Sentenza giudiziaria:
Nel corso del procedimento penale instaurato nei confronti dell’anatomo-patologo, imputata per avere formulato una diagnosi rivelatasi errata e dalla quale sarebbe conseguita una crisi depressiva in capo alla persona offesa, la difesa ha svolto articolata attività istruttoria volta a dimostrare l’insussistenza del nesso causale e dell’elemento soggettivo contestato. È stata accolta la richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai fini dell’espletamento di perizia medico-legale, finalizzata all’accertamento dell’effettiva sussistenza della patologia denunciata e della sua eventuale correlazione con la condotta attribuita all’imputata. Nel corso dell’istruttoria sono stati escussi i consulenti tecnici della difesa, i quali hanno fornito chiarimenti in ordine ai protocolli diagnostici seguiti, alla correttezza dell’operato professionale e all’assenza di un rapporto eziologico certo tra la refertazione contestata e il presunto danno psichico. All’esito dell’istruttoria peritale e dell’esame dei consulenti, la Corte ha ritenuto pienamente condivisibile la linea difensiva, escludendo la responsabilità penale dell’anatomo-patologo. L’imputata è stata pertanto assolta con formula liberatoria.