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Causa e motivi del contratto. Contratti atipici, misti e collegati.

Scritto da: Leonardo Torsani - Internet




Pubblicazione legale: La trattazione della traccia sottoposta all’esame dello scrivente pone due questioni: l’una giuridica con riguardo alla causa ed una umana, ovvero le intenzioni che hanno condotto le parti alla conclusione di un determinato contratto. La causa costituisce nel diritto romano giustinianeo come interpretato nell’evoluzione giuridica del diritto comune la struttura del contratto (do ut des; do ut facias; ecc.) individuando le prestazioni cui le parti si obbligano con la stipula di un determinato negozio. Ad esempio, nella compravendita la causa è costituita dal trasferimento della proprietà di un bene a fronte del pagamento del prezzo e qualora il trasferimento di un bene avesse, invece, funzione solutoria di un pregresso debito del venditore la causa non sarebbe più individuabile nello schema della compravendita ma in quello della datio in solutum. I motivi ovvero le intenzioni delle parti sottese alla conclusione di un contratto sono tendenzialmente irrilevanti per l’ordinamento giuridico ed assumono rilevanza solamente in peculiari ipotesi, qualora illeciti e comuni alle parti o essenziali per una parte e conosciuti dall’altra parte. L’esperienza giuridica romanistica ha poi conosciuto, a fianco dei contratti tipici e nominati (cui corrispondeva l’esercizio di azioni tipizzate a tutela), numerose figure contrattuali atipiche la cui causa non era individuabile o sovrapponibile a quella dei negozi tipici, riconoscendone comunque validità ed efficacia fra i contraenti qualora non contrari a norme imperative o all’ordine pubblico. Recentemente si sono sviluppate numerose tipologie di contratti atipici (es. multipropri

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Leonardo Torsani

Separazioni, divorzi, minori, famiglie di fatto, eredità, infortunistica, malasanità