Avvocato Leonardo Torsani a Riccione

Leonardo Torsani

Separazioni, divorzi, minori, famiglie di fatto, eredità, infortunistica, malasanità

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Il nesso causale fra malpractice sanitaria e infezione nosocomiale

Scritto da: Leonardo Torsani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Sempre più spesso capita che in sede operatoria o post operatoria il paziente contragga infezioni, anche gravi, che possono condurre a eventi deteriori ed in tali casi occorre verificare la sussistenza del nesso causale fra la condotta dei sanitari e la contrazione dell’infezione.

Giova a riguardo ricordare i criteri medico - legali di giudizio, da tempo elaborati dalla dottrina più pregiata, al fine di accertare la sussistenza o meno della causalità giuridica, alla stregua della regola probatoria del "più probabile che non".

Orbene, fra i predetti criteri di giudizio, pur in assenza di un'esplicita gerarchia, si individuano, innanzitutto, (i) il criterio cronologico, (ii) il criterio topografico ed (iii) il criterio di continuità fenomenologica.

Il primo indica l'eventuale correlazione tra il momento di azione/omissione del fattore causale ed il momento della manifestazione del danno; tale criterio è da considerarsi come un mero indizio, non consentendo di per sé solo l'affermazione del nesso causale sulla base della formula post hoc ergo propter hoc ed assumendo, pertanto, rilevanza solo se integrato con gli ulteriori criteri appena menzionati.

Il secondo criterio indica la correlazione tra il danno e la sede anatomo-funzionale su cui ha agito l'ipotizzato fattore causale (ossia la corrispondenza tra la sede delle lesione ed il luogo di applicazione della "violenza"); esso ha valore soprattutto in presenza di lesioni traumatiche, essendo, invece, assente nelle malattie meta e para-traumatiche.

Il terzo criterio consiste nella rilevanza diagnostica eziologica, sussistente qualora si ravvisi una continuità di sintomi (non necessariamente specifici e di particolare gravità) nell'intervallo compreso tra l'azione/omissione e l'evento di danno.

Gli ultimi due criteri medico-legali di giudizio consistono nel criterio di adeguatezza e nel criterio di esclusione di altre cause.

Il criterio di adeguatezza eziologica o di idoneità lesiva consiste nella dimostrata capacità dell'evento censurato di produrre la lesione e deve obbedire alla duplice esigenza della proporzionalità e della corrispondenza qualitativa. Avendo tale criterio una base prevalentemente statistica e non rendendo sempre applicabile un dato generico ad uno concreto, parte della dottrina ha elaborato il criterio della possibilità scientifica, il quale, muovendo dalle conoscenze scientifiche del momento, stabilisce l'ammissibilità scientifica del nesso causale intercorrente tra il fattore eziologico e l'evento di danno. Infine, il criterio di esclusione di altre cause permette di valutare se la causa di rilevanza giuridica possa agire da sola o con il concorso di altre cause preesistenti, simultanee e sopravvenute le quali, se effettivamente concause, non interrompono il nesso causale.

Pertanto, qualora sia soddisfatto tale criterio (ossia le cause siano da sole necessarie e sufficienti a produrre l'evento in via del tutto autonoma), la catena causale è sicuramente interrotta.


Avv. Leonardo Torsani - Separazioni, divorzi, minori, famiglie di fatto, eredità, infortunistica, malasanità

Laureato cum laude mi occupo dal 2002 del diritto civile con particolare preferenza per l'area della famiglia e del risarcimento danni. Sono coaudiutore del Tribunale di Rimini per le amministrazioni di sostegno (anziani o invalidi) e le curatele di eredità giacenti. Ho maturato esperienza anche nel diritto sammarinese, sempre in ambito civile, patrocinando presso il Tribunale di San Marino.




