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Avvocato Leonardo Torsani a Riccione

Leonardo Torsani

Separazioni, divorzi, minori, famiglie di fatto, eredità, infortunistica, malasanità

Informazioni generali

Laureato cum laude mi occupo dal 2002 del diritto civile con particolare preferenza per l'area della famiglia e del risarcimento danni. Sono coaudiutore del Tribunale di Rimini per le amministrazioni di sostegno (anziani o invalidi) e le curatele di eredità giacenti. Ho maturato esperienza anche nel diritto sammarinese, sempre in ambito civile, patrocinando presso il Tribunale di San Marino.

Esperienza


Diritto civile

Ho curato sin dalla pratica professionale le questioni inerenti il diritto di proprietà, le liti condominiali, i confini, il pericolo di rovina di edifici, la contrattualistica, i diritti dei consumatori e dei lavoratori, maturando un'esperienza ultraventennale


Risarcimento danni

Mi occupo sin dall'inizio della mia attività professionale del risarcimento del danno da circolazione stradale, infortuni sul lavoro, insidia o trabocchetto, caduta di alberi, buche stradali, crollo di edifici, grandine, danni da eventi metereologici, patrocinando l'assistito nei confronti del responsabile civile o della propria compagnia di assicurazioni (sempre più spesso i liquidatori si appigliano a cavilli legali per evitare il pagamento degli indennizzi dovuti)


Diritto di famiglia

Mi occupo con particolare preferenza del diritto dei coniugi, degli uniti civilmente o delle famiglie di fatto, tutelando gli interessi dei minori o dei genitori sia innanzi al Tribunale di Rimini sia presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna


Altre categorie

Eredità e successioni, Separazione, Sfratto, Malasanità e responsabilità medica, Divorzio, Matrimonio, Tutela dei minori, Diritto assicurativo, Diritto internazionale ed europeo, Locazioni, Tutela degli anziani, Unioni civili.



Credenziali

Pubblicazione legale

Cubatura in comproprietà

Internet

Commento a sentenza della Corte di Appello di Bologna, 13 Maggio 2020. Pres. Benassi. Est. Rosanna Scarano. Diritto di edificare – Cessione di cubatura in comproprietà – Azione di riduzione in pristino Diritto di edificare – Diritto e tutela reale – Forma dell’atto dispositivo Capacità edificatoria in proprietà indivisa fra più soggetti: l’utilizzo da parte di uno dei comunisti in assenza del consenso unanime dei comproprietari costituisce atto dispositivo in violazione dell’art. 1102 c.c. e accorda ai comproprietari il diritto alla riduzione in pristino. Il diritto di edificare connesso ad una proprietà fondiaria, stante la sua natura reale, impone la forma scritta ad substantiam al contratto di costituzione o trasferimento, alla luce del combinato disposto degli artt. 1376, 2643 n. 2 bis e 2644 c.c..

Titolo professionale

Il processo civile telematico

Visura TINEXTA - 4/2023

Il corso ha aggiornato i professionisti sulla riforma del processo civile telematico a seguito della legge "Cartabia"

Pubblicazione legale

Causa e motivi del contratto. Contratti atipici, misti e collegati.

Internet

La trattazione della traccia sottoposta all’esame dello scrivente pone due questioni: l’una giuridica con riguardo alla causa ed una umana, ovvero le intenzioni che hanno condotto le parti alla conclusione di un determinato contratto. La causa costituisce nel diritto romano giustinianeo come interpretato nell’evoluzione giuridica del diritto comune la struttura del contratto (do ut des; do ut facias; ecc.) individuando le prestazioni cui le parti si obbligano con la stipula di un determinato negozio. Ad esempio, nella compravendita la causa è costituita dal trasferimento della proprietà di un bene a fronte del pagamento del prezzo e qualora il trasferimento di un bene avesse, invece, funzione solutoria di un pregresso debito del venditore la causa non sarebbe più individuabile nello schema della compravendita ma in quello della datio in solutum. I motivi ovvero le intenzioni delle parti sottese alla conclusione di un contratto sono tendenzialmente irrilevanti per l’ordinamento giuridico ed assumono rilevanza solamente in peculiari ipotesi, qualora illeciti e comuni alle parti o essenziali per una parte e conosciuti dall’altra parte. L’esperienza giuridica romanistica ha poi conosciuto, a fianco dei contratti tipici e nominati (cui corrispondeva l’esercizio di azioni tipizzate a tutela), numerose figure contrattuali atipiche la cui causa non era individuabile o sovrapponibile a quella dei negozi tipici, riconoscendone comunque validità ed efficacia fra i contraenti qualora non contrari a norme imperative o all’ordine pubblico. Recentemente si sono sviluppate numerose tipologie di contratti atipici (es. multipropri

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Lo studio

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Viale San Lorenzo, 2
Riccione (RN)