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Anche se l'ex marito pignora il conto corrente dove bonifica l’assegno per l’ex moglie, lei non può chiedere il versamento diretto al datore di lavoro di lui

Scritto da: Lorenzo Mariani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Trib. Roma, Sez. I, 16.12.2023

Va invece revocato retroattivamente il mantenimento al figlio maggiorenne fuori corso che lavora e guadagna bene, anche se ha smesso di studiare per aiutare la madre. Ma ora dovrà rimborsare il padre?🤔

👩‍⚖️In un giudizio incidentale di modifica delle condizioni di divorzio, il padre chiedeva che il mantenimento per il figlio maggiorenne fosse revocato dal 2017 in quanto divenuto da tempo autosufficiente, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che depositava. 

Chiedeva inoltre che la madre fosse condannata a restituire il mantenimento del figlio.

L'ex moglie, invece, chiedeva che l'assegno divorzile per sé fosse versato, sensi dell'art. 156 c. 6. cc, direttamente dal datore di lavoro dell'uomo, in ragione  del fatto che l'ex marito stava pignorando il conto corrente su cui versava il mantenimento per lei, rendendolo indisponibile.⛔️

🤑Ritenuta acquisibile la dichiarazione dell'agenzia delle entrate nell'esercizio dei suo poteri di ufficio, il giudice ascoltava il figlio che confermava di aver guadagnato €30.000,00 nel 2022 e di essere fuori corso all'Accademia delle belle Arti - pagata dal padre - in quanto avrebbe interrotto gli studi per aiutare economicamente la madre.

Il giudice ha così modificato il provvedimento presidenziale di divorzio, revocando il mantenimento al figlio dal novembre 2022 (data della domanda) ritenuto economicamente autosufficiente, non rilevando che la  decisione di svolgere un’attività lavorativa sia motivata dall’intento di supportare economicamente la madre.👩‍👦

🙅‍♀️Ma allo stesso modo, il Tribunale ha rigettato la richiesta di condanna della madre a restituire il mantenimento per il figlio già corrisposto, perché estranea thema decidendum del divorzio, in cui è escluso il simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi quali quelle restitutorie e/o di condanna al pagamento di somme di danaro.

Rigettata anche la domanda di pagamento diretto in capo al datore di lavoro dell'uomo, avanzata dall'ex moglie.

Non è invero contestata la corresponsione da parte dell’obbligato della somma dovuta, ma soltanto la mancata possibilità di utilizzo di tale somma da parte della beneficiaria in ragione del pignoramento degli importi corrispostile a titolo di mantenimento, questione esulante dal procedimento di divorzio e da far valere innanzi al diverso Giudice competente.🙅‍♂️

🤔Visto il rigetto della domanda di restituzione, il padre potrà ottenere dalla madre (o dal figlio) il mantenimento versato indebitamente?

Posto che il diritto alla ripetizione sembrerebbe  conseguenza logica della revoca retroattiva di una somma periodica, va comunque ritenuto possibile choedere il recupero con un autonomo giudizio per indebito oggettivo o per ingiustificato arricchimento, anche secondo la giurisprudenza più recente.😉


Avv. Lorenzo Mariani - Avvocato Familiarista e Civilista

Avvocato del Foro di Roma con attività prevalente nel diritto civile e nel diritto di famiglia, dei minori e delle persone. Mi occupo principalmente di procedimenti della crisi familiare: separazioni, divorzi, regolamentazione di minori non matrimoniali - in via giudiziale e consensuale - procedimenti sullo status delle persone e sulla responsabilità genitoriale, adozioni e cause di competenza del Giudice Tutelare. Opero anche in altri settori del diritto civile: recupero crediti, diritti reali, successioni, tutela stragiudiziale, contrattualistica, responsabilità civile. Collaboro stabilmente con lo Studio Legale Mauro & Attasi




Lorenzo Mariani

Esperienza


Diritto di famiglia

Ho sviluppato una solida competenza nel diritto di famiglia, avendo affrontato e affrontando molteplici casi grazie ai quali ho maturato l'approccio umano e il ragionamento logico-giuridico necessari per questa delicata materia, dagli aspetti economici e patrimoniali ai diritti dei figli minori nelle situazioni più difficili di violenza domestica o rifiuto genitoriale. Il mio metodo è volto a comprendere e conciliare i bisogni profondi dell'assistito con la tutela del supremo interesse dei minori coinvolti, anche tramite un corretto ma attivo rapporto professionale con tutte le figure coinvolte (CTU, servizi sociali, curatore ecc.).


