Trib. Roma, Sez. I, 16.12.2023
Va invece revocato retroattivamente il mantenimento al figlio maggiorenne fuori corso che lavora e guadagna bene, anche se ha smesso di studiare per aiutare la madre. Ma ora dovrà rimborsare il padre?🤔
👩⚖️In un giudizio incidentale di modifica delle condizioni di divorzio, il padre chiedeva che il mantenimento per il figlio maggiorenne fosse revocato dal 2017 in quanto divenuto da tempo autosufficiente, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che depositava.
Chiedeva inoltre che la madre fosse condannata a restituire il mantenimento del figlio.
L'ex moglie, invece, chiedeva che l'assegno divorzile per sé fosse versato, sensi dell'art. 156 c. 6. cc, direttamente dal datore di lavoro dell'uomo, in ragione del fatto che l'ex marito stava pignorando il conto corrente su cui versava il mantenimento per lei, rendendolo indisponibile.⛔️
🤑Ritenuta acquisibile la dichiarazione dell'agenzia delle entrate nell'esercizio dei suo poteri di ufficio, il giudice ascoltava il figlio che confermava di aver guadagnato €30.000,00 nel 2022 e di essere fuori corso all'Accademia delle belle Arti - pagata dal padre - in quanto avrebbe interrotto gli studi per aiutare economicamente la madre.
Il giudice ha così modificato il provvedimento presidenziale di divorzio, revocando il mantenimento al figlio dal novembre 2022 (data della domanda) ritenuto economicamente autosufficiente, non rilevando che la decisione di svolgere un’attività lavorativa sia motivata dall’intento di supportare economicamente la madre.👩👦
🙅♀️Ma allo stesso modo, il Tribunale ha rigettato la richiesta di condanna della madre a restituire il mantenimento per il figlio già corrisposto, perché estranea thema decidendum del divorzio, in cui è escluso il simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi quali quelle restitutorie e/o di condanna al pagamento di somme di danaro.
Rigettata anche la domanda di pagamento diretto in capo al datore di lavoro dell'uomo, avanzata dall'ex moglie.
Non è invero contestata la corresponsione da parte dell’obbligato della somma dovuta, ma soltanto la mancata possibilità di utilizzo di tale somma da parte della beneficiaria in ragione del pignoramento degli importi corrispostile a titolo di mantenimento, questione esulante dal procedimento di divorzio e da far valere innanzi al diverso Giudice competente.🙅♂️
🤔Visto il rigetto della domanda di restituzione, il padre potrà ottenere dalla madre (o dal figlio) il mantenimento versato indebitamente?
Posto che il diritto alla ripetizione sembrerebbe conseguenza logica della revoca retroattiva di una somma periodica, va comunque ritenuto possibile choedere il recupero con un autonomo giudizio per indebito oggettivo o per ingiustificato arricchimento, anche secondo la giurisprudenza più recente.😉
Avvocato del Foro di Roma con attività prevalente nel diritto civile e nel diritto di famiglia, dei minori e delle persone. Mi occupo principalmente di procedimenti della crisi familiare: separazioni, divorzi, regolamentazione di minori non matrimoniali - in via giudiziale e consensuale - procedimenti sullo status delle persone e sulla responsabilità genitoriale, adozioni e cause di competenza del Giudice Tutelare. Opero anche in altri settori del diritto civile: recupero crediti, diritti reali, successioni, tutela stragiudiziale, contrattualistica, responsabilità civile. Collaboro stabilmente con lo Studio Legale Mauro & Attasi
Ho accumulato un'esperienza pluriennale nella maggior parte dei settori del diritto civile, collaborando con studi che si occupano di recupero crediti e tutela del creditore e debitore, diritto condominiale, responsabilità civile e per malpractice medica e diritto di famiglia.
Ho sviluppato una solida competenza nel diritto di famiglia, avendo affrontato e affrontando molteplici casi grazie ai quali ho maturato l'approccio umano e il ragionamento logico-giuridico necessari per questa delicata materia, dagli aspetti economici e patrimoniali ai diritti dei figli minori nelle situazioni più difficili di violenza domestica o rifiuto genitoriale. Il mio metodo è volto a comprendere e conciliare i bisogni profondi dell'assistito con la tutela del supremo interesse dei minori coinvolti, anche tramite un corretto ma attivo rapporto professionale con tutte le figure coinvolte (CTU, servizi sociali, curatore ecc.).
Forte preparazione e accuratezza in tutte le fasi della separazione giudiziale o consensuale e in tutti gli aspetti che la riguardano: dall'assegnazione della casa coniugale ai tempi di permanenza del minore agli aspetti patrimoniali. Il mio approccio privilegia la conciliazione, pur senza alcuna remora nella tutela dell'assistito in Tribunale contro iniquità, ingiustizie o comportamenti scorretti dell'altra parte o di altri soggetti.
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