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Avvocato Jessica Massetti a Monteprandone

Jessica Massetti

Avvocato civilista esperto in diritto di famiglia e del lavoro

Informazioni generali

Sono l'avvocato Jessica Massetti ed opero soprattutto in ambito civile. All'interno di questa vasta branca sono esperta in special modo nell'ambito del diritto del lavoro e della previdenza sociale, di cui mi occupo ormai da diversi anni. La mia concretezza ed il mio impegno hanno reso molti imprenditori e lavoratori pienamente soddisfatti del mio operato. Oltre ad aver maturato una solida specializzazione in tale ambito, sono molto preparata in materia di diritto di famiglia, soprattutto separazioni e divorzi, e di responsabilità professionale, soprattutto in ambito medico.

Esperienza


Multe e contravvenzioni

Ho seguito moltissime cause in materia di multe e contravvenzioni. Nel corso degli anni ho seguito numerosi clienti che sono rimasti sempre soddisfatti del mio operato.


Incidenti stradali

Ho seguito moltissime cause in materia di incidenti stradali. Nel corso degli anni ho seguito numerosi clienti che sono rimasti sempre soddisfatti del mio operato.


Diritto del lavoro

Sono specializzata in diritto del lavoro e della previdenza sociale, curando da anni questo filone e annoverando tra i mei clienti imprenditori, società e lavoratori. In tale ambito ho maturato un'esperienza che dura ormai da anni.


Altre categorie

Diritto civile, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni, Eredità e successioni, Tutela dei minori, Diritto penale, Domiciliazioni, Gratuito patrocinio, Previdenza, Matrimonio, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto sindacale, Tutela del consumatore, Contratti, Mobbing.



Credenziali

Pubblicazione legale

Trasferimento di beni tra coniugi in sede di separazione e divorzio

Pubblicato su IUSTLAB

Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli ai fini di assicurarne il mantenimento, sono valide, in quanto "il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657..." (cfr. SU Cass., sent. n 21761/2021). Tali trasferimenti sono possibili anche nei confronti dei figli, in tal caso operando come contratto a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c. Nel caso di figlio minore occorrerà ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare prima dell'introduzione del giudizio di separazione o divorzio. Solo nel caso di conflitto di interessi tra i genitori il Giudice valuterà l'opportunità di nominare un Curatore Speciale e, ove il figlio sia maggiorenne, questi potrà depositare formale atto di intervento, oppure sottoscrivere il ricorso e partecipare personalmente all'udienza di comparizione delle parti al fine di profittare dell'acquisto in suo favore. Oggi quindi, grazie all'importante decisione della Cassazione, con il divorzio congiunto e con la separazione consensuale, i coniugi possono trasferirsi reciprocamente beni o devolverli in favore dei figli senza doversi rivolgere obbligatoriamente, dopo il passaggio in Tribunale, ad un Notaio. Per questo motivo, tali trasferimenti sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale e dalla tassa di archivio. Tali norme, trovano applicazione anche per l'assegnazione di un veicolo, nel caso in cui lo stesso, intestato a uno o entrambi i coniugi, voglia essere attribuito in proprietà esclusiva all’altro coniuge. Nella sentenza del Tribunale il veicolo deve essere individuato con targa e/o telaio e, anche in questo caso, la trascrizione degli atti relativi ai procedimenti di separazione/scioglimento del matrimonio è esente dal pagamento di IPT ed imposta di bollo ai sensi dell’art. 19 L. 74/1987, mentre è soggetta al pagamento degli emolumenti PRA (cfr. lett. circ. ACI n.12480/00 e n. 17988/05) e dei diritti Motorizzazione.

Recensione positiva

Grazie per l'impegno e la capacità dimostrata. Sei stata professionale, precisa, ed hai prontamente risolto la nostra problematica.

4/2024 - Marina L.

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Recensione positiva

Soddisfattissima!!!

1/2024 - Miriana S.

La cliente ha dimostrato la propria soddisfazione tramite questa sola locuzione: Soddisfattissima!!!

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Sede secondaria:
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