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Avvocato Leonardo Torsani a Riccione

Leonardo Torsani

Separazioni, divorzi, minori, famiglie di fatto, eredità, infortunistica, malasanità

Informazioni generali

Laureato cum laude mi occupo dal 2002 del diritto civile con particolare preferenza per l'area della famiglia e del risarcimento danni. Sono coaudiutore del Tribunale di Rimini per le amministrazioni di sostegno (anziani o invalidi) e le curatele di eredità giacenti. Ho maturato esperienza anche nel diritto sammarinese, sempre in ambito civile, patrocinando presso il Tribunale di San Marino.

Esperienza


Diritto di famiglia

Mi occupo con particolare preferenza del diritto dei coniugi, degli uniti civilmente o delle famiglie di fatto, tutelando gli interessi dei minori o dei genitori sia innanzi al Tribunale di Rimini sia presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna


Separazione

Difendo coniugi sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale per individuare le migliori tutele per i figli, per le questioni patrimoniali legate allo scioglimento della comunione e alla divisione dei beni, per le questioni anche transnazionali qualora uno dei coniugi sia di nazionalità straniera


Eredità e successioni

Seguo svariati casi di divisioni ereditarie (e collazioni in ipotesi di donazioni ricevute in vita dagli eredi), petizioni di eredità, legati, esecuzioni o impugnazioni di testamenti, essendo anche coadiutore del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Rimini come curatore delle eredità giacenti


Altre categorie

Divorzio, Matrimonio, Risarcimento danni, Sfratto, Malasanità e responsabilità medica, Diritto civile, Tutela dei minori, Diritto assicurativo, Diritto internazionale ed europeo, Locazioni, Tutela degli anziani, Unioni civili.



Credenziali

Pubblicazione legale

Riflessi patrimoniali della crisi familiare (diritto sammarinese)

Internet

L’istituto giuridico dell’unione matrimoniale è regolato dalla legge sulla famiglia del 1986 ove trova positiva regolamentazione la sequela di diritti e doveri dei coniugi tanto in costanza di matrimonio quanto successivamente alla sua cessazione. Il legislatore ha previsto due regimi patrimoniali che, all’atto del matrimonio i nubendi possono liberamente scegliere e possono mutare nel corso vita comune: la comunione dei beni e la separazione dei beni. I regimi sono opponibili ai terzi in quanto espressamente menzionati nell’atto di matrimonio e nell’ipotesi di comunione gli acquisti effettuati singolarmente da ciascun coniuge in costanza di matrimonio ricadono nella comunione così come i risparmi accumulati da ciascuno nell’esercizio della propria arte o mestiere (comunione de residuo). Non ricadono invece nella comunione i beni personalissimi pervenuti a seguito di successioni mortis causa o attraverso donazioni effettuate in favore di uno solo dei coniugi, né i risparmi o i beni già detenuti da ciascun coniuge anteriormente al matrimonio. Qualora i coniugi optino, invece, per il regime di separazione dei beni, ciascuno resterà proprietario esclusivo dei beni acquistati in costanza di matrimonio nonché dei redditi, delle attività di impresa e dei risparmi formati durante il coniugio. I coniugi resteranno in ogni caso solidalmente responsabili per le obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia, per la soddisfazione delle esigenze familiari. Date queste brevi premesse, entrando nel merito della trattazione, deve evidenziarsi che con la domanda di separazione (continua)

Pubblicazione legale

Il diritto stia dalla parte dei bambini e delle bambine

Internet

Le persone lgbti+ e le loro famiglie sono oggetto di un duro attacco che non può che suscitare allarme e malessere in quanti hanno a cuore i valori dell’uguaglianza e della non discriminazione. È un attacco rivolto, in nome di una presunta volontà della maggioranza, contro persone inermi, discriminate per le loro qualità e identità personali. L’offensiva in questi mesi si rovescia con particolare violenza sui soggetti più deboli fra tutti: i bambini e le bambine con genitori dello stesso sesso. Anche in ambito giuridico visioni affette da un malcelato pregiudizio nei confronti delle persone omosessuali e delle loro famiglie conducono a letture poco condivisibili dei dati tecnico-giuridici, entro cui sarebbe invece necessario confinare il dibattito. Quali studiosi e operatori, studiose e operatrici del diritto siamo convinti che sia compito della cultura giuridica ricomporre al più presto il quadro delle tutele alla luce di una attenta e severa ricostruzione sistematica e tecnica. Mentre la questione della protezione di chi nasce da gestazione per altre e altri (da coppie eterosessuali e, in minor misura, omosessuali) ha avuto maggiore attenzione seppure con esiti ancora incerti e insoddisfacenti, siamo convinti che sia tuttora poco approfondito il dibattito sulla protezione dei bambini e delle bambine nate da due mamme, le quali intraprendono normalmente un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) con donazione di seme maschile, in tutto identico a quello delle coppie eterosessuali. A tale riguardo, dobbiamo evidenziare come la discussione sia minata da una lettura spesso imprecisa (continua)

Titolo professionale

Le novità della riforma del diritto di famiglia

Ordine degli Avvocati di Rimini - 4/2023

Corso di aggiornamento in merito alle novità introdotte ed agli istituti modificati dalla riforma Cartabia

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Viale San Lorenzo, 2
Riccione (RN)