Sentenza giudiziaria:
6.Nel caso in esame, la decisione con la quale è stata dichiarata
l'inammissibilità della prima richiesta dì riesame era fondata esclusivamente sulla
costatazione che quella istanza non era stata ritualmente proposta, in qunato
priva della sottoscrizione digitale. Questo provvedimento non ha comportato
alcun apprezzamento delle ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il
Pubblico Ministero a convalidare il decreto di sequestro
Si tratta, dunque, di un provvedimento che non può avere effetti preclusivi
rispetto ad una istanza di riesame ritualmente proposta e non tardiva.