Leonardo Torsani

Esperienza


Diritto civile

Ho curato sin dalla pratica professionale le questioni inerenti il diritto di proprietà, le liti condominiali, i confini, il pericolo di rovina di edifici, la contrattualistica, i diritti dei consumatori e dei lavoratori, maturando un'esperienza ultraventennale


Risarcimento danni

Mi occupo sin dall'inizio della mia attività professionale del risarcimento del danno da circolazione stradale, infortuni sul lavoro, insidia o trabocchetto, caduta di alberi, buche stradali, crollo di edifici, grandine, danni da eventi metereologici, patrocinando l'assistito nei confronti del responsabile civile o della propria compagnia di assicurazioni (sempre più spesso i liquidatori si appigliano a cavilli legali per evitare il pagamento degli indennizzi dovuti)


Diritto di famiglia

Mi occupo con particolare preferenza del diritto dei coniugi, degli uniti civilmente o delle famiglie di fatto, tutelando gli interessi dei minori o dei genitori sia innanzi al Tribunale di Rimini sia presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna


Altre categorie:

Eredità e successioni, Separazione, Sfratto, Malasanità e responsabilità medica, Divorzio, Matrimonio, Tutela dei minori, Diritto assicurativo, Diritto internazionale ed europeo, Locazioni, Tutela degli anziani, Unioni civili.


Referenze

Pubblicazione legale

Cubatura in comproprietà

Internet

Commento a sentenza della Corte di Appello di Bologna, 13 Maggio 2020. Pres. Benassi. Est. Rosanna Scarano. Diritto di edificare – Cessione di cubatura in comproprietà – Azione di riduzione in pristino Diritto di edificare – Diritto e tutela reale – Forma dell’atto dispositivo Capacità edificatoria in proprietà indivisa fra più soggetti: l’utilizzo da parte di uno dei comunisti in assenza del consenso unanime dei comproprietari costituisce atto dispositivo in violazione dell’art. 1102 c.c. e accorda ai comproprietari il diritto alla riduzione in pristino. Il diritto di edificare connesso ad una proprietà fondiaria, stante la sua natura reale, impone la forma scritta ad substantiam al contratto di costituzione o trasferimento, alla luce del combinato disposto degli artt. 1376, 2643 n. 2 bis e 2644 c.c..

Titolo professionale

Il processo civile telematico

Visura TINEXTA - 4/2023

Il corso ha aggiornato i professionisti sulla riforma del processo civile telematico a seguito della legge "Cartabia"

Pubblicazione legale

Causa e motivi del contratto. Contratti atipici, misti e collegati.

Internet

La trattazione della traccia sottoposta all’esame dello scrivente pone due questioni: l’una giuridica con riguardo alla causa ed una umana, ovvero le intenzioni che hanno condotto le parti alla conclusione di un determinato contratto. La causa costituisce nel diritto romano giustinianeo come interpretato nell’evoluzione giuridica del diritto comune la struttura del contratto (do ut des; do ut facias; ecc.) individuando le prestazioni cui le parti si obbligano con la stipula di un determinato negozio. Ad esempio, nella compravendita la causa è costituita dal trasferimento della proprietà di un bene a fronte del pagamento del prezzo e qualora il trasferimento di un bene avesse, invece, funzione solutoria di un pregresso debito del venditore la causa non sarebbe più individuabile nello schema della compravendita ma in quello della datio in solutum. I motivi ovvero le intenzioni delle parti sottese alla conclusione di un contratto sono tendenzialmente irrilevanti per l’ordinamento giuridico ed assumono rilevanza solamente in peculiari ipotesi, qualora illeciti e comuni alle parti o essenziali per una parte e conosciuti dall’altra parte. L’esperienza giuridica romanistica ha poi conosciuto, a fianco dei contratti tipici e nominati (cui corrispondeva l’esercizio di azioni tipizzate a tutela), numerose figure contrattuali atipiche la cui causa non era individuabile o sovrapponibile a quella dei negozi tipici, riconoscendone comunque validità ed efficacia fra i contraenti qualora non contrari a norme imperative o all’ordine pubblico. Recentemente si sono sviluppate numerose tipologie di contratti atipici (es. multipropri

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Lo studio

Leonardo Torsani
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