Atti persecutori - validità della remissione di querela extraprocessuale

GIP DI ROMA - RITO ABBREVIATO - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO




Sentenza giudiziaria: È stata prestata assistenza legale nell’interesse del cliente tratto a giudizio per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. L’attività difensiva si è concentrata preliminarmente sulla verifica delle condizioni di procedibilità del reato, con particolare attenzione alla natura procedibile a querela e alla possibilità di addivenire a una remissione valida ed efficace. Accertata l’assenza di condizioni ostative alla remissione di querela, la difesa ha curato l’interlocuzione con gli organi di polizia giudiziaria, provvedendo al deposito formale dell’accettazione della remissione presso la P.G. competente. Tale attività ha consentito di valorizzare la volontà delle parti di definire bonariamente la vicenda e di orientare il giudizio verso l’estinzione del reato ai sensi di legge.



Pubblicato da:


Livio Vardanega

Avvocato penalista patrocinante in cassazione




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