Avvocato Leonardo Torsani a Riccione

Leonardo Torsani

Separazioni, divorzi, minori, famiglie di fatto, eredità, infortunistica, malasanità


Informazioni generali

Laureato cum laude mi occupo dal 2002 del diritto civile con particolare preferenza per l'area della famiglia e del risarcimento danni. Sono coaudiutore del Tribunale di Rimini per le amministrazioni di sostegno (anziani o invalidi) e le curatele di eredità giacenti. Ho maturato esperienza anche nel diritto sammarinese, sempre in ambito civile, patrocinando presso il Tribunale di San Marino.

Esperienza


Locazioni

Mi occupo con preferenza della redazione e della stipula dei contratti di locazione a tutela dei proprietari (abitazioni, negozi, strutture alberghiere, ristoranti, bar, ecc.)


Sfratto

Tutelo i proprietari di immobili in ipotesi di sfratti da locazioni ad uso abitativo o commerciale, curando l'esecuzione e la liberazione degli immobili, assistendo l'Ufficiale Giudiziario e la Forza Pubblica per ottenere nel minor tempo possibile la riconsegna dei locali


Risarcimento danni

Mi occupo sin dall'inizio della mia attività professionale del risarcimento del danno da circolazione stradale, infortuni sul lavoro, insidia o trabocchetto, caduta di alberi, buche stradali, crollo di edifici, grandine, danni da eventi metereologici, patrocinando l'assistito nei confronti del responsabile civile o della propria compagnia di assicurazioni (sempre più spesso i liquidatori si appigliano a cavilli legali per evitare il pagamento degli indennizzi dovuti)


Altre categorie:

Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Malasanità e responsabilità medica, Diritto civile, Divorzio, Matrimonio, Tutela dei minori, Diritto assicurativo, Diritto internazionale ed europeo, Tutela degli anziani, Unioni civili.


Referenze

Pubblicazione legale

Il comodato

Internet

Cosa intendiamo quando parliamo di causa commodati? Il contratto di comodato si perfeziona nel momento in cui un bene viene consegnato dal comodante al comodatario affinché quest’ultimo se ne serva per l’uso ed il tempo convenuto, impegnandosi alla restituzione nel termine pattuito. Il comodato è uno dei pochi contratti tipici contemplati nel diritto romano ed è un contratto essenzialmente gratuito. La causa è da individuarsi nella liberalità del comodante nei confronti del comodatario a fronte dell’impegno alla restituzione del bene concesso in comodato la gratuità del contratto implica una limitazione della responsabilità del comodante qualora il bene presenti vizi tali da non servire all’uso convenuto poiché il vizio conferisce al comodatario la possibilità di restituire la cosa al comodante. Tuttavia, qualora il comodante fosse consapevole del vizio e lo ha taciuto al comodatario (es. un cavallo malto che doveva trasportare beni deperibili e non è stato in grado di compiere il viaggio facendo deperire l merci) risponde a titolo di dolo per i danni che siano derivati dalla cosa comodata. Differente è invece l’ipotesi in cui il comodato abbia ad oggetto un bene che sia collegato ad un contratto per la vendita di beni o servizi (es. frequente è il comodato delle machine da caffè collegato al contratto di fornitura del caffè) ove la funzione del comodato è strettamente connessa alla realizzazione di altro schema contrattuale sicché la causa del comodato viene assorbita da quella del contratto di fornitura sia perché collegata sia perché prevalente rispetto alla prima. (continua)

Titolo professionale

Eredità giacente

Fondazione Commercialisti di Milano - 12/2021

Il corso nazionale aveva lo scopo di aggiornare i curatori delle eredità giacenti sugli aspetti fiscali, amministrativi e contabili relativi alla gestione delle procedure di liquidazione dei patrimoni ereditari dismessi

Pubblicazione legale

L'assegno divorzile dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione

Pubblicato su IUSTLAB

Superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio dell’attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare. Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dagli Ermellini, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora sia da individuare nel coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale) . Così sinteticamente riassunto il paradigma attraverso il quale individuare i presupposti per il riconoscimento del diritto del coniuge debole a non essere abbandonato successivamente allo scioglimento del matrimonio, si dovrà ripercorrere la vita coniugale al fine di individuare le risorse personali o patrimoniali immesse dal "coniuge debole" richiedente l'assegno, le sue rinunce in termini di carriera lavorativa per favorire l'altrui crescita professionale, i sacrifici familiari compiuti (nei confronti della prole o del coniuge), le cause che hanno condotto alla crisi del rapporto coniugale e l'eventuale addebito della separazione già pronunciato in sede di separazione. In merito il Tribunale di Bologna (Sentenza n. 2169/2022 del 10-08-2022, Sentenza n. 2669/2022 del 28-10-2022) aderisce all'orientamento della Cassazione (n. 18287/2018) in base al quale: “Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. Il giudizio relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve, dunque, essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, i quali, alla luce del principio solidaristico che permea la formazione sociale della famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 c.c. “Occorre accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”, di modo che ove la disparità reddituale abbia questa specifica radice causale e sia accertato “che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”.

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Lo studio

Leonardo Torsani
Viale San Lorenzo, 2
Riccione (RN)

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