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Avvocato Leonardo Torsani a Riccione

Leonardo Torsani

Separazioni, divorzi, minori, famiglie di fatto, eredità, infortunistica, malasanità

Informazioni generali

Laureato cum laude mi occupo dal 2002 del diritto civile con particolare preferenza per l'area della famiglia e del risarcimento danni. Sono coaudiutore del Tribunale di Rimini per le amministrazioni di sostegno (anziani o invalidi) e le curatele di eredità giacenti. Ho maturato esperienza anche nel diritto sammarinese, sempre in ambito civile, patrocinando presso il Tribunale di San Marino.

Esperienza


Diritto di famiglia

Mi occupo con particolare preferenza del diritto dei coniugi, degli uniti civilmente o delle famiglie di fatto, tutelando gli interessi dei minori o dei genitori sia innanzi al Tribunale di Rimini sia presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna


Divorzio

Rappresento soggetti separati per ottenere la modifica delle condizioni di separazioni e il divorzio, tutelando il diritto dell'ex coniuge debole a percepire l'assegno divorzile e una quota del TFR


Eredità e successioni

Seguo svariati casi di divisioni ereditarie (e collazioni in ipotesi di donazioni ricevute in vita dagli eredi), petizioni di eredità, legati, esecuzioni o impugnazioni di testamenti, essendo anche coadiutore del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Rimini come curatore delle eredità giacenti


Altre categorie

Separazione, Matrimonio, Risarcimento danni, Sfratto, Malasanità e responsabilità medica, Diritto civile, Tutela dei minori, Diritto assicurativo, Diritto internazionale ed europeo, Locazioni, Tutela degli anziani, Unioni civili.



Credenziali

Pubblicazione legale

L'assegno divorzile dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione

Pubblicato su IUSTLAB

Superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio dell’attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare. Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dagli Ermellini, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora sia da individuare nel coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale) . Così sinteticamente riassunto il paradigma attraverso il quale individuare i presupposti per il riconoscimento del diritto del coniuge debole a non essere abbandonato successivamente allo scioglimento del matrimonio, si dovrà ripercorrere la vita coniugale al fine di individuare le risorse personali o patrimoniali immesse dal "coniuge debole" richiedente l'assegno, le sue rinunce in termini di carriera lavorativa per favorire l'altrui crescita professionale, i sacrifici familiari compiuti (nei confronti della prole o del coniuge), le cause che hanno condotto alla crisi del rapporto coniugale e l'eventuale addebito della separazione già pronunciato in sede di separazione. In merito il Tribunale di Bologna (Sentenza n. 2169/2022 del 10-08-2022, Sentenza n. 2669/2022 del 28-10-2022) aderisce all'orientamento della Cassazione (n. 18287/2018) in base al quale: “Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. Il giudizio relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve, dunque, essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, i quali, alla luce del principio solidaristico che permea la formazione sociale della famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 c.c. “Occorre accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”, di modo che ove la disparità reddituale abbia questa specifica radice causale e sia accertato “che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”.

Pubblicazione legale

Il diritto stia dalla parte dei bambini e delle bambine

Internet

Le persone lgbti+ e le loro famiglie sono oggetto di un duro attacco che non può che suscitare allarme e malessere in quanti hanno a cuore i valori dell’uguaglianza e della non discriminazione. È un attacco rivolto, in nome di una presunta volontà della maggioranza, contro persone inermi, discriminate per le loro qualità e identità personali. L’offensiva in questi mesi si rovescia con particolare violenza sui soggetti più deboli fra tutti: i bambini e le bambine con genitori dello stesso sesso. Anche in ambito giuridico visioni affette da un malcelato pregiudizio nei confronti delle persone omosessuali e delle loro famiglie conducono a letture poco condivisibili dei dati tecnico-giuridici, entro cui sarebbe invece necessario confinare il dibattito. Quali studiosi e operatori, studiose e operatrici del diritto siamo convinti che sia compito della cultura giuridica ricomporre al più presto il quadro delle tutele alla luce di una attenta e severa ricostruzione sistematica e tecnica. Mentre la questione della protezione di chi nasce da gestazione per altre e altri (da coppie eterosessuali e, in minor misura, omosessuali) ha avuto maggiore attenzione seppure con esiti ancora incerti e insoddisfacenti, siamo convinti che sia tuttora poco approfondito il dibattito sulla protezione dei bambini e delle bambine nate da due mamme, le quali intraprendono normalmente un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) con donazione di seme maschile, in tutto identico a quello delle coppie eterosessuali. A tale riguardo, dobbiamo evidenziare come la discussione sia minata da una lettura spesso imprecisa (continua)

Titolo professionale

Le novità della riforma del diritto di famiglia

Ordine degli Avvocati di Rimini - 4/2023

Corso di aggiornamento in merito alle novità introdotte ed agli istituti modificati dalla riforma Cartabia

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Viale San Lorenzo, 2
Riccione (RN)