Avvocato Lia Bertolini a Milano

Lia Bertolini

Avvocato penalista patrocinante in Cassazione


Informazioni generali

Offro assistenza difensiva per l’intero procedimento, a partire dalla fase delle indagini preliminari (ed eventuali indagini difensive) sino alle impugnazioni - incluso eventuale ricorso in Cassazione - ed alla esecuzione della sentenza. Mi occupo di tutte le aree del diritto penale.

Esperienza


Stalking e molestie

Ho assistito molti imputati per delitti di stalking sin dall'introduzione dell'art. 612 bis c.p. che lo ha finalmente codificato. Ho, inoltre, frequentato il Corso professionalizzante - contro la violenza sulle donne ed. 2022, Protocollo regionale organizzato dall'Ordine degli avvocati di Milano.


Violenza

Nel corso della mia attività ho affrontato temi relativi ai reati violenti con specifico riferimento alla violenza di genere, sia nella difesa dell'imputato sia della vittima. A tal proposito ho frequentato il Corso professionalizzante - contro la violenza sulle donne ed. 2022, Protocollo regionale organizzato dall'Ordine degli avvocati di Milano.


Reati contro il patrimonio

Nel corso della mia lunga esperienza in importanti studi milanesi e in proprio, mi sono occupata in larga parte di reati contro il patrimonio, a partire dalla truffa sino ad arrivare al diritto penale tributario e d'impresa.


Altre categorie:

Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Incidenti stradali, Cassazione, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Omicidio, Discriminazione, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Diritto ambientale.


Referenze

Titolo professionale

Corso professionalizzante - contro la violenza sulle donne ed. 2022, Protocollo regionale;

Ordine degli avvocati di Milano - 1/2022

Ho frequentato il Corso professionalizzante - contro la violenza sulle donne che mi ha fornito specifiche competenze sul tema della violenza di genere, del quale mi occupo ormai da oltre 10 anni.

Pubblicazione legale

La rilevanza penale degli atti di bullismo

Pubblicato su IUSTLAB

Il bullismo è un fenomeno di estrema attualità che spesso resta confinato fra le mura scolastiche ove, nella maggior parte dei casi, trova la sua più ampia manifestazione. Sebbene le condotte assimilabili a tale definizione spesso possano essere gestite in modo efficace dagli adulti di riferimento dei soggetti coinvolti, in primis le autorità scolastiche ma non ultime le famiglie, in alcuni casi il bullismo può portare ad estreme conseguenze, con atti che assumono rilevanza penale. E’ bene premettere, posto che l’ambiente scolastico è frequentato per lo più da ragazzi minorenni, che a partire dagli anni 14 tutti i soggetti vengono considerati imputabili, previa valutazione in concreto della capacità di intendere e di volere, con la specifica competenza del Tribunale per i Minorenni, ove il processo si celebrerà con un rito appositamente pensato per il recupero del minorenne che delinque. Al di sotto di tale età vige, invece, la presunzione di non imputabilità. Ciò premesso, appare utile scorrere le fattispecie di reato che possono essere integrate da condotte di bullismo, che non ha un suo specifico riferimento in una norma penale, ma può essere ricondotto a svariati delitti previsti dal nostro codice. In primis, qualora gli atti di cui sopra, dovessero essere caratterizzati da forme di violenza fisica, potranno vedersi integrati il reato di percosse (art. 581 c.p.) sanzionato con la pena della reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino ad euro 309,00, qualora dagli atti violenti non derivi una malattia nel corpo o nella mente, oppure il più grave delitto di lesioni personali (art. 582 c.p.) punito, nella forma più lieve e non aggravata, con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Quando, invece, il bullismo di manifesta con condotte volte specialmente alla sottomissione, alla prostrazione ed umiliazione, altre sono le fattispecie che possono essere richiamate ed eventualmente contestate al soggetto che le pone in essere. Ed infatti, condotte volte alla denigrazione ed al dileggio pubblico possono integrare il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) che sanziona proprio la condotta di chi comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, con la pena, sempre nella forma non aggravata, della reclusione sino ad 1 anno e la multa fino ad euro 1.032,00. Tale specifico reato si manifesta con grande frequenza nei casi di c.d. cyberbullismo, manifestazione parzialmente diversa rispetto al bullismo, anch’esso di estrema attualità in quanto commesso a mezzo internet (email, social network e simili). Altra fattispecie di reato astrattamente riconducibile al fenomeno in parola, è costituita dalla violenza privata (art. 610 c.p.) che sanziona la condotta di chi, con violenza o minaccia, costringe taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa con la pena della reclusione fino ad anni 4. La stessa minaccia di un male ingiusto, se non accompagnata dall’aspetto costrittivo di cui sopra, integra un diverso illecito penale (art. 612 c.p.) punito con la multa fino ad euro 1.032,00 o nella forma aggravata (ad esempio per essere posta in essere con armi – si pensi anche solo ad un taglierino – o da più persone riunite) con la reclusione fino a 1 anno. Si giunge, infine, alla forma più intensa e perdurante nel tempo di bullismo, che può integrare il delitto di atti persecutori (c.d. stalking art. 612 bis c.p.) che punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, con la pena della reclusione da 1 a 6 anni. Un reato di gravità elevata e che può giustificare, in casi estremi, persino la misura cautelare della custodia in carcere. Fattispecie di recente introduzione sul tema in parola è quella prevista dall’art. 612 ter c.p. che titola: Diffusione di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn), sanzionato con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00. Tale reato, non infrequente nelle relazioni fra giovani, sanziona la diffusione, quale vendetta od occasione di schernimento, di immagini a contenuto sessuale, sanziona non solo chi realizza e dopo diffonde foto o immagini sessualmente esplicite ma anche chi le riceva e le inoltri a terzi. Ultimo reato che, purtroppo, si presenta con crescente frequenza in conseguenza di forme per lo più di cyberbullismo, è l’istigazione al suicidio (580 c.p.) che sanziona la condotta di chi determina o rafforza in altri il proposito di suicidarsi, con la pena della reclusione da 5 a 12 anni. Come si vede, il fenomeno del bullismo è tutt’altro che irrilevante o marginale, implicando anche nelle sue forme più comuni, la violazione di molteplici norme penali, con conseguenze processuali anche di estrema rilevanza. E’ quindi opportuno segnalare sempre episodi riconducibili a tali condotte, anche rivolgendosi all’Autorità Giudiziaria, prima che si arrivi ad estreme conseguenze.

Titolo professionale

Scuola della difesa penale per l’idoneità alla difesa d’ufficio

Ordine degli avvocati di Milano - 1/2009

Ho frequentato il corso finalizzato all'iscrizione alle liste dei difensori d'ufficio, cui sono iscritta dal 2011. Nell'ambito di tale attività ho potuto affrontare casi molto diversificati, giungendo ad avere un'esperienza molto vasta su tutti i rami del diritto penale e procedurale.

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Lo studio

Lia Bertolini
Via Dei Piatti 8
Milano (MI)

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