L’ascolto del minore

Scritto da: Jusi Andriuolo - Studio Legale Psicologico




Pubblicazione legale: L’ascolto del minore rappresenta un principio cardine del diritto di famiglia, con l’obiettivo di garantire la tutela dei suoi interessi nei procedimenti giudiziari che lo riguardano. L’ordinamento italiano, in conformità ai principi internazionali sanciti dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989 e dalla Convenzione Europea sull’Esercizio dei Diritti dei Minori del 1996, riconosce il diritto del minore a essere ascoltato nei procedimenti che incidono sulla sua vita familiare, salvo che l’ascolto risulti contrario al suo interesse. L’art. 315-bis del Codice Civile stabilisce che il minore capace di discernimento ha diritto di essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano. Questa disposizione trova concreta applicazione nei procedimenti di separazione e divorzio, nell’affidamento dei figli, nelle adozioni e in altre questioni di diritto di famiglia. L’ascolto non è un atto meramente formale, ma un mezzo per garantire che le decisioni giudiziarie siano prese tenendo conto delle esigenze e dei desideri del minore, sempre nel rispetto del suo superiore interesse. ascolto del minore Le Recenti sentenze confermano sempre più assiduamente che il minore non assume un ruolo decisionale, ma il suo punto di vista deve essere considerato dal giudice nella valutazione del caso concreto. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’ascolto del minore non può essere omesso se non in presenza di una motivazione adeguata e fondata su ragioni di tutela del minore stesso. L’ascolto del minore deve avvenire in un ambiente idoneo, con modalità che rispettino la sua età, la sua maturità e la sua capacità di comprendere il contesto. Il Codice di Procedura Civile prevede che l’ascolto possa essere condotto direttamente dal giudice o con l’ausilio di un esperto, come uno psicologo o un assistente sociale. L’ausilio di un professionista dovrebbe garantire che il minore possa esprimersi in modo libero e sereno, senza pressioni o condizionamenti esterni. L’art. 336-bis c.p.c. stabilisce che, salvo che l’ascolto risulti manifestamente superfluo o contrario al superiore interesse del minore, il giudice deve procedere all’audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni e, se capace di discernimento, anche di età inferiore. Tuttavia, la valutazione dell’idoneità del minore a essere ascoltato spetta al giudice, che deve considerare la maturità del minore e la natura del procedimento. L’Influenza dell’Ascolto sulle Decisioni Giudiziarie L’ascolto del minore non ha un valore vincolante, ma rappresenta un elemento di rilievo nella decisione del giudice. L’opinione del minore deve essere bilanciata con altri fattori, come il benessere psicofisico, la stabilità emotiva e il contesto familiare. Il giudice, nell’emettere la sua decisione, deve spiegare in che modo ha tenuto conto delle dichiarazioni del minore e le ragioni per cui ha eventualmente deciso di discostarsene. Conclusioni L’ascolto del minore è uno strumento essenziale per garantire che i procedimenti di diritto di famiglia siano ispirati al principio del superiore interesse del minore. Tuttavia, per essere efficace, deve essere condotto con professionalità e sensibilità, evitando che si trasformi in un’esperienza traumatica per il bambino o l’adolescente. L’assistenza di professionisti esperti e il rispetto delle garanzie processuali sono elementi imprescindibili per un ascolto realmente tutelante, che contribuisca a decisioni giuste ed equilibrate.

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Jusi Andriuolo

Avvocato esperto in Diritto di Famiglia




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