Avvocato Lorenzo Mariani a Roma

Lorenzo Mariani

Avvocato Familiarista e Civilista


Informazioni generali

Avvocato del Foro di Roma con attività prevalente nel diritto civile e nel diritto di famiglia, dei minori e delle persone. Mi occupo principalmente di procedimenti della crisi familiare: separazioni, divorzi, regolamentazione di minori non matrimoniali - in via giudiziale e consensuale - procedimenti sullo status delle persone e sulla responsabilità genitoriale, adozioni e cause di competenza del Giudice Tutelare. Opero anche in altri settori del diritto civile: recupero crediti, diritti reali, successioni, tutela stragiudiziale, contrattualistica, responsabilità civile. Collaboro stabilmente con lo Studio Legale Mauro & Attasi

Esperienza


Diritto di famiglia

Ho sviluppato una solida competenza nel diritto di famiglia, avendo affrontato e affrontando molteplici casi grazie ai quali ho maturato l'approccio umano e il ragionamento logico-giuridico necessari per questa delicata materia, dagli aspetti economici e patrimoniali ai diritti dei figli minori nelle situazioni più difficili di violenza domestica o rifiuto genitoriale. Il mio metodo è volto a comprendere e conciliare i bisogni profondi dell'assistito con la tutela del supremo interesse dei minori coinvolti, anche tramite un corretto ma attivo rapporto professionale con tutte le figure coinvolte (CTU, servizi sociali, curatore ecc.).


Matrimonio

Profonda conoscenza dei profili giuridici del matrimonio civile ed esperienza nei casi di invalidità del matrimonio e relativi procedimenti, come la delibazione delle sentenze ecclesiastiche presso la Corte d'Appello. Lo studio con cui collaboro (Mauro & Attasi) ha anche competenza nelle cause rotali di nullità ecclesiastica dei matrimoni religiosi presso la Sacra Rota.


Separazione

Forte preparazione e accuratezza in tutte le fasi della separazione giudiziale o consensuale e in tutti gli aspetti che la riguardano: dall'assegnazione della casa coniugale ai tempi di permanenza del minore agli aspetti patrimoniali. Il mio approccio privilegia la conciliazione, pur senza alcuna remora nella tutela dell'assistito in Tribunale contro iniquità, ingiustizie o comportamenti scorretti dell'altra parte o di altri soggetti.


Altre categorie:

Divorzio, Affidamento, Diritto civile, Malasanità e responsabilità medica, Risarcimento danni, Tutela dei minori, Recupero crediti.


Referenze

Pubblicazione legale

Separazione senza figli: la moglie nuda proprietaria va allontanata da casa, che resta al marito usufruttuario. Ma non è un'assegnazione.

Pubblicato su IUSTLAB

⚖️Con Ordinanza del 16.01.2024 la Sezione I del Tribunale di Roma ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti in un giudizio di separazione tra un uomo, usufruttuario della casa coniugale, e la moglie nuda proprietaria in forza di donazione fattale dal marito stesso. Nella casa oggetto di donazione, la coppia aveva convissuto per anni assieme al figlio di lei, ora maggiorenne e studente, avuto da una precedente relazione.👩‍👦 🚫Il Giudice ha ritenuto di non poter assegnare la casa a nessuno dei due coniugi, in assenza di figli della coppia. "Al solo scopo di rendere effettiva la separazione", ha però disposto l’allontanamento dalla casa coniugale della moglie entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, considerato il titolo del marito in qualità di usufruttuario e stante anche l’età avanzata del predetto. 👋 🏡E infatti, il Giudice ha ritenuto che: "la signora può più agevolmente trasferirsi e reperire altra sistemazione abitativa".

