Pubblicazione legale
L'assegno divorzile dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
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Superando la rigida distinzione tra
criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni
Unite del 2018 hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di
tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della
decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle
parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio
dell’attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post
coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente
riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise
in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato
dal coniuge richiedente al menage familiare. Nella ricostruzione ermeneutica
dell'istituto delineata dagli Ermellini, l'assegno divorzile ha riacquisito le
plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza
di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa
(correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale
invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di
reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie
all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della
durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle
rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente
incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora
sia da individuare nel coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica
migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi
coniugale) .
Così sinteticamente riassunto il paradigma attraverso il quale individuare
i presupposti per il riconoscimento del diritto del coniuge debole a non essere
abbandonato successivamente allo scioglimento del matrimonio, si dovrà ripercorrere la vita coniugale al fine di individuare le risorse personali o patrimoniali immesse dal "coniuge debole" richiedente l'assegno, le sue rinunce in termini di carriera lavorativa per favorire l'altrui crescita professionale, i sacrifici familiari compiuti (nei confronti della prole o del coniuge), le cause che hanno condotto alla crisi del rapporto coniugale e l'eventuale addebito della separazione già pronunciato in sede di separazione. In merito il Tribunale di
Bologna (Sentenza n. 2169/2022 del 10-08-2022, Sentenza n. 2669/2022 del
28-10-2022) aderisce all'orientamento della Cassazione (n. 18287/2018) in base
al quale: “Il fondamento costituzionale
dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta
ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per
ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri
istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a
questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla
valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5,
c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità economico-patrimoniale
degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle
scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di
matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di
una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante
endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella
valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio
comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive
potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della
relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed
alla conformazione del mercato del lavoro”.
Il giudizio relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di
procurarseli per ragioni oggettive deve, dunque, essere saldamente ancorato
alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, i quali,
alla luce del principio solidaristico che permea la formazione sociale della
famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete di
diritti e doveri fissati dall'art. 143
c.c. “Occorre accertare se la condizione
di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle
determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del
matrimonio e all'età del richiedente”, di modo che ove la disparità reddituale
abbia questa specifica radice causale e sia accertato “che lo squilibrio
economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di
aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo
consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal
conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a
quello dell'altro coniuge”.