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Cani, gatti e animali domestici. I diritti dei nostri “amici” e i doveri dei loro proprietari.
Pubblicato su IUSTLAB
Molto spesso ci
si dimentica che possedere un animale domestico significa avere cura di una
piccola vita, come un genitore fa con il proprio figlio. Nessuno di noi, infatti,
lascerebbe passeggiare un bimbo di pochi anni, solo, per strada, mentre qualcuno,
molto spesso, lascia i nostri piccoli amici senza alcuna custodia; liberi di girovagare
per le vie del paese, di attraversare le strade, di entrare nei fondi dei
vicini, addirittura di fare i propri bisogni dove capita. Questa prassi, ormai
diffusa, oltre che rendere “antipatico” l’incolpevole animaletto per le proprie
malefatte, crea situazioni di pericolo per l’intera collettività e per gli
animali stessi. A tal proposito
giova ricordare che “ il
proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo che l'ha in uso, risponde dei
danni cagionati dall'animale, anche se fuggito o smarrito, salvo che provi il
caso fortuito” così statuisce l’art. 2052 del
codice civile che disciplina la
responsabilità per danno cagionato da animali. Leggendo questo articolo il pensiero
corre immediatamente ai cani, ma in realtà la norma si applica a qualsiasi tipo
di animale senza che se ne debba preventivamente verificare la pericolosità. Pertanto
si ritiene che la responsabilità gravi su tutti coloro che hanno la custodia dell'animale
e il riferimento va a qualsiasi soggetto che abbia un effettivo potere su di
esso; custode sarà quindi, non solo il proprietario ma anche, al suo posto, il
possessore e persino chi abbia un solo rapporto di fatto non qualificato
giuridicamente. La custodia e più in
generale il governo degli animali sono invece regolati dall’ art. 672 del
codice penale , norma da tempo depenalizzata
dall’art. 33 della legge n. 689/1981 che prevede tre ipotesi comportamentali
vietate: lasciare liberi in luoghi aperti animali pericolosi; non
custodirli con le debite cautele o affidarli
in custodia a persone inesperte. E’
necessario evidenziare che il concetto di animale pericoloso è assai vario
e comprende tipologie
di animali diversissime tra loro. Basti pensare che ne fanno parte le specie animali di cui è proibita la detenzione, che
ai sensi dell’art.1 del D.M. 19 aprile 1996 sono “tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici o
provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni
ambientali e/ o comportamentali possono
creare con la loro azione diretta effetti
mortali o invalidanti per l’uomo
o che non sottoposti a controlli sanitario a trattamenti di prevenzione possono
trasmettere malattie infettive per l’uomo” , ma anche “ gli
animali la cui ferocia è caratteristica naturale o istintiva e tutti quelli
che, sebbene domestici, possono divenire pericolosi in determinati casi e
circostanze” come affermato dalla Cassazione Penale con la sentenza n.822 del lontano1970;
così come appartengono alla categorie degli animali pericolosi “ i cani da guardia in genere e quelli
appartenenti alla categoria dei cani lupo” così come enunciato dalla
Cassazione Civile, sez. I, sentenza n.1840 del 1990 e dalla Cassazione
Penale il 13 novembre 1984. Nella
variegata categoria di animali pericolosi vi sono compresi anche gli
animali vaganti e che causano rischio per la circolazione stradale, nonché gli
animali imbizzarriti o spaventati o sottoposti a qualsiasi genere di stress. Bisogna porre attenzione ad
un profilo sconosciuto ai più: per il perfezionamento dell’illecito penale di
cui all’art. 672 codice penale non è necessario che l’animale abbia cagionato danni
o lesioni a terzi. E’ sufficiente, infatti, la potenziale
nocività dell’animale . Pertanto viene richiesto ai proprietari di animali,
siano essi cani, gatti, cavalli o di altro genere, di essere particolarmente
attenti all’incolumità altrui. Infatti la legge punisce anche la sola omissione
del lasciar liberi gli
animali che si concreta, per ormai consolidata giurisprudenza, nel concedere la
libertà all’animale o, ad esempio, nel portare il cane in luoghi
pubblici non legato al guinzaglio o nel passeggiare
con un cane senza museruola. Vi è da
aggiungere che è punita anche l’omessa
custodia dell’animale che si può compiere lasciando
avvicinare le persone all’animale, oppure mantenendo aperto il recinto ove
l’animale è contenuto, o, infine, non impedendo che nel luogo ove l’animale si
trova s’introducano estranei. Tutti questi comportamenti, ricordo, configurano
ipotesi di reato e sono puniti con una sanzione pecuniaria. Il secondo comma
del citato art 672 c.p. punisce anche
“chi aizza o spaventa gli animali in modo
da mettere in pericolo l'incolumità delle persone” . Trasgressore può essere
tanto il proprietario, il detentore o, anche, un terzo estraneo. La pena
prevista per tutte le ipotesi di reato su descritte è una sanzione
amministrativa che va dal pagamento di un importo di €. 25,00 sino ad una somma di €.252,00. Ma vi è di più. Grava su
coloro che posseggono un animale a qualsiasi titolo anche la responsabilità
penale. Mi spiego. Se un cane esce dal cancello di casa ed aggredisce il
portalettere procurandogli lesioni alla gamba,
risponde penalmente del reato di lesioni colpose chi avrebbe dovuto
vigilare sull’animale e non lo ha fatto per colpa. E se il portalettere venisse
ucciso? In questa ipotesi si
risponderebbe di omicidio colposo! Segnalo infine che