Separazione

Forte preparazione e accuratezza in tutte le fasi della separazione giudiziale o consensuale e in tutti gli aspetti che la riguardano: dall'assegnazione della casa coniugale ai tempi di permanenza del minore agli aspetti patrimoniali. Il mio approccio privilegia la conciliazione, pur senza alcuna remora nella tutela dell'assistito in Tribunale contro iniquità, ingiustizie o comportamenti scorretti dell'altra parte o di altri soggetti.


Divorzio

Competenza e accuratezza nella gestione delle cause di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (comunemente dette "divorzio") in tutti i loro aspetti, dalla analisi dei presupposti per l'assegno divorzile alle vicende sull'affidamento dei minori o sui rapporti dei figli coi genitori.


Altre categorie:

Matrimonio, Affidamento, Diritto civile, Malasanità e responsabilità medica, Risarcimento danni, Tutela dei minori, Recupero crediti.


Referenze

Pubblicazione legale

La tutela cautelare nelle more dell’udienza presidenziale di separazione

Salvis Juribus (ISSN 2464-9775)

Il tema della tutela cautelare d’urgenza, richiesta e ottenuta prima dell’udienza presidenziale di separazione e divorzio o dell’udienza di comparizione nei giudizi camerali, è sovente affrontato da dottrina e giurisprudenza familiarista. Sul punto, si riscontrano due visioni divergenti sull’ammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc nel processo di famiglia, data l’esistenza di strumenti tipici della materia, quali i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708 cpc, gli ordini di protezione ex 736 bis cpc e i rimedi monitori e risarcitori ex 709 ter cpc. Peraltro, la natura cautelare di tali istituti è a sua volta oggetto di dibattito. Ad ogni modo, è consistente la giurisprudenza che ammette una generica tutela cautelare prima dell’udienza presidenziale, a prescindere da questioni di nomen juris. Ugualmente, non mancano provvedimenti di sequestro conservativo ex art. 671 cpc o giudiziario ex art. 670 cpc adottati dal giudice della crisi familiare. Tali arresti sono fondati, principalmente, sulla necessità di tutelare il supremo interesse del minore da pregiudizi gravi e imminenti, che non possono attendere l’ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc o altri rimedi tipici. Alcune pronunce estendono tale esigenza dal minore al genitore più “debole” da un punto di vista economico, ovvero vittima di violenza intrafamiliare. Il presente articolo si ripropone si tratteggiare il profilo della tutela cautelare in fase presidenziale, analizzando alcune pronunce emblematiche e il loro rapporto con i futuri strumenti di diritto positivo previsti dalla riforma del processo civile ex DLgs 149/2022.

Caso legale seguito

Mantenimento diretto e tempi quasi paritari di frequentazione con negoziazione assistita tra genitori non coniugati e residenti in comuni diversi

Fine estate 2022, Roma, Tribunale di Latina

Unitamente alla collega Piera Attasi, in rappresentanza e difesa di un giovane padre romano, ho patrocinato presso il Tribunale di Latina una delle prime negoziazioni assistite per la regolamentazione dei figli minori nati fuori dal matrimonio: metodo non contenzioso di risoluzione delle liti già previsto da anni per le coppie sposate, ma esteso ai figli "non matrimoniali" solo dal 22 giugno 2022 dalla Riforma Cartabia. Nonostante la lontananza fisica tra i genitori, residenti in comuni diversi, il Pubblico Ministero ha accolto il nostro accordo per un tempo tendenzialmente paritario di frequentazione del minore, con mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori nei loro tempi di spettanza, dunque senza assegno periodico.

Esperienza di lavoro

Avvocato - Studio Legale Mauro & Attasi

Dal 1/2021 - lavoro attualmente qui

Collaboro attualmente e in modo stabile con lo Studio Legale Mauro & Attasi che si occupa prevalentemente di diritto di famiglia e, in generale, delle più importanti aree del diritto civile. La collaborazione mi ha sempre dato l'opportunità di confrontarmi con una moltitudine di casi di diritto di famiglia e diritto minorile, non solo da un punto di vista strettamente giuridico ma anche relazionale e pratico, mediante il costante confronto con le figure istituzionali tipiche di questa materia come servizi sociali, psicologi, mediatori familiari, curatori speciali. Ho potuto sviluppare lo stesso approccio pratico anche nelle altre aree del diritto civile, in particolare nella responsabilità civile, nella tutela dei diritti reali e del patrimonio immobiliare.

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