Pubblicazione legale

Il mantenimento del figlio maggiorenne

Pubblicato su IUSTLAB

🎂Il nostro ordinamento non conosce un'età limite per il diritto al mantenimento della prole maggiorenne. Dipende da alcuni criteri individuati dalla giurisprudenza. Se il figlio è neomaggiorenne e sta proseguendo gli studi, tali circostanze giustificano il mantenimento. Se invece ha superato da molto la maggiore età, avrà un onere della prova ben più pesante, dovendo giustificare la sua mancata autonomia lavorativa (Cass. n. 26875/2023).⚒️ 🏫Si tratta del principio di autoresponsabilità: i genitori devono contribuire economicamente fintanto che il figlio si impegna a completare in tempi ragionevoli il percorso formativo per entrare nel mondo del lavoro (Cass. n. 26875/2023). Il raggiungimento dell'autonomia economica è un dovere del maggiorenne, superiore al suo diritto ad autodeterminarsi secondo i propri desideri. Terminati gli studi o superata una certa età (di solito individuata tra i 25-30 anni) il figlio dovrà impegnarsi nella ricerca di un lavoro, anche non corrispondente alle sue inclinazioni. Anzi, per la giurisprudenza più recente, l'adulto incolpevolmente non autonomo perde comunque il mantenimento dei genitori e dovrà ricorrere ai mezzi di sostegno sociale previsti dall'ordinamento (Cass n. 29264/2022).😲 🏚Solo nel caso di indigenza potrà avere diritto agli alimenti, obbligazione diversa dal mantenimento e di minor importo. (Cass. n. 12477/2004). Nella maggior parte dei casi, il mantenimento è corrisposto non direttamente al figlio, ma al genitore convivente. Dunque, spesso l'onere di provare in giudizio il diritto al mantenimento grava su quest'ultimo. Sul punto, è importante ricordare che il genitore onerato non può decidere di versare il mantenimento direttamente al figlio se il provvedimento del giudice prevede diversamente. Non basta nemmeno il consenso di entrambi i genitori (Cass. n. 9700/2021).🚫 ⚖️Sarà necessario chiedere al tribunale una modifica del provvedimento: cosa non facile, perché la domanda giudiziale di versamento diretto dell'assegno deve essere proposta direttamente dal figlio (Cass. n.27308/2022). 🤔Come cambierà in futuro il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne? La strada sembra ormai spianata verso una autoresponsabilità sempre maggiore

Pubblicazione legale

Niente ordine di protezione se la vittima e l’unico testimone delle violenze non sono credibili per via dei loro comportamenti

Pubblicato su IUSTLAB

Trib. Roma, Sez. I, 27.02.2024 ⛔️In un giudizio sulla regolamentazione dell’affido di una bambina, il Tribunale di Roma ha rigettato una domanda di ordine di protezione formulata dalla madre contro l’ex compagno, ritenendola non sostenuta da sufficienti riscontri probatori. A parere del Giudice, non sarebbero attendibili le sommarie informazioni testimoniali rilasciate da una amica della donna, durante le indagini nei confronti del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia. In effetti, l'informatrice non ha assistito personalmente ai fatti, ma li ha appresi dalla vittima stessa.👂 📞Inoltre, le parole dell’amica parrebbero comunque incoerenti per via del suo comportamento. Infatti, dopo aver dichiarato di aver soccorso la donna, l’informatrice si è resa a lei irreperibile bloccando il suo contatto telefonico, per ragioni che la ricorrente stessa ha dichiarato di ignorare al curatore speciale della figlia. Non appaiono credibili nemmeno le allegazioni della ricorrente stessa di essere stata aggredita con calci e pugni dal resistente in plurime occasioni, fin dall’inizio della loro relazione. Sono infatti in radicale contrasto con il tenore delle lettere che la stessa ha indirizzato all’ex compagno all’indomani della nascita della bambina, quando la relazione si protraeva già da oltre un anno, in cui il resistente viene definito con aggettivi quali “gnagnoso” e “coccolone” che appaiono poco compatibili con la riferita condizione di soggezione psicologica e paura dettata da protratti maltrattamenti, percosse, ingiurie.📨 Rigettato l’ordine di protezione, il Giudice ha affidato la minore ai Servizi Sociali e assegnato la casa familiare alla madre (che nel frattempo era ospite con la figlia in una casa rifugio) disponendo incontri protetti tra la bambina e il padre. Inoltre, ha disposto una CTU sulla idoneità genitoriale delle parti.👩‍⚖️

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Studio Legale Mauro & Attasi
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