Avvocato Lorenzo De Carolis a Pescara

Lorenzo De Carolis

Avvocato Tributarista


Informazioni generali

Mi occupo di diritto tributatio e di diritto processuale tributario Presto assistenza giudiziale e stragiudiziale a favore dei contribuenti nelle procedure di riscossione avanzate nei loro confronti dall'Agenzia delle Entrate

Esperienza


Diritto tributario

L'elevata specializzazione nel settore del diritto tributario garantisce un servizio di qualità raggiunto tramite il costante e sicuro approfondimento delle tematiche di maggiore attualità ed un quotidiano aggiornamento in merito alla evoluzione della prassi, della giurisprudenza e della dottrina tributaria


Diritto civile

Mi occupo di diritto civile i particolare della materia delle locazioni, del fallimentare e delle successioni ereditarie in tutte le loro sfumature.


Diritto assicurativo

I nostri servizi e le nostre competenze comprendono attività di consulenza in merito alla copertura e gestione di complessi sinistri, assistenza dinnanzi ai Tribunali Italiani, Tribunali Arbitrali e nelle procedure di mediazione, nonché nella esecuzione delle sentenze in Italia.


Altre categorie:

Recupero crediti, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Portogallo: Pensione senza tasse

Pubblicato su IUSTLAB

Il reddito pensionistico non è imponibile in Italia, a prescindere dall’effettivo pagamento dell’imposta nel Paese di residenza. Chi gode di una pensione pagata dall' Inps ma è residente in Portogallo può stare relativamente tranquillo per quanto riguarda le tasse da pagare al nostro istituto previdenziale. Il reddito pensionistico, infatti, non è imponibile in Italia, a prescindere dall'effettivo pagamento dell'imposta nel Paese di residenza. Allo stesso tempo, però, il cittadino potrebbe dover sottostare alla tassazione nel Paese di residenza fiscale. E ciò nonostante il fatto che l'istituto portoghese dei " Residenti Nao Habitual" prevedeva fino a poco tempo fa l'esenzione fiscale totale per i redditi di pensione di fonte estera conseguiti dalle persone residenti nella nazione e oggi una tassazione al 10% In questo caso nessuna pretesa impositiva può essere avanzata dall'Italia, anche se l'interessato non ha subìto alcuna imposizione sui redditi di pensione. Di conseguenza devono essere rimborsate le ritenute operate dall'Inps. Ma vi è di più. Perché l'eventuale conseguimento in Italia di un rimborso integrale delle ritenute non creerebbe le condizioni, come invece sostiene l’ Agenzia delle Entrate , per il fenomeno di "doppia non imposizione", in quanto il reddito da pensione non sarebbe oggetto di tassazione né in Italia né in Portogallo. Lo ha stabilito la prima sezione della Commissione tributaria provinciale di Pescara con la sentenza 135 dell'11 maggio 2021.

Pubblicazione legale

Sentenza storica: prescrizione IVA, Iref e Irap in 5 anni

Pubblicato su IUSTLAB

E’ recentissima 16 febbraio 2022 la sentenza ( n 219/2021) emessa dal Tribunale Provinciale di Pavia che ha dichiarato la prescrizione dei tributi IVA, Irpef e Irap in cinque anni annullando, a favore di un imprenditore oltre 80.000 euro di debiti e condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento di 1500 euro di spese legali. In passato la Suprema Corte (sentenza 6069/2003) aveva sempre dichiarato che, in assenza di una espressa previsione, alle imposte dirette andava applicato il termine di prescrizione decennale ex art 2946 cc ma la circostanza per cui contro la suddetta sentenza non sia stato proposto appello è molto importante perché vuol dire che anche l’amministrazione inizia a riconoscere la prescrizione in 5 anni anche per le imposte dirette.

Pubblicazione legale

Rimborso credito IVA : gli ex soci della società estinta posso richiederlo

Pubblicato su IUSTLAB

In caso di estinzione della società ( di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, il rimborso del credito IVA maturato dalla società estinta può essere richiesto dagli ex soci non solo in misura della propria quota di partecipazione societaria ma per l’intero importo del credito a questa spettante. Si determina in questa ipotesi un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci e i diritti e i beni, non compresi nel bilancio di liquidazione dell’ente, si trasferiscono agli stessi in regime di contitolarità o comunione indivisa”

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Lo studio

Lorenzo De Carolis
Via Venezia N 7
Pescara (PE)

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