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Riflessi patrimoniali della crisi familiare (diritto sammarinese)

Scritto da: Leonardo Torsani - Internet




Pubblicazione legale: L’istituto giuridico dell’unione matrimoniale è regolato dalla legge sulla famiglia del 1986 ove trova positiva regolamentazione la sequela di diritti e doveri dei coniugi tanto in costanza di matrimonio quanto successivamente alla sua cessazione. Il legislatore ha previsto due regimi patrimoniali che, all’atto del matrimonio i nubendi possono liberamente scegliere e possono mutare nel corso vita comune: la comunione dei beni e la separazione dei beni. I regimi sono opponibili ai terzi in quanto espressamente menzionati nell’atto di matrimonio e nell’ipotesi di comunione gli acquisti effettuati singolarmente da ciascun coniuge in costanza di matrimonio ricadono nella comunione così come i risparmi accumulati da ciascuno nell’esercizio della propria arte o mestiere (comunione de residuo). Non ricadono invece nella comunione i beni personalissimi pervenuti a seguito di successioni mortis causa o attraverso donazioni effettuate in favore di uno solo dei coniugi, né i risparmi o i beni già detenuti da ciascun coniuge anteriormente al matrimonio. Qualora i coniugi optino, invece, per il regime di separazione dei beni, ciascuno resterà proprietario esclusivo dei beni acquistati in costanza di matrimonio nonché dei redditi, delle attività di impresa e dei risparmi formati durante il coniugio. I coniugi resteranno in ogni caso solidalmente responsabili per le obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia, per la soddisfazione delle esigenze familiari. Date queste brevi premesse, entrando nel merito della trattazione, deve evidenziarsi che con la domanda di separazione (continua)

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Leonardo Torsani

Separazioni, divorzi, minori, famiglie di fatto, eredità, infortunistica, malasanità