Avvocato Ledion Kalivaci a Firenze

Ledion Kalivaci

Avvocato


Informazioni generali

Laureato presso l’Università degli Studi di Firenze attualmente collaboro con Firenze Studio Legale. Di formazione legale, da sempre appassionato di tecnologie ed informatica mi dedico ad approfondire le crescenti interazioni tra il diritto (penale e civile) e la tecnologia, e dare il suo contributo alla causa dell’innovazione nel settore legale. A tal fine ha conseguito un Master all’Università degli studi di Pisa in Internet ed ecosystem: Governance e Diritti. Spesso e volentieri seguo pratiche di sovraindebitamento e immigrazione.

Esperienza


Immigrazione e cittadinanza

Il diritto dell'immigrazione è certamente uno dei campi di maggiore esperienza: da diversi anni assisto cittadini extracomunitari nei procedimenti al riconoscimento della cittadinanza, dei vari tipi di permesso di soggiorno, conversioni e rinnovi. Fornisco assistenza per tutto il corso dei procedimenti e in ogni loro fase, anche in lingua albanese e inglese. Cerco sempre di supportare i miei assistiti in ogni fase di procedimenti così importanti per la vita di tutti loro, con empatia e umanità cercando la soluzione piu conveniente


Diritto dell'informatica

Ho seguito un master di II livello all'Università di Pisa in Internet ed Ecosystem: Governance e Diritti dove ho approfondito molte tematiche in ambito informatico sia dal punto di vista legale che del funzionamento materiale grazie al doppio approccio pratico e teorico del master. Inoltre, ho seguito diverse pratiche di contrattualistica su tematiche del web.


Sovraindebitamento

Ho seguito e depositato molte procedure di sovraidebitamento ex l.3/12 in tutto il territorio nazionale cercando, quando possibile, di salvare gli immobili dei debitori seguendo sia nella contrattazione stragiudiziale con i creditori che in tribunale.


Altre categorie:

Diritto immobiliare, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Aste giudiziarie, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Privacy e GDPR, Mediazione, Gratuito patrocinio, Pignoramento, Domiciliazioni.


Referenze

Titolo professionale

Master Internet ed Ecosystem: Governance e Diritti

Università degli studi di Pisa - 2/2022

Il Master mi ha trasmesso un approccio interdisciplinare a Internet in grado di affrontarne in modo critico le problematiche giuridiche, economiche, sociali e tecniche. Le attività che si dispiegano sul web vengono analizzate nell’ottica di prospettare un inquadramento giuridico, sociale ed economico che, senza prescindere dalla considerazione delle categorie classiche, ne mostri il carico di novità e le prospettive di sviluppo.La lettura omnicomprensiva affrontata mi ha portato a trattare con i profili problematici di maggiore attualità, collegati all’e-governement ed all’e-democracy, alla privacy ed all’identità degli utenti della rete, ai rapporti contrattuali ed alla Fintech, ai property rights ed al cybercrime, per concludere con l’esame del processo telematico. Inoltre, a seguito del master ho seguito pratiche di contrattualisti sul web.

