Lo scritto affronta il tema della nullità, per difetto di sottoscrizione, dell’avviso d’accertamento. Più in particolare, esamina se tale ipotesi di nullità, prevista dall’art. 42, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, si configuri nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria, dopo aver firmato digitalmente un avviso d’accertamento informatico, notifichi via posta al contribuente una mera fotocopia, priva di firma autografa, di tale avviso d’accertamento. Inoltre, prendendo spunto da alcune recenti decisioni della Cassazione, chiarisce che la nullità in discussione non sussiste nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria abbia notificato una fotocopia dell’avviso d’accertamento: che sia munita dell’asseverazione, ex art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), di conformità rispetto all’atto informatico originale da cui la fotocopia stessa è tratta; oppure, che sia munita del contrassegno, previsto dall’art. 23, comma 2-bis, D. Lgs. n. 82/2005, tramite il quale è possibile, per il contribuente destinatario della notifica postale, accedere all’avviso informatico originale.
Fonte: Riv. Tel. di Dir. Trib. - Pacini Giuridica, 7 maggio 2021 - leggi l'articolo
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