Avvocato Lorenzo Mariani a Roma

Lorenzo Mariani

Avvocato Familiarista e Civilista


Informazioni generali

Avvocato del Foro di Roma con attività prevalente nel diritto civile e nel diritto di famiglia, dei minori e delle persone. Mi occupo principalmente di procedimenti della crisi familiare: separazioni, divorzi, regolamentazione di minori non matrimoniali - in via giudiziale e consensuale - procedimenti sullo status delle persone e sulla responsabilità genitoriale, adozioni e cause di competenza del Giudice Tutelare. Opero anche in altri settori del diritto civile: recupero crediti, diritti reali, successioni, tutela stragiudiziale, contrattualistica, responsabilità civile. Collaboro stabilmente con lo Studio Legale Mauro & Attasi

Esperienza


Risarcimento danni

Passione e dedizione per le cause di responsabilità civile, sia contrattuale che extracontrattuale, relative a tutte le figure di responsabilità: da quella generale aquiliana ex art. 2043 cc ai casi di danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 cc o da animali ex art. 2052 cc, ai casi di risarcimento e indennizzo per danno da emotrasfusione infetta ex L. 210/1992.


Diritto civile

Ho accumulato un'esperienza pluriennale nella maggior parte dei settori del diritto civile, collaborando con studi che si occupano di recupero crediti e tutela del creditore e debitore, diritto condominiale, responsabilità civile e per malpractice medica e diritto di famiglia.


Diritto di famiglia

Ho sviluppato una solida competenza nel diritto di famiglia, avendo affrontato e affrontando molteplici casi grazie ai quali ho maturato l'approccio umano e il ragionamento logico-giuridico necessari per questa delicata materia, dagli aspetti economici e patrimoniali ai diritti dei figli minori nelle situazioni più difficili di violenza domestica o rifiuto genitoriale. Il mio metodo è volto a comprendere e conciliare i bisogni profondi dell'assistito con la tutela del supremo interesse dei minori coinvolti, anche tramite un corretto ma attivo rapporto professionale con tutte le figure coinvolte (CTU, servizi sociali, curatore ecc.).


Altre categorie:

Separazione, Divorzio, Malasanità e responsabilità medica, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Recupero crediti.


Referenze

Pubblicazione legale

Diffamazione a mezzo stampa e responsabilità civile: le imprecisioni secondarie o marginali nell'articolo non escludono le esimenti del diritto di cronaca e di critica

Nuove Frontiere Diritto (ISSN 2240-726X)

Con l’Ordinanza n. 7757 del 08.04.2020 la Sezione III Civile della Suprema Corte di Cassazione ha confermato che, in materia di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo della stampa, la verità dei fatti narrati, legittimante il diritto di cronaca e di critica, non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali che non siano in grado di alterare la portata informativa dell’articolo rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Il giudizio sulla rilevanza giuridica di tali inesattezze, ossia sulla loro idoneità a diffamare, non costituisce accertamento in fatto ma giudizio di valore.

Pubblicazione legale

Veterinaria morsa dal cane ed esclusione della responsabilità ex art. 2052 cc del padrone

Giurisprudenza Civile – Giuricivile (ISSN 2532-201X) n. 2/2023

Con la Sentenza n. 13136 del 08.09.2022 la XIII Sezione Civile del Tribunale di Roma ha rigettato una domanda di risarcimento ex art. 2052 cc avanzata da una veterinaria avverso il padrone di un cane da cui la donna era stata morsa poco prima di operarlo. Il tribunale, con una pronuncia che valorizza i compiti di cura della danneggiata verso l’animale, ha ritenuto che esso fosse stato affidato alla dottoressa e che la sua negligenza avesse ingenerato un caso fortuito, nonostante la presenza del padrone al momento del sinistro. La pronuncia offre l’occasione di analizzare gli elementi della responsabilità ex art. 2052 cc e la permeabilità della distinzione tra caso fortuito e responsabilità di chi ha in uso l’animale.

Pubblicazione legale

Cassazione: sì all’equa riparazione per irragionevole durata del processo tenutosi in un unico grado, anche se durato meno di sei anni

Opinio Juris (ISSN 2531-6931) 6/2020

Con Ordinanza n. 27782 del 30.10.2019 la Sezione 2° Civile della Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 2, comma 2-ter della Legge n. 89/2001 (c.d. "Legge Pinto"), per cui la durata del processo è da intendersi ragionevole se inferiore ai sei anni, non può trovare applicazione riguardo a un giudizio svoltosi in un solo grado.

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Lo studio

Studio Legale Mauro & Attasi
Viale America N. 125
Roma (RM)

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