Pubblicazione legale

Diritto all'oblio alla luce dei social network, sharing e GDPR

Pubblicato su IUSTLAB

Il diritto all'oblio è il diritto di ognuno a non vedere riproposti al pubblico fatti che in passato furono oggetto di cronaca. Sarebbe assurdo permettere che un errore, uno sbaglio o semplicemente una difficoltà ci condizioni per il resto della nostra vita. Molte volte, infatti, basta digitare un semplice nome e cognome su un motore di ricerca per avere notizie su informazioni che possono essere dannose per la personalità del soggetto richiamato, anche se è trascorso un periodo estremamente rilevante e senza che ve ne sia giustificazione (ad es. diritto di cronaca e attualità). Ovviamente a partire dal momento in cui il fatto sia avvenuto, l'interesse pubblico va diminuendo fino a scomparire, diventando così quel medesimo fatto, con il trascorrere del tempo, un'informazione esclusivamente della sfera privata dell'interessato e conseguentemente da garantire e tutelare. Il diritto all'oblio è stato per molto tempo una suggestiva espressione utilizzata nei dibattiti tra giuristi. All'improvviso, però, grazie alla diffusione massiva del web, è salito alla ribalta prospettando nuove problematiche e richiedendo una tutela pratica più concreta. In questa situazione si colloca la sentenza del 13 maggio 2014 della Corte di giustizia tra Google Inc e un cittadino spagnolo. Il ricorrente spagnolo vedeva, quando si digitava il suo nome, uscire tra i risultati nel motore di ricerca, articoli del suo passato che portavano a lui disagio e pregiudizio nella vita privata e professionale e chiedeva al colosso del web di rimuovere. Spesso questo tipo di notizie non vengono aggiornate e può capitare al malcapitato che sia stato indagato o condannato in primo grado di essere poi prosciolto con formula piena, ma agli occhi del web non essere considerato tale portando così a dover subire pregiudizi. Così lo sventurato si ritrova con una sentenza che lo “dichiara” colpevole, anche se effettivamente non lo è. Per questo motivo, la considerazione da fare oggi, per tutelare il diritto all’oblio, è su quanto può rimanere di dominio pubblico un'informazione online, prescindendo dal tempo trascorso dalla prima pubblicazione, che potrebbe aver perso di attualità e interesse pubblico. Sia al livello comunitario che statale vi sono stati molti tentativi di regolare la materia. Attualmente il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR, disciplina il diritto all'oblio all'art. 17 facendolo combaciare con il diritto alla cancellazione dei propri dati. La norma indica quando è possibile richiedere e applicare la cancellazione delle informazioni, precisamente: quando i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti (es. scopo di eseguire un contratto); quando l'interessato revoca il consenso al trattamento dei dati personali, per una o più finalità, o per categorie particolari di dati; quando l'interessato ha esercitato il diritto di opposizione al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento per finalità di marketing diretto, inclusa la profilazione; quando i dati personali sono stati trattati illecitamente; quando i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; quando i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione e trattati sulla base del consenso di un minore, laddove il minore abbia almeno 16 anni di età, o del consenso prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, laddove il minore non abbia almeno 16 anni. L'art. 17 prosegue poi indicando, invece, quando il diritto all'oblio non si applica e con quali altri diritti deve essere compensato per essere correttamente applicato, come: l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Ma come esercitare tale diritto? Come previsto dal GDPR la cancellazione dei dati deve essere effettuata al verificarsi di una delle situazioni previste dal primo comma dell'art 17 direttamente dal titolare del trattamento dei dati che deve procedere automaticamente e spontaneamente , a prescindere dalla richiesta dell'interessato. Ma nella pratica, se ciò non avviene, sarà necessario procedere con una richiesta espressa di cancellazione da parte dell'interessato.

Pubblicazione legale

Sovraindebitamento: a chi rivolgersi?

Pubblicato su IUSTLAB

La procedura di sovraindebitamento, come regolata dalla legge 3/2012 e dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, si articola, a grandi linee, in una fase di controllo e scrittura della proposta, in una successiva fase di convalida da parte del Tribunale della proposta e nella fase di attuazione del piano. In primo luogo bisogna presentare un’apposita domanda all' Organo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) competente per il luogo di residenza del debitore. L'OCC richiede solitamente la compilazione di un modulo e la documentazione necessarie per poter valutare la situazione attraverso attività e passività del debitore. Valutati i presupposti dell'istanza, in caso affermativo, l’OCC nomina un professionista (il cosiddetto gestore della crisi ) che avrà il compito di curare il debitore nella risoluzione dei debiti ed esprimere il suo parere favorevole, con la relazione particolareggiata, dell'esito positivo della procedura. Il gestore della crisi analizzata la situazione può formulare, concordando con il debitore e i suoi professionisti di fiducia, avvocato e commercialista, una proposta di ripianamento dei debiti da far vagliare al Tribunale, in cui sono riportati gli importi e i tempi entro cui dover saldare, per intero o in parte, i debiti. La proposta prevede la riduzione dei debiti in misura ridotta alle capacità economiche del debitore. In tale fase i tempi di questa prima parte della procedura possono durare dai 2-3 mesi ai 6-7 mesi in base alla complessità della situazione e alla celerità delle varie parti partecipanti. Successivamente si procederà al deposito in Tribunale competente della proposta di piano , accordo o domanda di liquidazione insieme alla relazione particolareggiata, e dalla documentazione necessaria all'ottenimento del provvedimento del Giudice. Ricevuta la documentazione con decreto d’urgenza, il Giudice incaricato fisserà un’udienza (comunicata all’interessato e all’OCC) disponendone la comunicazione ai creditori. A seguito delle parere dei creditori (a cui bisognerà rispondere prontamente), dell'udienza e del controllo della documentazione, il Giudice deciderà se omologare il piano o l’accordo. Infine, una volta omologata la proposta sarà necessario notificarla a tutti i creditori e rispettare l'accordo pagando quanto dovuto entro i limiti e i termini previsti nell'accordo. Alla luce della procedura di sovraindebitamento risulta utile farsi affiancare da un avvocato e commercialista esperto in materia al fine di capire se si può utilizzare tale strumento e le modalità per procedere celermente con la richiesta all'OCC e il deposito in Tribunale. a cura dell'avv. Ledion Kalivaci

Lo studio

Firenze Studio Legale
Viale Francesco Redi 41 C
Firenze (FI)

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