Pubblicazione legale
L’indennità di avviamento nella locazione ad uso commerciale: quando è dovuta?
Pubblicato su IUSTLAB
Nei contratti di locazione ad uso diverso da quello
abitativo, quando è il proprietario ad interrompere il rapporto, l’art. 34
della legge 392 del 27 Luglio 1978 riconosce dovuta al conduttore esercente attività
industriale,
commerciale e artigianale, ovvero di interesse turistico, quali agenzie di
viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed
altri organismi di promozione turistica e simili, un’indennità pari a 18 mensilità (21 per le attività
alberghiere), quale corrispettivo dell’avviamento commerciale. L’indennità dovuta sale a 36 mensilità (42 per le attività
alberghiere) se entro l’anno dalla cessazione del contratto l’immobile viene da
chiunque adibito ad un’attività simile o affine a quella esercitata dal
precedente conduttore. La ragione
per cui viene riconosciuta tale indennità è ricompensare il conduttore esercente
un’attività commerciale, che preveda un contatto diretto con un pubblico
indistinto di utenti o consumatori, di quella parte dell’avviamento legato al
posizionamento della propria attività in un determinato luogo e che, dovendosi
trasferire, andrà inevitabilmente a perdere. Così, sarà
sicuramente dovuta al negoziante esercente attività di vendita al dettaglio di
beni o servizi, ma non se l’attività artigianale o di vendita è esercitata
all’ingrosso, verso altri negozianti o verso aziende. Non è
altrettanto dovuta al soggetto esercente attività libero-professionale, al
quale ci si rivolge non tanto in ragione della sua posizione geografica in una
determinata zona, bensì in base al rapporto personale di fiducia rispetto alle
sue capacità. A fianco di
queste situazioni abbastanza nette, possono, nella realtà, aversi situazioni di
confine nelle quali non è sempre chiaro e pacifico se l’indennità sia dovuta o
no, che hanno portato la giurisprudenza chiamata a decidere, ad individuare
altri elementi e criteri utili per definire le controversie, come, ad esempio,
nelle ipotesi di parziale esercizio di attività per la quale è dovuta
l’indennità, con contestuale vendita sia all’ingrosso che al dettaglio, ovvero
quando solo una parte dell’immobile locato è destinata ad attività che comporti
contatti diretti con il pubblico. In questi
casi, va accertato il carattere prevalente dell’attività esercitata dal
conduttore, andando a valutare l’ampiezza della parte dell’immobile adibita al
contatto diretto del pubblico, il numero dei dipendenti a ciò addetti,
l’importanza economica e la natura dell’attività stessa esercitata. Ulteriore
caso in cui va accertato il carattere prevalente dell’attività esercitata è
costituito dalle scuole private di danza o di musica le quali, pur avendo un
innegabile contatto diretto con il pubblico, hanno diritto alla suddetta
indennità, solo nelle ipotesi di prevalenza dell’organizzazione
aziendale-commerciale rispetto a quella professionale dell’insegnante; in altre
parole, se gli utenti si indirizzano a quella scuola piuttosto che ad un'altra
simile, per la fiducia nelle capacità dell’insegnante o per l’organizzazione
aziendale dei servizi offerti dalla scuola intera per mezzo dei propri
dipendenti. Come si è
potuto vedere dagli esempi sopra accennati, ogni caso reale è diverso
dall’altro, per cui è sempre consigliabile rivolgersi ad un legale che possa
aiutarvi a fare chiarezza sui vostri diritti e doveri.