Avvocato Leonardo Maria Anaclerio a Modugno

Leonardo Maria Anaclerio

Avvocato civilista


Informazioni generali

Il mio studio offre una serie completa di servizi di tutela ed assistenza della clientela che vanno dalla consulenza preliminare sino alla risoluzione della controversia anche in ambito giudiziale. Al cliente viene fornito supporto professionale completo nelle materie del diritto civile, con particolare riguardo al diritto immobiliare, alle successioni, alle problematiche condominiali, al risarcimento dei danni, al recupero crediti, al diritto bancario, alle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, alla contrattualistica ed alle controversie commerciali.

Esperienza


Diritto bancario e finanziario

Sono specializzato in materia bancaria, grazie anche all'attività di legale esterno in convenzione con diversi servicer bancari quali Bcc Gestione Crediti e Italfondiario.


Recupero crediti

Esperienza di recupero crediti per conto di società, banche e servicer quali Bcc Gestione Crediti e Italfondiario.


Pignoramento

Grazie alla collaborazione con servicer bancari, società e condomìni ho sviluppato ampia esperienza in procedure esecutive immobiliari e presso terzi.


Altre categorie:

Diritto condominiale, Diritto civile, Eredità e successioni, Usura, Diritto assicurativo, Contratti, Diritto immobiliare, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

L’indennità di avviamento nella locazione ad uso commerciale: quando è dovuta?

Pubblicato su IUSTLAB

Nei contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo, quando è il proprietario ad interrompere il rapporto, l’art. 34 della legge 392 del 27 Luglio 1978 riconosce dovuta al conduttore esercente attività industriale, commerciale e artigianale, ovvero di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili, un’indennità pari a 18 mensilità (21 per le attività alberghiere), quale corrispettivo dell’avviamento commerciale. L’indennità dovuta sale a 36 mensilità (42 per le attività alberghiere) se entro l’anno dalla cessazione del contratto l’immobile viene da chiunque adibito ad un’attività simile o affine a quella esercitata dal precedente conduttore. La ragione per cui viene riconosciuta tale indennità è ricompensare il conduttore esercente un’attività commerciale, che preveda un contatto diretto con un pubblico indistinto di utenti o consumatori, di quella parte dell’avviamento legato al posizionamento della propria attività in un determinato luogo e che, dovendosi trasferire, andrà inevitabilmente a perdere. Così, sarà sicuramente dovuta al negoziante esercente attività di vendita al dettaglio di beni o servizi, ma non se l’attività artigianale o di vendita è esercitata all’ingrosso, verso altri negozianti o verso aziende. Non è altrettanto dovuta al soggetto esercente attività libero-professionale, al quale ci si rivolge non tanto in ragione della sua posizione geografica in una determinata zona, bensì in base al rapporto personale di fiducia rispetto alle sue capacità. A fianco di queste situazioni abbastanza nette, possono, nella realtà, aversi situazioni di confine nelle quali non è sempre chiaro e pacifico se l’indennità sia dovuta o no, che hanno portato la giurisprudenza chiamata a decidere, ad individuare altri elementi e criteri utili per definire le controversie, come, ad esempio, nelle ipotesi di parziale esercizio di attività per la quale è dovuta l’indennità, con contestuale vendita sia all’ingrosso che al dettaglio, ovvero quando solo una parte dell’immobile locato è destinata ad attività che comporti contatti diretti con il pubblico. In questi casi, va accertato il carattere prevalente dell’attività esercitata dal conduttore, andando a valutare l’ampiezza della parte dell’immobile adibita al contatto diretto del pubblico, il numero dei dipendenti a ciò addetti, l’importanza economica e la natura dell’attività stessa esercitata. Ulteriore caso in cui va accertato il carattere prevalente dell’attività esercitata è costituito dalle scuole private di danza o di musica le quali, pur avendo un innegabile contatto diretto con il pubblico, hanno diritto alla suddetta indennità, solo nelle ipotesi di prevalenza dell’organizzazione aziendale-commerciale rispetto a quella professionale dell’insegnante; in altre parole, se gli utenti si indirizzano a quella scuola piuttosto che ad un'altra simile, per la fiducia nelle capacità dell’insegnante o per l’organizzazione aziendale dei servizi offerti dalla scuola intera per mezzo dei propri dipendenti. Come si è potuto vedere dagli esempi sopra accennati, ogni caso reale è diverso dall’altro, per cui è sempre consigliabile rivolgersi ad un legale che possa aiutarvi a fare chiarezza sui vostri diritti e doveri.

Lo studio

Studio Legale Anaclerio
Via Conte Stella N.12/16
Modugno (BA)

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