. Quando la causa temporanea è assente, generica o indimostrata scatta la “conversione” automatica: il rapporto si inquadra nei contratti a canone libero di durata quattro anni più quattro, con tutte le tutele connesse (proroga automatica, limitazione delle ipotesi di recesso del locatore, obbligo di forma per la disdetta). La norma di riconduzione è contenuta nell’art. 2, comma 6, del DM 2017, richiamato in numerosi arresti giurisprudenziali. Gli effetti pratici sono rilevanti: il conduttore può opporsi allo sfratto per finita locazione eccependo la nullità della clausola di durata e ottenere il riconoscimento di un ordinario 4 + 4; il locatore, oltre a perdere il vantaggio temporale, rischia di corrispondere le spese di lite. La conversione opera ipso iure, senza bisogno di un nuovo accordo: basta l’accertamento giudiziale. Per evitare la riqualificazione è quindi essenziale che le parti identifichino con precisione l’esigenza, alleghino la relativa documentazione e si ricordino di confermarla nei termini previsti. In assenza di questi passaggi, il contratto breve si trasforma, perdendo la sua natura eccezionale e rientrando pienamente nella disciplina ordinaria delle locazioni abitative.

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Lo studio

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Via San Benedetto 88
Cagliari (CA)