l’art.659 del codice penale punisce con l’arresto da fino a tre mesi o con l’ammendo
fino ad €. 309 anche coloro che “suscitando
o non impedendo strepiti di animali disturba le occupazioni e il riposo delle
persone”. Oltre ai numerosi e gravosi
doveri dei proprietari ed alle conseguenze (talvolta gravi) che possono loro insorgere a causa di
comportamenti sbagliati, vi è anche doverosamente da
aggiungere che gli animali hanno dei diritti che il codice penale tutela e
sanziona nell’ipotesi in cui non vengano rispettati. E’ ormai cronaca abituale
leggere o vedere al telegiornale che qualche scellerato maltratta i nostri
piccoli compagni di vita, o che li abbandona in prossimità delle vacanze estive,
o, peggio, che li utilizza per combattimenti o che tolga ad essi la vita dopo
veri e propri supplizi. Sul punto è intervenuta la legge n. 189 del 20 luglio 2004 che ha
cambiato radicalmente il presupposto
giuridico della tutela degli
animali, fin allora disciplinata dal solo art. 727 del codice penale,
risultando ora leso il sentimento verso
gli animali e non più la sola morale umana. Per la sistemazione delle
nuove norme, il legislatore ha optato per l’introduzione di un titolo IX bis
nel codice penale, dedicato ai “ Delitti contro il sentimento per gli animali ” che contiene
disposizioni concernenti l’uccisone di animali, il divieto di maltrattamento,
nonché l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o in competizioni
non autorizzate. Le disposizioni di questo nuovo titolo del codice penale non si applicano, però, ai casi
previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento,
trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense,
giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.
Quando però i maltrattamenti esulano dalle regole della materia disciplinata
dalle leggi speciali, i reati di cui al citato titolo IX bis sussistono comunque. Vediamo ora nel dettaglio come la legge tutela gli
animali. L’art. 544 bis c.p. punisce con la reclusione da tre a diciotto mesi
chiunque per crudeltà o senza necessità causa la morte di un animale . L’ art. 544 ter c.p. punisce con la reclusione
da tre mesi ad un anno o la multa da € 3.000 a € 15.000 chi, per crudeltà o senza
necessità: cagiona una lesione ad un
animale, o lo sottopone a sevizie o comportamenti, fatiche, lavori che siano
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La stessa pena è prevista per chiunque somministra
agli animali sostanze stupefacenti o vietate, o li sottopone a trattamenti che
procurano loro un danno alla salute. L’ art. 544 quater c.p. punisce, salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, gli spettacoli e le manifestazioni che
comportano strazio o sevizie per gli animali, con la reclusione da quattro mesi
a due anni e la multa da € 3.000
a € 15.000. Infine l’ art. 544 quinquies c.p. punisce con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 50.000 a €160.000 chi
promuove, organizza o dirige combattimenti e competizioni non autorizzate tra
animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica. Come detto in precedenza, la
legge n.189 del 2004 ha
anche sostituito il “vecchio” art. 727 del codice penale che ora al primo comma così recita “ chiunque abbandona animali domestici o che
abbiano acquisto abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un
anno o con l’ammenda da €.1.000 ad €.10.000 ”. La stessa pena è prevista nei confronti di “ chi detiene gli animali in condizioni
incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.” Ricordo
che vengono punite “ tutte quelle condotte che pur non accompagnate dalla volontà
di infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell’animale
producendo dolore ” così si è
espressa la Corte di Cassazione nell’ormai lontano 1990. Quindi, per
consolidata giurisprudenza, il proprietario dell’animale viene punito severamente,
ad esempio, se l’animale viene lasciato senza alimentazione o acqua sufficiente;
se la cura ed igiene dell’animale risulta scarsa; se l’animale viene
trasportato su mezzi non idonei; se l’animale deve sopportare temperature troppo
elevate o troppo basse; se le gabbie in cui è contenuto l’animale sono troppo
anguste o il collare è troppo stretto; se gli spazi di detenzione in cui viene
tenuto l’animale sono piccoli, bui o sporchi; se viene impedito all’animale di
svolgere le normali attività fisiche o fisiologiche; se l’animale viene
costretto in catene che non consentono la deambulazione o, infine, se i
cuccioli vengono separati precocemente dalla madre. Infine, per completezza, vi è da aggiungere l’ultima novità legislativa
a tutela degli animali: la legge 29 luglio 2010 n.120, entrata in vigore il 13
agosto 2010, che ha modificato gli articoli 177 e 189 del Codice
della Strada in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con
danni ad animali, introducendo l'importante principio che anche gli
animali hanno diritto al soccorso in caso di incidenti stradali. L'utente della strada,
quindi, in caso di incidente da cui derivi danno a uno o più animali ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto
ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli
animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera a tali obblighi è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €.389 ad €.1.559. Stesso obbligo sussiste in capo alle
persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali; se non
ottemperano è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 78 a € 311.