Avvocato Lorenzo Minisci a Roma

Lorenzo Minisci

Avvocato cassazionista


Informazioni generali

L’Avv. Lorenzo Minisci si occupa da oltre vent’anni di diritto civile, del lavoro, di famiglia, oltre che di contrattualistica.

Esperienza


Cassazione

Abilitazione alle giurisdizioni superiori:Corte di Cassazione, Consiglio di Stato.


Diritto civile

Diritto civile. Esperienza ultraventennale comprovata dall’abilitazione alle giurisdizioni superiori. Ampia conoscenza del diritto civile.


Recupero crediti

Recupero crediti. Decreto ingiuntivo e causa ordinaria.


Altre categorie:

Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Mobbing, Diritto immobiliare, Sfratto, Diritto penale, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Locazioni, Diritto commerciale e societario, Immigrazione e cittadinanza, Eredità e successioni, Domiciliazioni, Fallimento e proc. concorsuali, Gratuito patrocinio, Proprietà intellettuale, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Aste giudiziarie, Diritto condominiale, Unioni civili, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

La Repubblica Romana del 1849 L’esempio di una lungimirante modernità costituzionale nell’Europa del XIX secolo.

Studi in onore di Augusto Sinagra ISBN 978-88-548-6404-7 DOI 10.4399/978885486404729 pag. 759–793 (ottobre 2013) Aracne Editrice

Analisi costituzionale del testo della Costituzione della Repubblica Romana del 1849 in raffronto alla Costituzione della Repubblica Italiana.

Pubblicazione legale

Il Jobs Act ed i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, c.d. economici. La reintegra nel posto di lavoro e l'indennità risarcitoria

ProntoProfessionista

In attuazione della Legge delega 183/2014 (il c.d. Jobs Act) il Consiglio dei Ministri ha approvato il D. Lgs. 23/2015 contenente disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il nuovo contratto a tutele crescenti si applica a tutti gli impiegati, operai e quadri assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 23/2015, prevedendo una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi. Quando si accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti "licenziamenti ingiustificati", il Decreto 23/2015 introduce una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice che dovrà dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento condannado il datore di lavoro al pagamento di una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

Pubblicazione legale

L'entrata in vigore del c.d. "Divorzio breve"

ProntoProfessionista

Il provvedimento si può così sintetizzare: Nelle separazioni giudiziali si applica la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio. Nelle separazioni consensuali si applica la riduzione a sei mesi della durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine più breve è riferito anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali. La nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto. La cessazione del matrimonio può essere chiesta da uno dei coniugi o da entrambi se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18.12.1970. Per quanto riguarda l’affidamento dei figli e il loro mantenimento, la sentenza del giudice sarà valida anche dopo l’estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da un altro provvedimento emesso a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi in seguito ad un ricorso per il divorzio.

Lo studio

Lorenzo Minisci
Viale Gorizia, 13
Roma (RM)

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