Avvocato Leonardo Torsani a Riccione

Leonardo Torsani

Separazioni, divorzi, minori, famiglie di fatto, eredità, infortunistica, malasanità


Informazioni generali

Laureato cum laude mi occupo dal 2002 del diritto civile con particolare preferenza per l'area della famiglia e del risarcimento danni. Sono coaudiutore del Tribunale di Rimini per le amministrazioni di sostegno (anziani o invalidi) e le curatele di eredità giacenti. Ho maturato esperienza anche nel diritto sammarinese, sempre in ambito civile, patrocinando presso il Tribunale di San Marino.

Esperienza


Risarcimento danni

Mi occupo sin dall'inizio della mia attività professionale del risarcimento del danno da circolazione stradale, infortuni sul lavoro, insidia o trabocchetto, caduta di alberi, buche stradali, crollo di edifici, grandine, danni da eventi metereologici, patrocinando l'assistito nei confronti del responsabile civile o della propria compagnia di assicurazioni (sempre più spesso i liquidatori si appigliano a cavilli legali per evitare il pagamento degli indennizzi dovuti)


Diritto di famiglia

Mi occupo con particolare preferenza del diritto dei coniugi, degli uniti civilmente o delle famiglie di fatto, tutelando gli interessi dei minori o dei genitori sia innanzi al Tribunale di Rimini sia presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna


Eredità e successioni

Seguo svariati casi di divisioni ereditarie (e collazioni in ipotesi di donazioni ricevute in vita dagli eredi), petizioni di eredità, legati, esecuzioni o impugnazioni di testamenti, essendo anche coadiutore del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Rimini come curatore delle eredità giacenti


Altre categorie:

Separazione, Sfratto, Malasanità e responsabilità medica, Diritto civile, Divorzio, Matrimonio, Tutela dei minori, Diritto assicurativo, Diritto internazionale ed europeo, Locazioni, Tutela degli anziani, Unioni civili.


Referenze

Pubblicazione legale

Tutela aquiliana e pubblica amministrazione (diritto sammarinese)

Internet

Può l’atto amministrativo illegittimo divenire fatto illecito e costituire fonte dell’obbligo risarcitorio? L’attività della PA è difatti volta a regolare e gestire i beni pubblici e privati, comprimendo talvolta le facoltà inerenti diritti soggettivi perfetti (proprietà, ecc.) a ciò legittimata dall’art. 10 della Dichiarazione dei Diritti ove espressamente prevede limiti imposti dalla legge nel superiore interesse pubblico. Può accadere tuttavia che la PA commetta iniuria a danno del privato e come tale l’atto amministrativo regredisce a fatto produttivo di danno e, qualora leda un diritto soggettivo, espone la PA all’obbligo risarcitorio. Dunque, occorre dare definizione all’interesse legittimo per differenziare le ipotesi in cui la sua lesione non espone la PA ad obblighi ulteriori rispetto all’annullamento o alla adozione di un atto. L’interesse legittimo non trova una definizione nel diritto positivo essendo un concetto nato, nell’ambito dell’ordinamento sammarinese, dalla penna dei Giudici che lo hanno definito come l’aspettativa di ogni singolo cittadino verso una condotta della PA che sia legale, trasparente ed efficiente, cosicché la condotta che sia in violazione di legge o in assenza di competenza o in eccesso di potere è ritenuta violativa di un interesse della collettività al corretto andamento ed alla corretta gestione della cosa pubblica e tale interesse può essere fatto valere dal singolo consociato contro singoli atti della PA. Si tratta dunque di un diritto mediato ove il singolo cittadino diviene portatore di un diritto generale e mira a farlo valere anche nell’interesse (continua)

Pubblicazione legale

Il nesso causale fra malpractice sanitaria e infezione nosocomiale

Pubblicato su IUSTLAB

Sempre più spesso capita che in sede operatoria o post operatoria il paziente contragga infezioni, anche gravi, che possono condurre a eventi deteriori ed in tali casi occorre verificare la sussistenza del nesso causale fra la condotta dei sanitari e la contrazione dell’infezione. Giova a riguardo ricordare i criteri medico - legali di giudizio, da tempo elaborati dalla dottrina più pregiata, al fine di accertare la sussistenza o meno della causalità giuridica, alla stregua della regola probatoria del "più probabile che non". Orbene, fra i predetti criteri di giudizio, pur in assenza di un'esplicita gerarchia, si individuano, innanzitutto, (i) il criterio cronologico, (ii) il criterio topografico ed (iii) il criterio di continuità fenomenologica. Il primo indica l'eventuale correlazione tra il momento di azione/omissione del fattore causale ed il momento della manifestazione del danno; tale criterio è da considerarsi come un mero indizio, non consentendo di per sé solo l'affermazione del nesso causale sulla base della formula post hoc ergo propter hoc ed assumendo, pertanto, rilevanza solo se integrato con gli ulteriori criteri appena menzionati. Il secondo criterio indica la correlazione tra il danno e la sede anatomo-funzionale su cui ha agito l'ipotizzato fattore causale (ossia la corrispondenza tra la sede delle lesione ed il luogo di applicazione della "violenza"); esso ha valore soprattutto in presenza di lesioni traumatiche, essendo, invece, assente nelle malattie meta e para-traumatiche. Il terzo criterio consiste nella rilevanza diagnostica eziologica, sussistente qualora si ravvisi una continuità di sintomi (non necessariamente specifici e di particolare gravità) nell'intervallo compreso tra l'azione/omissione e l'evento di danno. Gli ultimi due criteri medico-legali di giudizio consistono nel criterio di adeguatezza e nel criterio di esclusione di altre cause. Il criterio di adeguatezza eziologica o di idoneità lesiva consiste nella dimostrata capacità dell'evento censurato di produrre la lesione e deve obbedire alla duplice esigenza della proporzionalità e della corrispondenza qualitativa. Avendo tale criterio una base prevalentemente statistica e non rendendo sempre applicabile un dato generico ad uno concreto, parte della dottrina ha elaborato il criterio della possibilità scientifica, il quale, muovendo dalle conoscenze scientifiche del momento, stabilisce l'ammissibilità scientifica del nesso causale intercorrente tra il fattore eziologico e l'evento di danno. Infine, il criterio di esclusione di altre cause permette di valutare se la causa di rilevanza giuridica possa agire da sola o con il concorso di altre cause preesistenti, simultanee e sopravvenute le quali, se effettivamente concause, non interrompono il nesso causale. Pertanto, qualora sia soddisfatto tale criterio (ossia le cause siano da sole necessarie e sufficienti a produrre l'evento in via del tutto autonoma), la catena causale è sicuramente interrotta.

Titolo professionale

Eredità giacente

Fondazione Commercialisti di Milano - 12/2021

Il corso nazionale aveva lo scopo di aggiornare i curatori delle eredità giacenti sugli aspetti fiscali, amministrativi e contabili relativi alla gestione delle procedure di liquidazione dei patrimoni ereditari dismessi

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Lo studio

Leonardo Torsani
Viale San Lorenzo, 2
Riccione (RN)

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